Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 259 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 259 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 7318/12 proposto da:

– Avv. Pasquale RAGONE (c.f.: RGN PQL 60M17 F839J)
rappresentato e difeso da se stesso; domiciliato presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione
– Ricorrente contro

– Comune di CASERTA
– Parte intimata-

avverso la sentenza n. 47/11 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — sezione
distaccata di Caserta-, depositata il 14 gennaio 2011; non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
è presente il P.G. in persona del Dott. Rosario Giovanni Russo che nulla osserva.

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO

sPs

Data pubblicazione: 09/01/2014

Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

“RILEVA IN FATTO
1— Pasquale Ragone propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Caserta, contro il

riscontrata la violazione dell’art. 172 d.lgs 285/1992 per aver circolato a bordo della
propria autovettura senza tenere allacciate le cinture di sicurezza; in quella sede sostenne
di esser stato in stato di necessità a causa delle proprie condizioni di salute — riscontrate
dal locale presidio ospedaliero-

2 — Il Comune di Caserta, costituendosi, negò che il dolore toracico la cui esistenza era
stata riferita ai sanitari, integrasse gli estremi della causa di giustificazione di cui all’art. 4
della legge 689/1981.

3 — Il Giudice adito respinse l’opposizione e tale decisione, gravata di appello dal predetto
soccombente, fu confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — sezione
distaccata di Caserta- con decisione n. 47/2011, depositata il 14 gennaio 2011.

4 — Per la cassazione di tale decisione il Ragone ha proposto ricorso, facendo valere
quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

OSSERVA IN DIRITTO
5 — Con il primo motivo parte ricorrente fa valere la violazione dell’art. 112 cpc in cui
sarebbe incorso il giudice del gravame non pronunziandosi sulla dedotta presenza dello
stato di necessità: giudica il relatore che la censura non sia fondata in quanto la
motivazione del giudice dell’appello ha preso espressamente in esame l’incidenza della
patologia lamentata — refertata nel nosocomio casertano come “dolore toracico di breve
durata” — sulla richiamata esclusione della antigiuridicità della condotta contestata, e
quindi ha pronunziato, pur senza indicarne il referente normativo, sull’insussistenza

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dell’esimente di cui all’art. 4 L. 689/1981

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verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Caserta , con il quale era stata

6 — Con il secondo motivo viene denunziata la insufficienza della motivazione
nell’escludere che la patologia — rectius : la sintomatologia — transeunte potesse essere di
tale gravità da giustificare la incompatibilità con l’uso delle cinture di sicurezza: è
convincimento del relatore che il mezzo sia inammissibile in quanto il vizio testé illustrato

ragionamento che non permetta di ricostruire le basi logiche del proprio

iter

argomentativo e non già quando non se ne condividano gli approdi interpretativi.

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Per le medesime ragioni, che conducono alla insindacabilità della valutazione delle

emergenze istruttorie -nel senso che il giudice del merito non deve motivare sulla scelta di
quali porre a base del proprio convincimento se quelle scelte a tale scopo siano congrue e
non contraddittorie- ritiene il relatore che debba essere respinto anche il terzo motivo
con il quale si è lamentata un’erronea interpretazione dei referto — dolore toracico di
breve durata- non avendo il decidente posto a mente che dietro a quella sintomatologia
poteva, secondo la più accorsata letteratura medica, celarsi una serie di gravi patologie.

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Con il quarto motivo si denunzia l’erronea interpretazione della causa dello

slacciamento delle cinture di sicurezza: l’esame del motivo è assorbito dalle considerazioni
che precedono.

9 — Con ulteriore motivo — non numerato- parte ricorrente denunzia la nullità della
decisione per non aver il giudice dell’appello pronunziato sentenza a seguito di
discussione orale né letto il dispositivo — oltre a non aver esposto concisamente il fatto e
le ragioni di diritto a contestazione dello stato di necessità.

9.a — E’ convincimento del relatore che il mezzo non sia fondato in quanto dalla lettura
della sentenza emerge che la stessa è stata pronunziata e depositata lo stesso giorno in cui
era fissata la discussione — 14 gennaio 2011- e dunque appare evidente che non vi è stato
jato tra la pronunzia ed il deposito della motivazione della sentenza, così rispettandosi
l’esigenza di ancorare il momento dell’immodificabilità della decisione alla data
dell’udienza di discussione, per assicurare alle patti l’immediata conoscenza del

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è riscontrabile solo laddove il giudice del merito ponga a base della propria decisione un

regolamento giudiziale dei loro rapporti e l’immutabilità del medesimo rispetto alla
successiva stesura della motivazione, evitando in tal modo di vulnerare il carattere di
concentrazione che il legislatore ha impresso a questo tipo di procedimento (vedi Cass.
Sez Un. n. 12544/1998; Cass. Sez. I n. 19308/2003; Cass. sez. I n. 11675/2004; Cass. Sez.

10 — Si propone pertanto la definizione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza
di manifesta infondatezza del ricorso”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.
I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la
memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattendere il
contenuto dell’indicata relazione, non trattando — sia pure in modo critico — le
argomentazioni colà svolte ma ribadendo la ritenuta fondatezza del ricorso.
II — Il ricorso va dunque respinto, senza onere di spese, non avendo il Comune intimato
svolto difese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma 11 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

H n. 3296/2006; Cass. Sez. Il n. 4438/2007; Cass. Sez. Il n. 19920/2007)-.

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