Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2590 del 05/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2590 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 16409-2011 proposto da:
ROMEO IDA RMODIA52P631214D, LO GIUDICE VITTORIA
LGDVTR61H59F704D, elettivamente domiciliate in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentate e difese
dall’avvocato TRUNFIO EUGENIA giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO
TECNICO MARCONI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 05/02/2013

- contron’correnti nonchè contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA DIREZIONE
GENERALE UFFICIO V, ISTITUTO STATALE D’ARTE

intimati

avverso la sentenza n. 377/2011 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA del 25/02/2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato Trunfio Eugenia difensore delle ricorrenti che si
riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Le attuali ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facenti parte del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, hanno agito
in giudizio deducendo di avere conseguito la qualifica di direttori dei
servizi generali ed amministrativi in servizio a tempo indeterminato
(DSGA) a far data dal 1.9.2000 sulla base del CCNL 26.5.99 e
sostenendo che, ai fini giuridici ed economici, doveva essere loro
riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data per i servizi di molo e non di ruolo prestati – in luogo dell’anzianità
convenzionale ex art. 8 del CCNI, 15.3.01 sulla base del sistema della
“temporizzazione” -, facendo applicazione della più favorevole norma
dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML ud. 08-01-2013
-2-

FRANIPANE DIREZIONE DIDATTICA DI GALLICO;

4.8.95, da ritenere ancora vigente. Il titolo di DSGA è stato loro
conferito dall’amministrazione a seguito del positivo superamento di
corso di formazione, che, per le ricorrenti, è avvenuto in data
8.8.2000.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado, con

sentenza del 25 febbraio 2011. In sede di note difensive le appellanti
avevano sostenuto che il positivo superamento del corso formativo era
avvenuto in data antecedente all’entrata in vigore del CCNL del
15.3.2001 e che, pertanto, quest’ultimo non poteva (all’art. 8)
disciplinare la materia con il contestato metodo della temporizzazione
e derogando al criterio generale del computo della integrale anzianità
maturata alla data del 1.9.2000. Nel disattendere tale argomento, la
Corte di appello ha osservato che la soluzione interpretativa proposta
dalle appellanti non teneva conto “della fondamentale circostanza che
lo stesso predetto CCNL del 2001, benché stipulato in data 15.3.2001,
si riferisce (cfr. art. 1, “durata e decorrenza del contratto biennale’) al

“…periodo i gennaio 2000-31 dicembre 2001″ sicché esso decorre dal
1.1.2000”.
Le dipendenti ora ricorrono per la cassazione di tale sentenza.
Resiste con controricorso il MlUR.
A seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio
ex art. 380 bis cod. proc. civ..
Il ricorso contesta il risultato interpretativo cui è pervenuta la
sentenza impugnata e, denunciando violazione di norme di diritto e di
clausole di contratti collettivi, ribadisce che la retribuzione dovuta
dall’amministrazione a decorrere dal 1′ settembre 2000 doveva
considerare il computo dell’intera anzianità di servizio utile.

Ric. 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
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decisione confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con

Si sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere
all’inquadramento nel profilo professionale di DSGA in applicazione
delle modalità più favorevoli previste dall’art. 66, comma 6, CCNL
4.8.95, da cui il pieno riconoscimento giuridico ed economico, alla data
del 1° settembre 2000, dell’anzianità maturata al 31 agosto 2000.

