Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2590 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SO.EL.DA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo Boccardo n. 26,

presso l’avv. Gennaro Fredella, rappresentata e difesa dall’avv.

Masellis Gaetano giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 26538/08 depositata

il 5 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La SO.EL.DA s.r.l, propone ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 26538/08, depositata il 5 novembre 2008, con la quale è stato rigettato il ricorso della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva negato alla stessa il diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 64 del 1986, art. 14, per le iniziative produttive nei territori del Mezzogiorno.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Nel ricorso si denuncia che la sentenza è affetta da errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nella parte in cui il Collegio, rigettando il relativo motivo di ricorso, ha ritenuto che non fosse riscontrabile nella specie il requisito della novità dell’iniziativa produttiva, in virtù del rilievo che il giudice d’appello aveva ribadito che “l’attività svolta dalla società (…) era priva dell’indispensabile requisito di autonomia gestionale, nel senso che la stessa non si distingueva affatto da quella svolta, nello stesso stabile, personalmente dal L., dottore commercialista nonchè legale rappresentante della società medesima”.

Ad avviso della ricorrente, “tanto i giudici della Suprema Corte, quanto prima i giudici della Commissione tributaria regionale, sono caduti nell’errore di ritenere che la sede della SO.EL.DA e la sede dello studio del doti, commercialista L. si trovassero nello stesso immobile”.

3. Il ricorso appare inammissibile.

E’ assorbente rilevare, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza della Cassazione deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima; se, invece, l’errore di fatto, sulla cui base si chiede detta revocazione, è stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati dal giudice del merito, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione ex art. 395, n. 4, e art. 398 cod. proc. civ. contro la predetta decisione, non essendole di contro consentito addurre tale errore in un momento successivo (nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una propria sentenza, con il quale si pretendeva di ravvisare un errore revocatorio nella erronea percezione, da parte della stessa Corte, di elementi di fatto che sarebbero stati parimenti fraintesi dal giudice d’appello) (Cass. n. 7334 del 2002 e già, ex plurimis, Cass. n. 8803 del 2000).

4. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso per tardività ex art. 370 c.p.c., essendo stato notificato in data 28 gennaio 2010 a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 16 dicembre 2009.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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