Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25900 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26371-2010 proposto da:
L.I., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che L.I. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari del 12 marzo 2010 che ha confermato il rigetto dell’impugnazione relativa al diniego di concessione dello status di rifugiato;
letto il controricorso del Ministero dell’interno;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011