Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25898 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25898

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di indagini di natura anche penale, l’Ufficio Antifrodi della Agenzia delle Dogane di Trento verificava che B.M., attraverso numerose società cartiere a lui riconducibili, si interponeva negli acquisto di carni ed animali vivi intercorsi tra i cedenti comunitari ed i destinatari nazionali delle merci; le società cartiere non versavano l’Iva esposta nelle fatture ed una parte della imposta incassata veniva retrocessa ai reali acquirenti. Sulla base di tali risultanze, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Bon Carni di L.T.G. & C. sas, facente parte dei soggetti acquirenti di carni dalle società riconducibili a B., più avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2001 al 2006, con i quali, ai fini Iva ed Irap, contestava l’indeducibilità di costi rappresentati dalle fatture di acquisto dalle varie società italiane apparenti venditrici delle carni, considerate mere cartiere interposte tra la società acquirente Bon Carni sas e gli effettivi fornitori esteri aventi sede in paesi comunitari. Analoghi avvisi di accertamento, ai fini irpef, venivano notificati ai soci L.T.G. e T.G. in relazione al maggior reddito da partecipazione.

Contro gli avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che, previa riunione, li rigettava con sentenza n. 122 del 2010, ritenendo tardivi taluni ricorsi e rigettando nel merito i restanti.

La società ed i soci proponevano appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 30.3.2011, confermando l’avviso di accertamento limitatamente al recupero a tassazioni di spese minimali. Il giudice di appello escludeva la tardività di taluni ricorsi, ritenuta dal giudice di primo grado, sul rilievo che la notificazione degli avvisi relativi agli anni 2001,2002, 2003 doveva ritenersi nulla per completa diversità delle relazioni di notificazione risultanti dalle copie depositate dalla Agenzia delle Entrate rispetto alle relazioni di notificazione completamente in bianco risultanti dagli avvisi di accertamento allegati dai ricorrenti; conseguentemente non riteneva decorso il termine perentorio per proporre impugnazione. Nel merito rilevava che dalla lettura del decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procuratore della Repubblica di Trento emergeva che B.M., tramite le società a lui riconducibili, aveva effettuato vendite effettive nei confronti di taluni clienti, nel senso che egli provvedeva ad acquistare direttamente le carni presso i propri fornitori esteri e successivamente li rivendeva agli acquirenti italiani con una percentuale minima di ricarico; in altri casi, e nei confronti di specifici soggetti, le vendite erano fittizie nel senso che B., tramite le proprie società, agiva come quale soggetto interposto tra il fornitore estero che neppure conosceva e il reale acquirente italiano. Secondo il giudice di appello la società Bon Carni apparteneva al gruppo dei soggetti che avevano effettuato reali transazioni commerciali di acquisto delle carni dalle società riconducibili a B.. Per tale ragione i costi relativi agli acquisti di carni effettuate dalla Bon carni dovevano ritenersi deducibili ed ugualmente detraibile la corrispondente Iva.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.

La società Bon Carni sas ed i soci L.T.G. e T.G. resistono con controricorso. Depositano memoria con la quale sostengono il diritto alla detrazione dell’Iva in caso di fatture inesistenti solo in senso soggettivo, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; in subordine chiedono di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia a norma dell’art. 267 TFUE.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo:”insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto effettive le operazioni di vendita di carni effettuate dalle società di B. nei confronti di Bon Carni sas.

Il motivo, pur contenendo taluni di elementi di censura in fatto non esaminabili in questa sede, deve per il resto ritenersi fondato. La sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio di motivazione nella parte in cui omette di esporre le ragioni per cui non ha attribuito rilevanza ai dati probatori indicati dall’Ufficio a dimostrazione della avvenuta retrocessione di parte dell’Iva dalle società venditrici alla acquirente Bon Carni, quale fatto “decisivo” in quanto logicamente incompatibile con la ritenuta effettività delle operazioni di vendita e con la affermata estraneità di Bon Carni sas alla frode fiscale. In particolare nelle controdeduzioni di appello della Agenzia delle Entrate sono indicate le seguenti risultanze probatorie non considerate dal giudice di appello: interrogatorio dell’indagato C.G.B. che indica la Bon Carni quale soggetto coinvolto nella frodi; interrogatorio di M.L. il quale afferma che, tra i clienti ammessi alla retrocessione dell’imposta sul valore aggiunto, figurava la società Bon Carni per il tramite del socio P.T.; documento costituito da “brogliaccio analitico”, sequestrato presso il domicilio della nonna di B.M., riportante l’importo dell’Iva rimborsata a P.T.; interrogatorio di B.M. che afferma di aver restituito a T. il 50% dell’imposta Iva versata dalla Bon Carni per gli acquisti effettuati.

La sussistenza dell’elemento soggettivo della “buona fede” della contribuente, allegata quale causa di legittima detrazione dell’Iva anche in caso di fatture soggettivamente false, rientra nelle questioni di fatto attinenti alla effettività o inesistenza (soggettiva o oggettiva) delle operazioni fatturate, che devono essere rimesse all’esame del competente giudice di merito.

2. Secondo motivo:”insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, in riferimento alla ritenuta deducibilità dei costi sostenuti dalla società Bon Carni per l’acquisto della merce.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, inerente alla deducibilità di costi documentati con fatture soggettivamente inesistenti e alla sussistenza del requisito della “inerenza” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, questioni ricomprese nella devoluzione al giudice di merito conseguente all’accoglimento del primo motivo.

In accoglimento del primo motivo, in esso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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