Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25899 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25899 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

Ud. 19/09/2013

sul ricorso 30680-2007 proposto da:

PU

GIGANTE ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio
dell’avvocato MONTI ROMOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LI CAUSI ANTONINO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

1679

BONFIGLIO GIGETTA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 379/2006 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 19/11/2013

di MESSINA, depositata il 05/10/2006 R.G.N. 742/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del 2 ° motivo di ricorso.

2

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.La Corte di appello di Messina con sentenza del 5 ottobre 2006
ha rigettato l’appello proposto da Alberto Gigante, confermando
la sentenza del Tribunale di Messina che aveva accertato la
morosità per sette mensilità da un milione di lire, e lo aveva

tra i canoni non corrisposti e le spese sostenute dal conduttore
per riparazioni urgenti per la messa in sicurezza dello impianto
elettrico ai sensi della normativa infortunistica di cui alla
legge 1990 n.46, legge vigente al tempo del contratto stipulato
il 1 gennaio 1999.
Per quanto qui ancora interessa la Corte riteneva inapplicabile
alla fattispecie la norma di cui allo art.1577 c.c invocata dal
conduttore a sostegno della pretesa di compensazione, sul
rilievo che tale norma riguardava le riparazioni urgenti la cui
necessità si Vera verificata nel corso del rapporto, mentre la
clausola 6 del contratto evidenziava che il conduttore aveva
“visitato i locali affittati e di averli trovati adatti al
proprio uso ed in buono stato locativo,esenti da vizi che ne
dimostrano la inidoneità all’uso convenuto”, aggiungeva la Corte
che non vi era la prova che il Gigante avesse dato previo avviso
della necessità dei lavori, come prescritto dalla norma, se
applicabile, e che di fatto il conduttore rifiutando il
pagamento dei canoni aveva violato altra clausola che
considerava la gravità del ritardato pagamento, con violazione

3

condannato al rilascio, rigettando la richiesta di compensazione

dei patti contrattuali e con la indebita compensazione operata.
Le spese di appello erano poste a carico dell’appellante.
2.Contro la decisione ricorre Gigante deducendo tre motivi,
resiste la controparte con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

dedotti. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi ed a
seguire la confutazione in diritto.
3.1.SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando con particolare
riferimento allo art.1577 c.c.in relazione alla clausola
contrattuale vessatoria che limitava la responsabilità del
locatore e che esigeva la doppia sottoscrizione di cui allo
art.1341 c. Si assume poi che ai sensi dello art.1577 secondo
comma cc era possibile eccepire la compensazione in relazione
alle riparazioni urgenti spettanti al locatore.
I quesiti in termini concernono il primo la clausola di stile e
vessatoria che viene riprodotta; il secondo concerne il
cd.adeguamento dello impianto elettrico in relazione alla
normativa infortunistica ed alla sua urgenza attenendo alla
incolumità del conduttore, onde la legittimità della
compensazione.
Il secondo motivo deduce il vizio della motivazione, omessa
insufficiente e contraddittoria e come tale inidonea a
giustificare il rigetto della richiesta di rimborso del valore

4

3.11 ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi

dei lavori eseguiti nell’immobile locato, a titolo di indebito
arricchimento.
Il terzo motivo insiste nel dedurre vizio della motivazione in
punto di rigetto della domanda formulata dal conduttore per la
illegittimità dello sfratto per morosità. Si deduce a ff 17 come

la quale la locatrice è stata notiziata della necessità di
provvedere ai lavori urgenti di adeguamento dello impianto
elettrico a norma della legge 1990 n.46.??
3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTOIl primo motivo del ricorso è infondato, in quanto il quesito
risulta incongruo rispetto alla fattispecie accertata con
riferimento alla situazione dello immobile al tempo in cui il
conduttore ne prese possesso, riconoscendo che lo stato dei
luoghi e le condizioni di agibilità ne rendevano possibile il
godimento. La ratio decidendi della Corte di appello osserva
correttamente che non è applicabile la norma invocata rispetto
alle condizioni di buono stato locativo e di abitabilità, mentre
solo successivamente vennero effettuati lavori di messa in
sicurezza dello immobile, peraltro senza darne previo avviso al
locatore. VEDI, ma per diversa fattispecie, Cass. 18 luglio 2008
n.19943 che pone in evidenza una diversa situazione di
riparazioni urgenti e di un tempestivo avviso, ma nel corso del
rapporto.
La clausola contrattuale non è di stile, perché descrive
accuratamente le condizioni dello immobile circa la sua

5

fatto controverso la 4avvenuta ricezione delle raccomandate con

abitabilità senza particolari rischi, e dunque non costituiva
clausola vessatoria.
Il secondo motivo è invece inammissibile ai sensi dello art.366
bis c.p.c. sotto due profili: in primo luogo perché deduce un
error in iudicando in relazione alla deduzione di un indebito

inoltre la censura introduce per la prima volta in cassazione
una questione e una domanda nuova,e tale novità resta preclusa
in questa sede.
Il terzo motivo è ancora inammissibile in quanto il fatto
controverso ) su cui si fonda il preteso vizio motivazionale 2
deduce, ma in modo apodittico, una circostanza di fatto non
accertata dai giudici del merito e cioè che venne dato avviso al
conduttore della necessità di provvedere a lavori urgenti per la
messa in sicurezza dello impianto elettrico; difetta inoltre di
autosufficienza in ordine alla lettera datata 19 luglio 1999,
che non viene riprodotta con la documentazione della spedizione
e della ricezione che conterrebbe invece la notizia della
esecuzione dei lavori. La inammissibilità è ai sensi dello
art.366 n.6 del codice di rito. IN CONCLUSIONE il ricorso deve
essere rigettato; nulla per le spese non avendo resistito la
controparte.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso, nulla per le spese.
Roma 19 settembre Z013.

arricchimento sotto la forma di censura motivazionale;

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