Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25900 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8641-2014 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

322, presso lo studio dell’avvocato CINZIA PASSERO, che lo

rappresenta e difende unitamente a se stesso, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE S. FERMO S.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26,

presso lo studio dell’avvocato BENILDE BALZI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15258/2013 del TRIBUNALE di ROMA

dell’8/07/2013, depositata il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato I.A. difensore di se stesso (ricorrente)

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed in subordine la

trattazione in P.U..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. I.A. avverso l’esecuzione immobiliare iniziata nei suoi confronti dalla creditrice Immobiliare San Fermo s.s. Il Tribunale ha reputato regolarmente notificato il titolo esecutivo ed ha reputato altresì che la notificazione del precetto -effettuata, non presso l’abitazione del destinatario (dove era risultato “irreperibile”), ma presso il suo studio legale- non fosse inesistente ma tutt’al più nulla e, come tale, sanata a seguito della proposizione dell’opposizione. Ha perciò rigettato quest’ultima ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso è proposto con quattro motivi.

L’Immobiliare San Fermo s.s. resiste con controricorso.

2.- Con i primi tre motivi, il ricorrente deduce violazioni attinenti alle norme che regolano il procedimento notificatorio (in particolare, gli artt. 138 e 139 c.p.c. in riferimento alla reputata irreperibilità presso la casa di abitazione – primo motivo; gli artt. 137, 138 e 139 c.p.c. in riferimento alla mancata consegna del precetto a mani del destinatario – secondo motivo; l’art. 139 c.p.c., comma 2, in riferimento alla notificazione effettuata a mani del “custode”). Con tutti e tre i motivi il ricorrente assume che, malgrado la violazione delle norme di legge richiamate, il giudice avrebbe erroneamente ritenuta valida e regolare la notificazione del precetto. L’assunto non coglie affatto la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il Tribunale non ha ritenuto valida la notificazione del precetto; anzi, ha espressamente reputata la stessa nulla, perchè effettuata in difformità “dallo schema notificatorio”; tuttavia ha concluso nel senso che la nullità della notificazione del precetto fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

I motivi di ricorso, che non tengono conto di siffatta ratio decidendi, sono privi di pertinenza e di specificità, e perciò inammissibili.

3.- Col quarto motivo si deduce testualmente “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice ritenuto sanata la irregolarità della notifica per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ovvero la proposizione dell’opposizione a seguito della notifica del pignoramento immobiliare”.

Il motivo è inammissibile perchè viene dedotto come vizio di motivazione quello che, tutt’al più, si potrebbe configurare come vizio di violazione di legge. Rispetto a quest’ultimo, tuttavia, il motivo non rispetta il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4 poichè non indica, nè in rubrica nè nell’illustrazione, le norme di legge che sarebbero state violate dal Tribunale, nel ritenere sanata la nullità sulla quale il ricorrente insiste mediante il richiamo dell’art. 160 c.p.c..

In particolare, nessuna specifica censura è mossa all’affermazione del Tribunale secondo cui la nullità della notificazione del precetto è sanabile per raggiungimento dello scopo ed è sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.

D’altronde, la pronuncia impugnata non si discosta dal principio di diritto espresso da questa Corte per il quale ” La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Nè in contrario vale invocare il disposto dell’art. 617 c.p.c., comma 2, attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell’inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.” (così Cass. n. 5906/06, cui ha dato seguito Cass. ord. n. 23894/12, con la quale si è precisato, in motivazione, che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera soltanto quando la notificazione dell’atto di precetto – ovvero del titolo esecutivo posto a suo fondamento – sia mancata del tutto, mentre può operare quando la notificazione sia invalida, ma non inesistente).

In conclusione, si propone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio condivide la proposta del relatore.

La memoria di parte ricorrente è stata depositata il 17 ottobre 2016, quindi oltre il termine di cinque giorni prima dell’adunanza fissato dall’art. 380 bis c.p.c..

La discussione svolta all’adunanza dalla parte ricorrente non ha offerto argomenti per disattendere la proposta del relatore.

In particolare, tutto quanto sostenuto in merito all’inoperatività, nel caso di specie, della sanatoria per raggiungimento dello scopo non può essere delibato perchè la doglianza non è stata validamente dedotta come violazione di legge, secondo quanto esposto nella relazione.

Ogni altra questione in merito alla asserita irregolarità del procedimento seguito dalla società qui resistente per la notificazione del precetto è preclusa dalla reputata inammissibilità del quarto motivo, unico avente ad oggetto la principale ratio decidendi della sentenza.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte resistente, nell’importo complessivo di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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