Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25898 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 16/11/2020), n.25898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14111-2013 R.G. proposto da:

Continental s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore

Capomacchia e Cesare Persichelli con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma via Crescenzio n. 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

V. Giulia n. 17/09/13 depositata il 4/03/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.01.2020

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Continental s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 17/09/13 depositata del 03/04/2013.

La vicenda trae origine dalla notifica di quattro avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2005 al 2008, con i quali l’Amministrazione chiedeva il versamento di maggior IRES e IRAP sul presupposto che non fossero deducibili le provvigioni pagate ad agenti, che avevano operato in Iran per la società, per la carenza del requisito della certezza del costo ai sensi del D.P.R. n. 917 del del 1986, art. 109; comma 1.

I ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, promossi dalla contribuente venivano respinti in entrambi i gradi di giudizio di merito.

L’impugnativa in esame è basato su due motivi.

Il primo, secondo cui la decisione d’appello sarebbe affetta dalla mancata motivazione di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo, censura violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso di motivare in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il fatto controverso, in ordine al quale la sentenza impugnato avrebbe omesso di motivare, era la (affermata dall’Ufficio e negata dai ricorrente) carenza del requisito della certezza del costo relativo alle provvigioni corrisposte agli agenti della Continental s.p.a..

Il difetto di tale requisito – sostiene la ricorrente – era la ragione posta a base degli avvisi di accertamento a giustificazione dell’indeducibilità dell’esborso per provvigioni, per cui ritiene che la CTR avesse “perso di vista l’oggetto della contestazione”, basando il rigetto dell’appello del contribuente su aspetti diversi da quello contestato dall’Amministrazione con gli avvisi di accertamento. La motivazione avrebbe, in altri termini, riguardato aspetti estranei al “thema decidendum” tracciato dagli atti impositivi.

La censura non trova, però, riscontro nel contenuto della motivazione impugnata, che non pare si sia discostata dai motivi posti a base degli avvisi di accertamento.

Nella pronuncia, infatti, si afferma che “…dall’esame della copiosa documentazione….si evince la mancanza di chiarezza dei rapporti sottostanti alle scritture contabili contestate….Sulla base della documentazione disponibile appare arbitraria la determinazione, in forma autonoma, da parte della società ricorrente dell’ammontare attribuito alle provvigioni imputate ai vari esercizi, sulla base di contratti che lasciavano alle parti un margine di discrezionalità per la loro concreta determinazione e ciò in completa assenza di regolare documentazione che evidenziasse gli importi effettivamente maturati con riferimento alle specifiche causali. Inoltre, va tenuto conto del fatto che per gli anni oggetto di esame non si è mai proceduto al pagamento delle competenze contabilmente rilevate, contrariamente a quanto previsto negli accordi contrattuali rinvenuti in sede di verifica, laddove era convenuto il pagamento periodico con rimesse bancarie su soggetti da indicarsi a cura del creditore. Anzi, soltanto nel 2008 risultano pervenute fatture per provvigioni, cui sono seguite delle chiusure di partite contabili risalenti ad annualità anteriori a quelle qui in questione, mediante compensazioni effettuate tra soggetti iraniani con posizioni rispettivamente di clienti e di creditori della società ricorrente. Pertanto dette operazioni non ineriscono ai costi di cui è causa e comunque non forniscono alcun elemento di prova dell’an e del quantum contabilizzati nei periodi oggetto di accertamento….”

Da tale motivazione discende, contrariamente a quanto deduce la società ricorrente, che la CTR ha indicato, a motivo del rigetto dell’appello, circostanze attinenti, appunto, al profilo della certezza, dell’an e del quantum, dei costi portati in deduzione negli anni oggetto di verifica.

In particolare, ha ritenuto costituire motivo di incertezza, sull’andamento dei rapporti, l’ampia discrezionalità unilaterale concessa dai contratti circa la concreta determinazione delle provvigioni e la mancanza di indicazione dei parametri monetari prefissati per il computo dei compensi, con riferimento alle singole specifiche prestazioni. Ne derivava, nella valutazione del Giudice d’appello, la difficoltà sia di ricostruire il percorso seguito dalla resistente per la quantificazione degli importi dovuti, sia di individuare la data e il contenuto delle singole prestazioni rese dagli agenti (rimaste anche per questa Corte incognite).

Aspetti quelli suindicati che la CTR considerava, quindi, motivo di perplessità sull’attendibilità delle prestazioni e sull’effettività degli esborsi relativi, minandone la certezza.

La pronuncia impugnata rilevava, inoltre, a conferma di quanto evidenziato dagli organi accertatori, che l’estinzione delle obbligazioni della Continental s.p.a., riguardanti la corresponsione delle provvigioni, risultava avvenuta, nel periodo oggetto di verifica, prevalentemente, mediante compensazioni, in contrasto con la previsione contrattuale, secondo cui quanto dovuto sarebbe stato assicurato a mezzo movimentazioni bancarie, in base alle indicazioni che il creditore avrebbe periodicamente fornito.

