Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2590 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24881-2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIALOJA, 3, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO VACCARO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELINA ADAMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 67757/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

l’11/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Milano, in data 30 settembre 2014, ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall’avvocato D.F. quale difensore di fiducia di N.Y., ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata in data 11 settembre 2015, ha respinto l’opposizione;

che per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Milano ricorre l’avvocato D. sulla base di due motivi;

che il Ministero della Giustizia, pur regolarmente intimato, non si è costituito nei termini di legge mediante controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

che è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., indicando che è stata ravvisata un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso non appare definibile secondo la proposta, giacchè il Collegio rileva che si profila un’ipotesi di improcedibilità del ricorso;

che, infatti, parte ricorrente ha depositato una copia semplice del provvedimento impugnato, non dichiarata conforme all’originale dal cancelliere presso il giudice a quo (cfr. Cass., Sez. 1^, 6 maggio 2011, n. 10008);

che è bensì esatto che l’avvocato Carmelina Adamo, difensore del ricorrente, con nota depositata presso questa Corte in data 6 novembre 2015, ha attestato che il provvedimento di rigetto del Tribunale di Milano è conforme all’originale, ma si tratta di dichiarazione che non appare idonea, essendo resa al di fuori della disciplina del processo digitale (cfr. Cass., Sez. 6-3, 11 febbraio 2016, n. 2791);

che, pertanto, il ricorso va rinviato alla pubblica udienza della 2^ Sezione, tabellarmente competente.

PQM

rinvia il ricorso, a nuovo ruolo, alla pubblica udienza della 2^ Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione, civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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