Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 259 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8033-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– ricorrente-

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONE LAZZARINI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1450/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO per l’Avvocatura dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sezione lavoro della Corte d’appello di Milano, con sentenza 5.12.2013 n. 1450, ha accolto l’appello principale di C.P. riconoscendo dovuti gli interessi moratori al tasso legale sui ratei dell’indennizzo di natura assistenziale corrisposto in ritardo dal Ministero della Salute ai sensi della L. n. 210 del 1992, essendo risultato affetto il C. da virus HCV contratto in seguito ad emotrasfusioni.

Ha inoltre riconosciuto dovuta la rivalutazione monetaria sull’importo della indennità integrativa speciale quale componente dell’indennizzo assistenziale, attesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 11, commi 13 e 14 conv. in L. n. 122 del 2012 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 293/2011.

Il Giudice di secondo grado ha inoltre accertato il diritto del C. a vedere risarciti i danni subiti, a causa dell’omesso esercizio della attività controllo da parte del Ministero, per aver contratto, in seguito a trasfusioni effettuate a far data dall’anno 1981, la epatite cronica HCV correlata, integrante menomazione della propria capacità psicofisica, ed ha pronunciato, come richiesto dal danneggiato nell’atto introduttivo, condanna generica dell’Amministrazione statale al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio ex art. 278 c.p.c..

Con atto notificato il 24.3.2014, il Ministero della Salute ha impugnato per cassazione la sentenza di appello, notificata il 22.1.2014, deducendo un unico motivo.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Meramente defatigatoria la eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata eseguita la notifica in data 24.3.2014, oltre il termine di decadenza dei 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di appello (22.1.2014), cadendo l’ultimo giorno di domenica e quindi rimanendo prorogata la scadenza del termine di decadenza al primo giorno utile non festivo ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4.

Con l’unico motivo si censura la sentenza di appello per violazione dell’art. 2043 c.c., della L. n. 210 del 1992, art. 1 e dell’art. 278 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che il Giudice di appello avrebbe errato a condannare l’Amministrazione statale al risarcimento del danno, in difetto di accertamento del danno sotto il profilo dell'”an” e del “quantum”.

Il motivo, di non agevole lettura, si palesa privo di fondamento.

La Corte d’appello, investita sul punto da uno specifico motivo di doglianza dell’atto di impugnazione del C., ha esaminato il contenuto dell’atto introduttivo, rilevando che, oltre alla domanda volta alla liquidazione degli interessi di mora sulla indennità di cui alla L. n. 210 del 1992, era stata formulata anche domanda di condanna del Ministero al risarcimento del danno biologico e degli altri danni non patrimoniali, con riserva di liquidazione in separato giudizio. Pertanto ha provveduto all’accertamento del diritto risarcitorio da illecito aquiliano, richiamando i principi espressi in tema di condotta omissiva colposa dell’Amministrazione statale dal precedente di questa Corte sentenza n. 17685/2011, riprodotto quasi per intero nel suo apparato motivazionale, nonchè dagli arresti di questa Corte a SS.UU. di cui alle sentenze n. 576/2008 e n. 581/2008, evidenziando come:

l’essere stata iniziata la terapia trasfusionale, del soggetto talassemico, in periodo (1981) antecedente alla scoperta ufficiale del virus HCV (1988) ed alla predisposizione dei tests diagnostici, non escludeva il nesso di causalità, in quanto il giudizio ex ante di prevedibilità oggettiva del rischio di trasmissione di contagio virale deve essere compiuto in relazione all’unico evento lesivo (contagio determinato dalla trasfusione), del quale le singole tipologie di virus costituiscono soltanto differenti manifestazioni patogene: con la conseguenza che la prevedibilità dell’evento determinato dalla trasfusione di sangue infetto e dalla omessa vigilanza sulla attuazione delle prescrizioni precauzionali relative alla raccolta, elaborazione e distribuzione dei prelievi ematici, era ampiamente nota e doveva pertanto farsi risalire già agli anni 60 e, comunque, alla data di scoperta della epatite B ((OMISSIS));

l’elemento soggettivo della colpa del Ministero andava rivenuto nella violazione degli obblighi di controllo e vigilanza previsti dalle norme di legge vigenti all’epoca, essendo strettamente connesso tale obbligo al potere di indirizzo coordinamento e direttiva esercitato dallo stesso Ministero con numerose circolari amministrative;

quanto all’ “eventum damni”, la lesione della integrità psicofisica risultava comprovata dalla malattia accertata nel verbale della CMO “epatopatia cronica HCV correlata” (cf. sentenza appello in motivazione, pag. 8-9).

Emerge dalla sentenza impugnata, pertanto, che la Corte d’appello ha proceduto, all’accertamento in concreto della esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano imputabile al Ministero, ed ha quindi, coerentemente, pronunciato nei confronti della PA responsabile la condanna generica al risarcimento dei danni.

Risulta in conseguenza inesplicata la censura formulata dal ricorrente laddove assume che il Giudice di appello abbia pronunciato condanna generica, omettendo qualsiasi accertamento sull’an della pretesa risarcitoria.

E’ appena caso di osservare che se poi il Ministero ricorrente avesse, invece, inteso contestare la individuazione dell’oggetto del giudizio compiuta dal Giudice di appello in relazione alla interpretazione del contenuto della domanda formulata dal C., nel senso che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corre territoriale, nell’atto introduttivo in primo grado si faceva questione esclusivamente dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e non anche di richieste di condanna al risarcimento del danno nei confronti della Amministrazione statale, allora la parte ricorrente bene avrebbe dovuto formulare specifico motivo di ricorso investendo la sentenza di appello con la denuncia di vizi attinenti l’attività processuale (vizio di extrapetizione) o – ricorrendo in presupposti – con la denuncia del vizio motivazionale (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 19/09/1997; id. Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 30/05/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 14999 del 21/11/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 8932 del 18/04/2006) o ancora della erronea amministrazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali, estensivamente applicabili anche agli atti processuali (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 11343 del 21/07/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 28421 del 22/12/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 8960 del 18/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il Ministero condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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