Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2590 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1801/2012 R.G. proposto da:

A. P. s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Mario De Bellis e Rita Gradara, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultima in Roma, largo Somalia 67.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 94/50/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 6 luglio 2011;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

settembre 2018 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La A. P. s.r.l. impugnò separatamente due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla maggiore imposta IVA dovuta per gli anni 2003 e 2004.

Riuniti i giudizi, entrambe le impugnazioni vennero accolte in primo grado; l’Agenzia delle Entrate propose allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza depositata il 6 luglio 2011, accogliendo il gravame, respinse i ricorsi proposti dalla contribuente.

Avverso la detta sentenza, A. P. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 23, comma 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto il giudice di merito ha ritenuto che la società cessionaria fosse a conoscenza della frode posta in atto dalla cedente, valutando la congruità dei prezzi praticati per l’acquisto delle autovetture usate, sulla base delle risultanze di una rivista specializzata (Quattroruote), preferita rispetto ad altra più confacente ad una siffatta stima (Eurototax).

2. Con il secondo motivo assume violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 23,comma 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la commissione tributaria ritenuto che la contribuente non avesse dato prova dei pagamenti effettuati alle cedenti tramite assegni o bonifici bancari, nonostante l’Agenzia delle Entrate non abbia mai contestato siffatte modalità di pagamento.

Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 23, comma 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dalle società cedenti in ordine all’assolvimento degli obblighi IVA, non fossero riferibili ai medesimi soggetti sottoposti agli accertamenti da parte della Guardia di Finanza.

Con il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 23, comma 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la commissione tributaria omesso di dare rilievo al provvedimento di archiviazione nel procedimento penale promosso per i medesimi fatti per cui è giudizio.

2. Tutti i motivi in esame, meritevoli di esame congiunto, sono parimenti inammissibili per le ragioni di cui si dirà.

2.1. Com’è noto, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 11/10/2016, n. 20382).

Nella vicenda all’esame, invece, la ricorrente senza allegare circostanza di fatto decisive che non sarebbero state prese in esame dal giudice di merito, in maniera inammissibile propone una rivalutazione da parte del Giudice di legittimità delle medesime prove oggetto di esame in sede di appello, sollecitando in sostanza un nuovo giudizio di fatto, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dalla commissione tributaria in direzione a lei non favorevole.

Dunque, è inammissibile ogni censura in ordine alla motivazione addotta dalla Commissione Tributaria Regionale per accertare la corrispondenza della c.d. frode carosello da parte della cessionaria delle autovetture, alla luce dei prezzi praticati per l’acquisto dei detti beni rispetto al valore di mercato delle stesse (fondato sulle risultanze di talune riviste specializzate e non di altre), come pure le doglianze riferite alla rilevanza probatoria riconosciuta alle dichiarazioni sull’assolvimento degli obblighi rese da talune società, che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la contribuente.

2.2. Quanto alla lamentata violazione del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, è noto che detto principio si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo (Cass. 06/02/2015, n. 2196; Cass. 18/05/2018, n. 12287); e nel caso che ci occupa il giudice di merito ha escluso che la contribuente avesse eseguito i pagamenti sempre attraverso assegni o bonifici bancari, sulla considerazione – questa sì davvero decisiva che almeno una delle società coinvolte non aveva mai intrattenuto rapporti di sorta con istituti bancari.

2.3. Infine, inammissibile per manifesta infondatezza, ex art. 360-bis c.p.c., n. 1), si mostra la doglianza incentrata sulla mancata valorizzazione del provvedimento di archiviazione del procedimento penale promosso per i medesimi fatti oggetto della ripresa a tassazione, solo considerato, per un verso, che in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati fiscali – ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari -, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24/11/2017, n. 28174; Cass. 28/06/2017, n. 16262), e per altro verso, che a differenza della sentenza, il decreto di archiviazione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poichè non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. 18/04/2014, n. 8999).

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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