Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25899 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4322-2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile pro tempore

del Contenzioso Esattoriale Regionale Campania, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO SICILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MAGGI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8673/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del

3/07/2013, depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da C.F. nei confronti di Equitalia Polis S.p.A. (oggi Equitalia Sud S.p.A.) avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata rigettata l’opposizione avanzata dal C. avverso cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, nonchè avverso l’iscrizione ipotecaria e la procedura di fermo amministrativo di autoveicolo avviata nei suoi confronti.

Il ricorso è proposto con sei motivi.

La resistente si difende con controricorso.

2.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione – falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e censura la statuizione di inammissibilità dell’opposizione che il Tribunale ha basato sulla qualificazione dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la domanda.

2.1.- Il motivo – oltre a presentare un difetto di autosufficienza per la mancata riproduzione delle parti dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio che sarebbero idonee a sorreggere le ragioni del ricorrente – è comunque manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene apoditticamente che il giudice di primo grado avrebbe dovuto qualificare l’azione come opposizione all’esecuzione, senza tenere conto del fatto che il Tribunale ha constatato che, rispetto alle cartelle di pagamento, il vizio dedotto dall’opponente medesimo consisteva nell'(asserita) omessa od invalida notificazione. Il vizio, così come individuato dal giudice a quo, attiene al quomodo dell’azione esecutiva esattoriale e pertanto correttamente è stato ascritto tra quelli deducibili come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Si propone allora il rigetto del primo motivo di ricorso.

3.- A questo rigetto consegue l’inammissibilità delle censure di cui ai motivi secondo, terzo e quarto. Essi attengono tutti al merito dell’opposizione concernente le cartelle di pagamento, e specificamente attengono alle modalità con le quali le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere notificate ed alla prova delle notificazioni gravante sull’Agente della Riscossione: su entrambe le questioni il giudice a quo si è pronunciato, senza tuttavia che la relativa statuizione assuma rilevanza decisoria, atteso che lo stesso giudice si era già spogliato della potestas iudicandi, reputando tardiva l’opposizione agli atti esecutivi. In proposito, va qui ribadito che “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (così, da ultimo, Cass. n. 17004/15).

I motivi secondo, terzo e quarto vanno perciò dichiarati inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione.

4.- Col quinto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 86 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente assume che il giudice di merito non si sarebbe pronunciato o comunque avrebbe reso una motivazione insufficiente in merito al motivo di opposizione concernente l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per non essere stata preceduta dalla notificazione degli avvisi di mora o dalla comunicazione della iscrizione.

4.1.- Il motivo è inammissibile per novità della questione, dal momento che dal ricorso non risulta affatto che fosse stato proposto, sin dal primo grado di giudizio, un motivo di opposizione concernente la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

5.- Col sesto ed ultimo motivo di ricorso si deduce violazione/falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 in combinato disposto con la L. n. 689 del 1981, art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe reso una motivazione insufficiente in merito al motivo di opposizione concernente la prescrizione dei crediti azionati. Si assume che il termine di prescrizione sarebbe quinquennale, come desumibile dalle norme richiamate in rubrica, e sarebbe decorso prima dell’inizio dell’azione esecutiva.

5.1.- Il motivo è inammissibile perchè eccentrico rispetto alle ragioni che il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione.

Il Tribunale non ha affatto reputato, come sembra sostenere il ricorrente, che la prescrizione fosse decennale. Piuttosto ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione perchè (oltre a dover essere formulata nei confronti dell’ente impositore e non dell’Agente della riscossione) l’ha considerata “generica”, dal momento che avrebbe dovuto “essere articolata con espresso riferimento alle singole cartelle impugnate ed al termine di prescrizione invocato (con specificazione del dies a quo e del dies ad quem)”, secondo quanto si legge in sentenza. Orbene, questa ratio decidendi è stata del tutto trascurata dal ricorrente che ha riproposto in sede di legittimità l’eccezione di prescrizione -peraltro in termini altrettanto generici – come se le sentenze di primo e di secondo grado nulla avessero statuito sul punto.

In conclusione, si propone il rigetto del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità dei restanti.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo complessivo di Euro 700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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