Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 259 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 07/01/2011), n.259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., (OMISSIS), B.F.,

(OMISSIS), C.A., (OMISSIS), quali eredi

del defunto B.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO 205, presso lo studio dell’avvocato TULANTI FRANCESCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BACCELLI CARLO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MEDIOLANUM ASSIC SPA;

– intimato –

e sul ricorso n. 27216/2006 proposto da:

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale D.ssa R.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato BERCHICCI

GIANCARLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.R., B.F., C.A., quali eredi

del defunto B.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO 205, presso lo studio dell’avvocato TULANTI FRANCESCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BACCELLI CARLO giusta delega a

margine del ricorso (ricorrenti principali e controricorrenti al

ricorso incidentale);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1264/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 2^ Civile, emessa l’8/02/2006, depositata il 09/03/2006;

R.G.N. 2959/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato BACCELLI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

inammissibilita’ dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 17 dicembre 1992, B. T. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo, la Compagnia di assicurazioni Mediolanum s.p.a. per sentirla condannare, in forza della polizza individuale infortuni n. (OMISSIS), a riconoscergli l’indennizzo spettantegli ai sensi dell’art. 26, per invalidita’ permanente per malattia a seguito dell’infarto del miocardio che lo aveva colpito in data (OMISSIS).

L’azione legale si era resa necessaria in quanto la Compagnia di assicurazioni, con nota del 2 ottobre 1992, aveva rifiutato l’indennizzo.

La societa’ convenuta si costituiva in giudizio a mezzo dei propri procuratori eccependo l’annullabilita’ del contratto ai sensi dell’art. 1892 c.c. ed art. 1 delle condizioni generali di polizza, in quanto, dagli accertamenti svolti dal proprio medico, era emerso che il B. sarebbe stato affetto da rilevanti “persistenze” taciute al momento della stipula del contratto. Evidenziava la compagnia di assicurazioni che l’attore era portatore di bay – pass coronarico fin dal 1983, circostanza non dichiarata al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, chiedeva dichiararsi l’annullabilita’ e l’inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 1892 c.c. e art. 1 delle condizioni di polizza.

Nel corso del giudizio di primo grado, in data (OMISSIS), il B. decedeva e tale circostanza, non dichiarata in udienza, veniva comunicata con raccomandata del 31.7.1996 da parte del difensore dello stesso (e per conto degli eredi) alla compagnia Mediolanum. In seguito a cio’, il difensore di quest’ultima eccepiva l’intervenuta interruzione del processo ma tale eccezione veniva rigettata con ordinanza del 15.2.1997.

Con sentenza n. 1497 del 3 dicembre 2002, depositata in data 9 dicembre 2002, veniva accolta la domanda attrice da parte dell’adito Tribunale di Viterbo. Detta sentenza veniva notificata ad istanza dell’avv. Baccelli Carlo, quale nuovo procuratore degli eredi del defunto B.T., in data (OMISSIS), ai procuratori della Compagnia di assicurazioni, avvocati P.A. e B. nel domicilio eletto in Viterbo.

Con atto di citazione, notificato in data 29 marzo 2003 al defunto B.T., presso l’originario difensore, la Compagnia di assicurazioni proponeva appello avverso la predetta sentenza; si costituivano gli eredi del defunto B.T., proponendo a loro volta appello incidentale in ordine alla decorrenza degli interessi dalla data del sinistro e non dalla data della domanda ed eccependo, in via preliminare, la nullita’ dell’atto di appello per violazione dell’art. 164 c.p.c. avendo la appellante citato in giudizio il defunto B.T., nonostante avesse la piena conoscenza legale dell’avvenuto decesso dell’attore.