Il Giudice regionale aveva, dunque, considerato come presunzioni gravi, precise e concordanti per rigettare l’appello, l’indeterminatezza dei rapporti intercorsi tra la ricorrente e gli agenti, nonchè la circostanza che tali rapporti venissero definiti dalla contribuente, quasi esclusivamente, mediante compensazioni e non a mezzo di rimesse bancarie, come contrattualmente previsto. Per tali ragioni, aveva concluso, che la documentazione prodotta dalla società non fosse sufficiente a rendere certi i costi per provvigioni e la loro entità.

In particolare, la CTR aveva ritenuto non convincenti le ragioni addotte dalla società per motivare lo scostamento dalle modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie previste contrattualmente. Le motivazioni prospettate sono ricondotte all’impedimento a definire i rapporti come previsto, cioè mediante pagamenti su banche, a causa della particolare realtà dell’Iran in merito agli aspetti commerciali e finanziari ed, in ispecie, quanto ai canali di pagamento dei debiti nei confronti di società iraniane. L’utilizzazione della compensazione si era perciò imposta come la forma usuale e prevalente. La società riteneva, pertanto, singolare che i verificatori avessero considerato “un indizio di irregolarità quella che risulta una modalità tipica di estinzione dei debiti in Paesi che potremmo definire “difficili” in termini di movimentazione di valuta estera, ovvero la compensazione contabile di partite debitorie/creditorie”.

Ora, la versione fornita dalla società non è stata ritenuta dal Giudice regionale idonea a superare i dubbi sulla trasparenza dei rapporti in esame e tale giudizio appare adeguatamente motivato.

Sì deve, infatti, rilevare come, nella prospettazione della ricorrente, non trovi spiegazione la ragion, e per la quale quanto previsto dal contratto non avesse, in pratica, trovato attuazione, benchè – come osserva l’Amministrazione – nelle scritture contabili della società non fossero state evidenziate difficoltà al pagamento dei debiti secondo i termini concordati. Del resto, se la modalità tipica di estinzione dei debiti fosse stata realmente, come sostenuto dalla contribuente, quella della compensazione, non è dato comprendere perchè, nei contratti della “Continental” con le ditte iraniane, non fosse stata prevista, tale modalità, come quel la usuale e prevalente ed era stata, invece, fissata, con palese incoerenza, unicamente il pagamento delle provvigioni, diretto e tracciabile, da debitore a creditore, mediante versamenti bancari. Cioè proprio la forma che la contribuente sostiene fosse, in quella specifica realtà, impraticabile.

Invero, la stessa r scorrente, per contestare quanto, in senso contrarlo, evidenziato dall’Amministrazione, ha affermato di aver manifestato, nella Relazione sulla Gesti one allegata al bilancio chiuso al 31.12.2008, le difficoltà nei rapporti con l’Iran quanto alle modalità di pagamento dei debiti ai fornitori. Ed ha ritenuto di provare tali difficoltà con le caratteristiche del sistema bancario iraniano con la conseguente necessità di avvalersi della compensazione, richiamando, a sostegno, la corrispondenza intercorsa tra la debitrice Continental e la società iraniana Kuhzar Co., creditrice dei servigi agenziali prestati alla prima.

In particolare, a tal fine, addita la comunicazione del 12.2.2004, in cui il rappresentante della Kuhzar invitava la debitrice a non effettuare pagamenti in Iran “in quanto (affermava) la banca cambia la valuta straniera in valuta locale; il cambio è molto sfavorevole; considerando le mie attività, necessito di valuta straniera; l’inflazione riduce di molto il mio potere di acquisto”.

Tali circostanze non sono, però, di ausilio alla tesi propugnata, nè scalfiscono il contrario convincimento del Giudice regionale, giacchè esse non riflettono, come invece sostenuto, difficoltà/impossibilità di natura politico-economica al pagamento dei debiti mediante banche iraniane, ma solo esigenze personali espresse dal creditore. Pertanto, non risultano diradati i dubbi che la mancata applicazione della più “tangibile” modalità di corresponsione delle provvigioni aveva suscitato nella CTR circa la certezza della spesa e sulle reali ragioni del ricorso alla compensazione.

Per quanto sopra, nella decisione impugnata, non è ravvisabile l’omesso esame del contestato requisito della certezza del costo, non ammesso in deduzione. Ed appare, invece, comprensibile l’iter motivazionale che aveva portato il giudice regionale a rigettare l’appello.

Pertanto, il primo motivo di ricorso si traduce nel tentativo di provocare, in sede di legittimità, una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali. Va poi respinto il secondo motivo di ricorso, secondo cui la certezza della componente negativa, richiesta dall’art. 109 TUIR, deve ritenersi acclarata ove sia certo il titolo giuridico costituente la fonte da cui il “costo” scaturisce e non già il fatto della materiale esecuzione/estinzione dell’obbligazione pecuniaria, mediante il verificabile pagamento del dovuto. Tal che la CTR sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione del suindicato art. 109 TUIR, non interpretandolo in tal senso.

L’assunto non è condivisibile.

Il testo della norma in esame rende palese, infatti, che la spesa sostenuta costituisca un evento materiale successivo e diverso dalla fonte del rapporto da cui quel costo è scaturito. Afferisce, quindi, non al momento genetico del rapporto negoziale, ma a quello funzionale, cioè alla sua esecuzione.

Il ricorso va pertanto, rigettato con conseguente condanna alle spese ed al versamento del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.500,00 oltre a rifondere le spese prenotate a debito.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA