Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25900 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 16/11/2020), n.25900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 18036-2013 R.G. proposto da:

R.C.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizio

Tumietto e Fabiola Del Torchio con domicilio eletto in Roma via Lima

n. 28 presso lo studio dell’avv. Marco Albanese;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 12/30/13 depositata il 23/01/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.01.2020

dai Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 12/30/2013 depositata il 29 gennaio 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica della cartella di pagamento riferiti a tre avvisi di accertamento relativi per le annualità 2001,2002 e 2003 riguardanti imposte dirette e Iva per complessivi Euro 332.997,04 più accessori.

Il contribuente aveva impugnato la cartella innanzi alla CTP di Milano che aveva respinto il ricorso. Stesso esito aveva avuto il successivo appello, definito con la sentenza impugnata in questa sede in base a cinque motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ritiene infondato il ricorso per le ragioni che seguono:

– Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La doglianza appare infondata. Infatti la stessa norma, alla lett. e), prevede che se nella località di dest inazione vi sia un’abitazione, un ufficio o un’azienda del contribuente, uno di tali riferimenti può essere utilizzato per le notifiche di atti a lui diretti. Orbene, in (OMISSIS) aveva sede la società SEC con domicilio fiscale in (OMISSIS), di cui il R. era legale rappresentate. Poichè il ricorrente ha sostenuto di non aver dichiarato, eletto un domicilio fiscale personale, detto indirizzo, corrispondente ad un’azienda riconducibile al contribuente, è stato, correttamente, utilizzato dall’Ufficio. Recatosi colà il notificatore, riscontrata la momentanea assenza del destinatario o di persone abilitate alla ricezione, ha correttamente proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Con il deposito del plico alla casa comunale, quivi ritirato dal ricorrente o da un suo delegato, la notifica ha raggiunto il suo scopo, come si desume dal fatto che la cartella di pagamento è stata oggetto di tempestiva opposizione da parte del ricorrente.

Nè risulta che questi avesse mai negato o comunicato la cessazione del ruolo di legale rappresentante della suindicata società.

Peraltro, sia la precisazione riportata nel controricorso dell’Amministrazione, secondo cui, in base ai dati dell’Ufficio tratti dal (OMISSIS), il contribuente aveva il domicilio fiscale al suddetto indirizzo, a far data dal 30.06.1995, quando lo aveva trasferito da (OMISSIS), senza che fosse stata comunicata alcuna successiva variazione; sia la circostanza che la società SEC, di cui il ricorrente risultava legale rappresentante, avesse domicilio fiscale allo stesso indirizzo; non sono state specificamente smentite.

Nè è stato smentito quanto si legge nella sentenza impugnata, secondo la quale l’Amministrazione aveva prodotto nel giudizio le risultanze dell’anagrafe tributaria che indicavano il ricorrente, ancora, come legale rappresentante della SEC con domicilio, appunto, nel capoluogo lombardo, in Largo Treves 2.

In altri termini, il contribuente non ha nè dedotto, nè provato (se effettivamente diverso da quello indicato dall’Ufficio) quale fosse, alla data della notifica (2006), il reale domicilio fiscale della società SEC e chi, se non lui, ne fosse, a quella data, il legale rappresentante.

Pertanto, l’affermazione, che la conoscenza della notifica della cartella di pagamento fosse avvenuta “per puro caso”, non è verosimile, stante il suddetto legame giuridico (ma presumibilmente, diretto o indiretto, anche fisico) con quel luogo.

Del resto, la circostanza che il ricorrente avesse la residenza in Venezuela non escludeva soggiorni in Italia, non necessariamente sporadici o brevi. E non impediva che egli continuasse ad avervi interessi economici, oltre che i dichiarati legami familiari, e che vi rivestisse ruoli societari, ancora alla data della notifica.

Nessuna violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è dunque, ravvisabile nella decisione impugnata.

– Infondato è anche il secondo motivo, per cui la notifica della cartella avrebbe dovuto essere indirizzata in (OMISSIS), indicata come residenza della compagna e dei figli dello stesso ricorrente.

Tale motivo, per avere fondamento, presupporrebbe la fondatezza del primo e cioè che non fosse provato che in (OMISSIS) all’indirizzo di Largo Treves 2 vi fosse un’azienda riconducibile al contribuente. Circostanza, invece, da ritenersi riscontrata.

Ritenuto corretta l’utilizzazione dell’indirizzo di (OMISSIS), non v’era ragione che l’Amministrazione utilizzasse quello di (OMISSIS).

– Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la (non condivisibile) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, per non aver l’Ufficio garantito al contribuente un grado elevato di conoscibilità degli atti a lui destinati, in quanto la notifica in parola non era stata indirizzata all’effettivo domicilio ovvero nel luogo ove avesse eletto domicilio speciale.

Per contro, le circostanze caratterizzanti la vicenda hanno provato che l’indirizzo di (OMISSIS) era idoneo alla conoscibilità della cartella di pagamento, infatti tempestivamente opposta.

– Con il quarto motivo, il ricorrente censura l’omesso esame da parte della CTR di un fatto decisivo per il giudizio.

In particolare, il Giudice regionale non avrebbe esaminato il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, dal quale avrebbe potuto e dovuto rilevare l’indirizzo di (OMISSIS), a cui gli atti avrebbero dovuto essere notificati, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2.

Per contro, la Corte ritiene (oltre alla irrilevanza del motivo per le ragioni evidenziate a proposto dei primi due) che, continuando il contribuente a rivestire, benchè residente in (OMISSIS) ruolo di legale rappresentante di una società in Italia, con connesse implicazioni tributarie personali e societarie, avrebbe dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, in base al principio di lealtà e di doverosa collaborazione, eventuali variazioni ai fini notificatori di atti fiscali. Infatti, “z:la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio a procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto eventualmente nelle forme semplificate di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e).”(Cass. 30/05/2012, n. 8637).

Nessuna variazione a tal fine risulta, invece, comunicata, mentre avrebbe, egli, dovuto indicare all’Ufficio l’indirizzo di (OMISSIS), se da lui ritenuto quello a cui intendeva fossero dirette le notifiche degli atti tributari. In mancanza di ogni indicazione, restavano invariati glifi ultimi riferimenti, noti ed utilizzabili a fini notificatori, in possesso dell’Ufficio.

Per le circostanze innanzi esposte, anche tale profilo è privo di pregio.

– Quanto al quinto motivo, il contribuente ritiene che l’Ufficio avesse tratto la conoscenza dell’indirizzo di (OMISSIS) 2, da utilizzare per la notifica, attraverso una interrogazione dell’Anagrafe tributaria e che tale fonte non fosse all’uopo utilizzabile, indicando come conferma di tale assunto la sentenza di questa Corte, 25.1.2008, n. 1612. La tesi del ricorrente non è condivisibile dal momento che tale pronuncia afferma che l’Amministrazione, ove rifiuti al contribuente la fruibilità di un beneficio fiscale, ha l’onere di provare i motivi del diniego attraverso la produzione degli atti in suo possesso, necessari alla prova. Non sarebbe, infatti, a ciò equipollente la produzione in giudizio solo di una “stampa” dell’interrogazione della banca dati dell’anagrafe tributaria, riportante i dati tratti da quegli atti primari (nella specie, contratti sottoposti a imposta di registro), dei quali l’Ufficio ha la disponibilità istituzionale.

II riferimento non pare pertinente al caso in esame, riguardando, quella pronuncia, la formazione della prova documentale circa la sussistenza o meno del diritto a fruire di un beneficio fiscale. La citata pronuncia non preclude, invece, l’utilizzazione della banca dati dell’Amministrazione al diverso ed esclusivo fine di trarne l’indirizzo utile alla notifica al contribuente di un atto tributario che lo riguardi. Operazione, questa, posta in essere non solco nell’interesse dell’Amministrazione, ma anche in funzione dell’eventuale esercizio dei diritti di difesa da parte del contribuente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna alle spese, oltre al versamento del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.000,00 oltre alla rifusione delle spese prenotate a debito.

Si dà atto che ricorrono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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