Con sentenza depositata in data 9 marzo 2006, la Corte d’Appello di Roma, in riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava la domanda proposta dal B.; affermavano in particolare i giudici di secondo grado, da un lato, che “nel corso del giudizio di primo grado, non vi e’ stata alcuna dichiarazione della morte di B. T. da parte del procuratore costituito in giudizio, all’uopo non rilevando la lettera del 31 luglio 1996, in quanto si tratta di atto posto in essere dall’avv. B.C., non gia’ quale procuratore costituito dalla parte ceduta, ma quale legale degli eredi, al di fuori del processo, con finalita’ di messa in mora dell’assicurazione. Da cio’ consegue l’irrilevanza dell’evento in questione nel corso del giudizio di primo grado ma non anche nella successiva fase di impugnazione”, e, dall’altro, che “l’evento, in quanto conseguente a patologia pregressa non fosse coperta dall’assicurazione”.

Ricorrono per cassazione, quali eredi di B.T., in via principale, B.F., B.R. e C.A., con due motivi, illustrati da memoria, e la Mediolanum Assicurazioni, in via incidentale con un unico motivo, sprovvisto di quesito, e illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 164, 299, 300, 325, 326, 327, 328 e 330 c.p.c., in quanto “la Corte di merito ha rigettato il motivo di eccezione di nullita’ dell’atto d’appello sull’erroneo presupposto che la notifica della sentenza di prima grado sarebbe stata eseguita ad istanza del defunto B. T., per cui non sarebbe stato idoneo a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. di impugnazione”.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli del codice civile in tema di interpretazione del contratto.

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo si fa presente che “da un punto di vista prettamente giuridico, le condizioni di polizza non ammettono l’esercizio di una pretesa risarcitoria avanzata iure hereditatis”.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Inammissibile e’ il ricorso incidentale perche’ privo di quesito (in relazione all’unico motivo esposto) mentre meritevole di accoglimento e’ il primo motivo di ricorso principale con assorbimento del secondo.

Deve, innanzitutto, rilevarsi l’inammissibilita’, come detto, del ricorso incidentale, estendendosi anche a quest’ultimo (per le sentenze depositate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009), come ribadito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 16941/2008), la disciplina della formulazione del quesito a pena dell’inammissibilita’ del ricorso.

Merita poi accoglimento il primo motivo del ricorso incidentale sulla base di quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite (n. 15783/2005), qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, il decesso dell’attore persona fisica del giudizio di primo grado) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato ne’ notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati (nel caso di specie gli eredi del B.). Cio’ alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale di desume la volonta’ del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne’ notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 (come nel caso in esame), rispetto ai quali non opera la possibilita’ di sanatoria dell’eventuale errore incolpevole nell’individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta del nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia ex nunc, della citazione (e dell’impugnazione) in relazione alle nullita’ riferibili all’art. 163 c.p.c., nn. 1 e 2 il dovere di indirizzare l’impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilita’ dell’evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l’impugnazione, essendo tale interpretazione l’unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Nella vicenda in oggetto l’odierna ricorrente, per come risulta da quanto sopra riportato, notifico’ l’atto di appello all’originario difensore del B. ormai defunto (e non agli eredi), pur essendo gia’ a conoscenza del decesso dello stesso, con conseguente configurabilita’ di una evidente situazione di negligenza inescusabile.

Inoltre detta decisione delle Sezioni Unite trova ulteriore conferma in una piu’ recente pronuncia delle stesse, di stampo ancor piu’ rigoroso (n. 26279/2009) e in base alla quale, in riferimento alla disciplina di processi pendenti alla data 30.4.1995, l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso e’ avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non puo’ trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 c.p.c..

Assorbita e’ pertanto la censura di cui al secondo motivo.

Ne consegue che, in accoglimento di detto primo motivo, deve cassarsi l’impugnata decisione con pronuncia da parte di questa Corte, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. stante l’inammissibilita’ dell’appello, con l’ulteriore conseguenza del passaggio in giudicato della decisione del primo grado.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia ed all’esito della stessa, per dichiarare interamente compensate le spese della presente fase e di quelle relative al grado di appello.

PQM

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo. Cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, l’impugnata decisione e, decidendo ex art. 382 c.p.c., dichiara inammissibile l’appello (con conseguente inammissibilita’ del ricorso per cassazione). Conferma le spese d’appello e della presente fase.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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