Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2590 del 05/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2590 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 9191-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FARINA PIETRO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 165/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 09/06/2008;
wdita
1a relazione delln. causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 05/02/2014
udienza del 12/12/2013 dal Presidente e Relatore Dott.
DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
R.G. 9191 /2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 165.01.08, depositata il
9.6.2008 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n.
209/15/2006 che annullava, nei confronti di Farina Pietro n. 3 avvisi di accertamento iva-irpef-irap
per l’anno 2003, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere del
termine gg. 60 , previsto dall’art. 12 1. n. 212/2000, a seguito di accesso “mirato” in mancanza di
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo con cui si
deduce violazione dell’art. 12 , comma 7, 1. 212/2000 e dei principi generali in materia di nullità
degli atti impositivi, in relazione all’art. 360,n. 3 c.p.c. rilevando come l’inosservanza del predetto
termine non determina la nullità dell’atto essendo garantito il diritto di difesa del contribuente sia in
via amministrativa (autotutela) che in sede giudiziaria (ricorso alla CT)
Il contribuente non svolgeva attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite che ha rilevato come “in tema di
diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27
luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali
destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto
impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione
anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la
cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata
dall’Ufficio” ( Cass. Sent. n. 1818 4 del 29 luglio 2011) che nulla ha eccepito nel corso del giudizio
in ordine alla sussistenza delle condizioni di “particolare e motivata urgenza”, avendo il giudice di
1
prova di “particolare e motivata urgenza”
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N.131
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MAI EP.A TRIBUTARIA
merito anzi accertato che nella specie l’emanazione anticipata dell’atto impugnato non è stata
sorretta da validi motivi di urgenza, mai addotti dall’Ufficio.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 12.12.2013