Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25899 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 16/11/2020), n.25899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17981-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

A.M.; M.G.;

– intimati –

Avverso a decisione della Commissione tributaria centrale di Torino

n. 1419/12 depositata i 3/08/2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.01.2020

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della decisione della Commissione tributaria centrale Sezione del Piemonte n. 1419/12 depositata il 3 agosto 2012.

La vicenda tare origine dalla notifica a M.G. e A.M., in data 19.11.1985, dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 1982, per redditi di partecipazione nella società “Salvi e Caronna s.n.c.”.

In data 6.12.1985 veniva loro notificato altro avviso relativo all’anno 1983, sempre per reddito di partecipazione, correlato all’avviso di accertamento inviato, per il suddetto anno d’imposta, alla medesima società.

I contribuenti opponevano i due avvisi innanzi alla Commissione tributaria di I grado di Torino. Questa, con due sentenze, riduceva la pretesa dell’Ufficio nei confronti dei soci, come riflesso del fatto che, nel frattempo, altra sezione della stessa C.T. di I grado di Torino aveva rideterminato al ribasso il reddito accertato nei confronti della società partecipata.

L’Ufficio appellava tali decisioni, deducendo che la sentenza nei confronti della società era stata appellata. La Commissione di II grado precisava che i ricorrenti, nelle more del giudizio, avevano presentato dichiarazione integrativa (con integrazione semplice) ai sensi della L. n. 413 del 1991, per l’anno 1982, riallacciandosi a quanto, frattanto, accertato per la società, dalla stessa Commissione di II grado con la sentenza n. 4504 del 20.2.1991, che aveva definito l’appello che l’Ufficio aveva richiamato nel costituirsi. Precisava, infatti, il Giudice di II grado, che la società aveva presentato dichiarazione estintiva ai sensi della L. n. 413 del 1991, per cui, come riflesso sui del condono chiesto dalla società, dichiarava, per l’anno 1982, cessata la materia del contendere nei confronti dei sigg. M. e A. sino a concorrenza dell’importo coperto, mentre, per la residua parte del 1982 e per l’anno 1983, determinava l’importo del tributo dovuto in base alla suindicata sentenza n. 4504 del 20.2.1991, emessa nei confronti della società partecipata.

L’Ufficio ricorreva contro tale decisione alla Commissione tributaria centrale di Torino, che, la confermava, ritenendo applicabile al caso in esame la giurisprudenza di questa Corte oggetto della sentenza n. 25941 del 2008. L’Agenzia delle Entrate ha perciò impugnato la decisione della C.T.C. con il ricorso in esame, basato sull’unico motivo della ritenuta violazione della L. n. 413 del 1991, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono.

La L. n. 413 del 1991, art. 33, comma 3, in tema di definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, ha posto il principio che i soci possono presentare dichiarazioni integrative, ma queste sono e restano indipendenti dalla dichiarazione presentate dalla società. Ed ha anche disposto, coerentemente all’affermata autonomia, che le dichiarazioni integrative presentate dalla società esplicano efficacia nei soli confronti della società medesima.

A questo criterio di separatezza non si è attenuto la Commissione tributaria centrale, laddove ha ritenuto, errando, di poter estendere ai soci le dichiarazioni integrativa presentate, per fruire del condono, dalla società per gli anni 1982 e 1983, malgrado i due soci avessero presentato dichiarazioni integrative “semplici” (cioè non con finalità condonistica), per il solo 1982.

Conseguentemente, il contenzioso tra i soci e l’Amministrazione non poteva ritenersi cessato quanto alla residua parte del tributo ancora dovuto per l’anno 1982 e al tributo dovuto per l’intero 1983,

La C.T.C., ha basato la sua decisione richiamando una (allora) “recente giurisprudenza” di questa Corte, la sentenza n. 25941 del 2008, considerandola pertinente al caso in esame, con il quale, invece, non aveva alcuna attinenza, afferendo non alla normativa applicabile alla fattispecie (appunto la L. n. 413 del 1991), ma al diverso condono di cui al D.L. n. 564 del 1994, caratterizzato da autonoma, diversa e non trasferibile disciplina.

Il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per il riesame della controversia alla luce dei principi richiamati, oltre che per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria del Piemonte in diversa composizione per il riesame ed anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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