Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2590 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2590 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso 23646-2012 proposto da:
ZOIA SILVIA C.F.

ZOI5LV85D661829T,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso
lo studio dell’avvocato MARCO FILESI, rappresentata e
difesa dall’avvocato VANDA PAGANETTI BIANCHI, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4043

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2012 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 21/05/2012 R.G.N. 609/2010.

R.G. n. 23646/2012

RILEVATO

che con sentenza in data 21 maggio 2012 la Corte di Appello di Milano ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso
proposto da Silvia Zoia nei confronti di Poste Italiane Spa volto a far
accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in

comma 1-bis del d. 1gs. n. 368 del 2001, altre contratti intercorsi tra le
parti tra il 31 marzo 2006 e 1’11 aprile 2007;
che avverso tale sentenza Silvia Zoia ha proposto ricorso affidato a due
motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso, illustrato da
memoria;
che parte ricorrente ha depositato rinuncia, sottoscritta dal difensore, in
forza dei poteri conferiti con mandato a margine del ricorso in Cassazione,
per la quale non risulta l’accettazione della società;

CONSIDERATO

che a seguito della dichiarazione di rinuncia della ricorrente, nonostante
l’incompletezza della prova del perfezionamento del procedimento di notifica
a controparte, è venuto meno l’interesse alla decisione da parte di questa
Corte di legittimità (Cass. n. 22806 del 2004; Cass. n. 23685 del 2008;
Cass. SS.UU. n. 3876 del 2010; Cass. n. 7556 del 2011; Cass. n. 11606 del
2011); infatti, se è vero che la carenza dei rigorosi requisiti dell’atto di
rinuncia, previsti dall’art. 390 c.p.c. u.c. (notifica o comunicazione alle
controparti), lo rende inidoneo a determinare l’estinzione del processo, è
— peraltro così denotato in modo chiaro il venire meno definitivo di ogni
interesse alla decisione del ricorso;
che, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di
interesse, il Collegio reputa sussistano le condizioni per la compensazione
delle spese della presente fase del giudizio, tenuto conto che l’istante ha
rinunciato a coltivare il ricorso prendendo atto dell’intervento delle SS.UU.
(sent. n. 11374/2016) successivo alla proposizione del medesimo;

ragione dell’illegittima apposizione del termine apposto, ai sensi dell’art. 2

R.G. n. 23646/2012

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017
Il Presidente

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Dott. Vincenzo Di Cerbo

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