manifestamente infondato ex art. 360 bis c.p.c. in base al richiamo di
precedenti giurisprudenziali che hanno escluso la fondatezza di
analoghe pretese avanzate da dipendenti inquadrati nella neo-istituita
figura del DSGA, in quanto, al contrario, dalle numerose pronunce
intervenute in materia si trae un principio di diritto favorevole, per
avere le odierne ricorrenti superato il corso di formazione in data
anteriore all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 2001 (15.3.2001); 2) che,
seppure il c.c.n.1.- entrato in vigore il 15.3.2001 — aveva decorrenza dal
1.1.2000, occorreva, per il trattamento economico, fare riferimento al
1.9.2000, data richiamata dal medesimo art. 8 del c.c.n.l. 15.3.2001, con
la conseguenza che — nel caso di specie — avendo le ricorrenti superato
il colloquio finale prima della data anzidetta, l’art. 8 citato non poteva
trovare applicazione nei loro confronti e l’inquadramento nel nuovo
profilo professionale doveva avvenire nel rispetto della normativa
vigente a tale data,ossia dell’art. 66, comma 6, c.c.n.l. 4.8.1995
richiamato e mantenuto in vigore dell’art. 48 del c.c.n.l. 1999, oltre che
dall’art. 142 c.c.n.l. 2003.
Si sostiene che questa Corte avrebbe affermato il principio secondo
cui chi ha superato il corso di formazione quando l’art. 8 c.c.n.l.
15.3.2001 non era ancora in vigore avrebbe maturato il diritto
all’applicazione della disciplina vigente al momento della valutazione
finale positiva raggiunta all’esito del corso, da cui l’applicazione dell’art.
66, comma 6, c.c.n.l. 4.8.1995. Il passaggio delle sentenze di questa
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
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Si argomenta: 1) che il ricorso non potrebbe essere dichiarato

Corte su cui parte ricorrente fonda il proprio assunto è il seguente:

“…all’inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con Otto
dalf1.9.2000, si perviene in sede di prima applicaione, ai sensi del comma 2
dell’art. 34 CCNL del 1999, “previa regolare frequenza di apposito corso
modulare di formnione con valutcqione finale”, valutrnione finale richiesta anche

determinata eiperieqa professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla
valuta >.

studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la
qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”,
sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui
l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di
laurea”

parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34,
viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di
conduzione affidata al dirigente scolastico, “il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado …” (descritto nell’annessa tabella A), con
inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo
è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo
del collaboratore amministrativo”.
“Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l.
26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, “in sede di
prima applicazione” (in coerenza con la soppressione del profilo di
responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della
selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie
da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a
detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa
frequenza di apposito corso di formazione”.
“Al personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima
applicazione” ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99, si riferisce l’art 8 del
c.c.n.l. 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale
del comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo
dal 1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del
differenziale tra la

posizione

Ric. 2011 n. 16409 sez. ML ud. 08-01-2013
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stipendiale iniziale del direttore

“Con il c.c.n.l. 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente,

amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione
di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in
godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del
rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del

“viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e
conservatori”. Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta
“temporizzazione”, che consiste nel convertire il valore economico
della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini
dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La
disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.”
“In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, compatto
scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA
destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del
c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il
completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.

Rìc. 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
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profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata

Queste sono le disposizioni che sono state applicate
dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con
decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati “in sede
di prima applicazione”, disposizione che, invece, secondo la tesi dei
dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente

effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità
della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e
norme inderogabili”.
“La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f),
punto n. 8, del c.c.n.l. 24.7.03, compatto scuola per il quadriennio
normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che
stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art.
66, comma 4, del c.c.n.l. 4.08.95”.
“Per questa norma “restano confermate, al fine del riconoscimento
dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati
anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui
al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26
luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le
relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, art. 4”.
“Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale
in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
e. 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima
della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In
particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
(Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini
dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
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derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità

personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata
valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19
giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme

disposizioni, se più favorevoli”.
“Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che
rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti
intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima
applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola
dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura
concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore
rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole
generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che
sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso
l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere
finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione”
pressoché automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di
formazione, ovvero di percorsi professionali).”
“Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001
si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto
dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 8 e 9. Dispone, infatti, il
comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore,
viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova
qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo
stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in
godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML ud. 08-01-2013
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le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti

iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi
fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella
posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la
corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due
stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore

“Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del
criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo
stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il
criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo “ai
fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque, non in sede di
immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma
la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla
differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il
personale viene inquadrato nella posizione inferiore.”
“Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma
in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due
posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento
risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore
progressione economica”.
“Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del
2001, il criterio della temporizzazione non è ne’ eventuale, ne’
destinato ad essere applicato in una fase successiva. È invece il criterio
di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche”.
“Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del
1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML
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ud. 08-01-2013

progressione economica”.

riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,
nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale

” Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del
2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della
rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica
inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica
(art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNI, 24/7/2003).”
Ct

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perché non

valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione
“continua a trovare applicazione che vale ad escludere
l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti
stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve
ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso
di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l.
4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della “nonna di salvaguardia”
dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26.5. 99 (per la quale “Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o
disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto
compatibili”) e della norma finale di cui all’art. 19 del citato c.c.n.l.
15.3.01 (per la quale “Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999”).
L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art.
1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto
del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale,
kic, 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
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nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).

dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari
dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si
occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del

funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato
intento di equiparazione. Invero, l’incremento retributivo attribuito dal
citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della
regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la
clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della
creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline
negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole
generali.”
” Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.” “Al
riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo

1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto
l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi,
ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento
economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e
D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
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2001, esplicitamente richiamato e nel quale la “temporizzazione” risulta

1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali
in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di
direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non
prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini

sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione
e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il
profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.”
“Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione
nel fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava
il solo biennio economico 1998-1999, mentre

per il biennio

successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il
nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un
ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001.
Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato
colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del
c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente
regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico
del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento
nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva

ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al
momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento,
anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per
l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della
normativa relativa al trattamento economico.”
” Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento
economico assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l.del 2001 è nettamente
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML ud. 08-01-2013
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economici come l’altro – pur affine – profilo, poiché tali due profili

superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della
promozione, poiché in pratica è garantita una maggiorazione
stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali
iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori
e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del

migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore
inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare
acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere
congelato, perché è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici,
secondo il criterio della temporizzazione.”
“Non sussiste il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti,
dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili”.
“I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia

erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura
giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche”.
Né possono essere ipotizzati contrasti con la regola posta dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare
esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento
economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal
contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n.
5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez.
un., 7 luglio 2010, n. 16038).”
“Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano
manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla
Ric. 2011 n. 16409 sez. MI ud. 08-01-2013
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CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura

mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale
anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul
trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di
trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con
quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo

1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati
in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il
riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di
comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto
dell’art. 45, cit.)”
“Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26.5.99 che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01 che di tale profilo
determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto
della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo
dell’Amministrazione. È, pertanto, del tutto estranea alla presente
controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla
norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole
dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di
credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
-18-

,t/

successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del

violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.”

In tal senso le citate sentenze del 7 luglio 2011, n. 16213/2011 e
n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 18511/2012, 14282/2012,
14281/2012, 13354/2012, 13589/2012, 13804/2012, 13805/2012,

Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, il ricorso va dunque rigettato, dato che il trattamento
economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede
di prima applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi
generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 CCM, del comparto
scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8
del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 20002001 dello stesso compatto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del
principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la
più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera
anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica
superiore, sia perché non è configurabile contrasto con le norme
imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il
profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di
trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella
specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.
In conclusione, l’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.2001, relativo al secondo
biennio economico 2000/2001, avente decorrenza con effetti
retroattivi dal 1.1.2000, reca la disciplina del trattamento economico
del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento
nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi, senza che tale personale possa vantare alcun diritto sul
piano economico derivante dall’art. 66, comma 6, c.c.n.l. 4.8.95 alla
Ric. 2011 n. 16409 sez. ML – ud. 08-01-2013
-19-

13806/2012, 10777/2012, 3314/2012, 4654/2012, 2128/2012.

data del 1.9.2000,

momento dell’entrata in vigore del nuovo

inquadramento, neppure nell’ipotesi di previo perfezionamento delle
procedure per l’accesso al profilo professionale di nuova istituzione, in
difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento
economico solo con la predetta norma istituita.

dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 50,00
(cinquanta/00) per esborsi e in Euro 3.000,00 (tremila/00) per
competenze professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2013
IL PRESIDENTE

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in

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