Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25897 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25897 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

Od. 19/09/2013

SENTENZA

PU

sul ricorso 26769-2007 proposto da:
ZAGO GIUSEPPE & C. DI ZAGO MAURO E GIANLUCA S.N.C.
00192880274 in persona del legale rappresentante pro
tempore ZAGO MAURO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VALADIER 52, presso lo studio dell’avvocato
MANCINI CLAUDIO, che la rappresenta e difende
2013
1674

unitamente all’avvocato CESARE ANDREA giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

4

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. 00902170018 (già ABEILLE

1

Data pubblicazione: 19/11/2013

ASSICURAZIONI

S.P.A.)

in

persona

di

RUGGERO

FRECCHIAMI in qualità di Legale Rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIACETTI IVAN giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., LE MILLE E UNA NOTTE
S.N.C., TICOZZI CESARE, CONDOMINIO DI ROSA VIA
CARDUCCI 36/40 MESTRE;
– intimati –

sul ricorso 30447-2007 proposto da:
LE MILLE E UNA NOTTE S.N.C. 01691740276 in persona
del Legale Rappresentante GOLINELLI SERENA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,
presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TRIVELLATO FERDINANDO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TICOZZI CESARE, ZAGO GIUSEPPE & C. DI ZAGO MAURO E
GIANLUCA S.N.C., CONDOMINIO DI ROSA VIA CARDUCCI
36/40 MESTRE, AXA ASSICURAZIONI S.P.A., MILANO
ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –

»

sul ricorso 31486-2007 proposto da:
CONDOMINIO DI ROSA VIA CARDUCCI 36/40 MESTRE in
persona dell’amministratore pro tempore Dott.
GIAMPAOLO SCHIAVON, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROMOR
PAOLO, PIOVESAN LUIGI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151 in persona
del legale rappresentante pro tempore Dott. F.
SARDELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato FERZI
CARLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DIAN MASSIMO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

ZAGO GIUSEPPE & C. DI ZAGO MAURO E GIANLUCA SNC;
– intimata –

sul ricorso 1811-2008 proposto da:
CONDOMINIO DI ROSA VIA CARDUCCI 36/40 MESTRE in
persona dell’Amministratore pro tempore Dott.
GIAMPAOLO SCHIAVON, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo
studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

3

studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMOR
PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., LE MILLE E UNA NOTTE

– intimati –

avverso la sentenza n. 619/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 21/05/2007, R.G.N.
1027/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato CLAUDIO MANCINI;
udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega;
udito l’Avvocato FERDINANDO TRIVELLATO;
udito l’Avvocato CARLO FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbiti i
ricorsi incidentali;

S.N.C.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- La società Le Mille e Una Notte S.n.c. convenne dinanzi al

Tribunale di Venezia il Condominio Di Rosa di Mestre per
ottenere il risarcimento dei danni sofferti alla merce
contenuta nel negozio di tappeti persiani e orientali ed

da imputarsi, secondo l’attrice, al difettoso funzionamento
degli scarichi delle acque dell’edificio condominiale, a
seguito di lavori di ristrutturazione appaltati dal Condominio
ed eseguiti dalla società Zago Giuseppe & C. di Zago Mauro e
Gianluca S.n.c..
Il Condominio si costituì in giudizio e venne autorizzato alla
chiamata in causa di quest’ultima società, nonché della Milano
Assicurazioni S.p.A., con la quale era assicurato per la
responsabilità civile verso terzi.
La società assicuratrice si costituì chiedendo il rigetto della
domanda.
La Zago Giuseppe & C. S.n.c., nel costituirsi a sua volta,
chiese che fosse respinta la domanda proposta dal Condominio

oggetti d’arte cinese dalla stessa gestito, per un allagamento

ma, previa autorizzazione, chiamò in causa la propria società
assicuratrice per la responsabilità civile, Abeille
Assicurazioni s.p.a., ed il direttore dei lavori, geom. Cesare
Ticozzi.
Anche questi ultimi chiamati si costituirono in giudizio, il
,

geom. Ticozzi chiedendo il rigetto della domanda e la società
assicuratrice eccependo, in via preliminare, la prescrizione ai

5

116/
1(7

sensi dell’art. 2952, co. 3 ° , cod. civ. e chiedendo, comunque,
nel merito il rigetto della domanda contro la ditta Zago e,
quindi, della domanda di questa nei propri confronti.
1.1.- Disposte ed espletate due C.T.U. ed assunta la prova
testimoniale richiesta da parte attrice, il Tribunale di

responsabilità in solido, ed in pari misura, del Condominio e
della ditta Zago e condannò questi ultimi, e, per essi, a
titolo di manleva, le rispettive società assicuratrici al
risarcimento dei danni sofferti dalla società attrice,
liquidati nella somma di lire 70.221.560, oltre accessori e
spese di lite; escluse la responsabilità del geom. Ticozzi, per
aver redatto soltanto un progetto di massima.
2.-

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 21 maggio

2007, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello
proposto da Le Mille e Una Notte S.n.c. contro il Condominio De
Rosa, Zago Giuseppe & C. S.n.c., Axa Assicurazioni s.p.a. (già
Abeille Assicurazioni s.p.a.) ed il geom. Cesare Ticozzi,
quanto all’ulteriore risarcimento dei danni, ed, in
accoglimento dell’appello incidentale della Milano
Assicurazioni S.p.A., in punto di responsabilità, ha dichiarato
tenuta ed ha condannato soltanto la ditta esecutrice dei lavori
di ristrutturazione dell’impianto fognario condominiale, Zago
Giuseppe & C. S.n.c., al risarcimento, in favore della
danneggiata Le Mille e Una Notte S.n.c., dei danni come già
liquidati all’esito del primo grado, escludendo la

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Venezia, con sentenza del 29 ottobre 2001, ritenne la

responsabilità del Condominio, ritenuta invece dal primo
giudice; ha rigettato le domande proposte dalla Zago Giuseppe &
C. S.n.c. nei confronti del geom. Ticozzi e della Axa
Assicurazioni s.p.a. (già Abeille Assicurazioni s.p.a.),
accogliendo l’appello incidentale di quest’ultima e ritenendo

dell’art. 2952, co. 3 0 , cod. civ.; ha regolato le spese di
conseguenza (con condanna della Zago Giuseppe & C. S.n.c. al
pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore di Ticozzi
e della Axa Assicurazioni s.p.a. e della metà delle spese di
entrambi i gradi in favore di Le Mille e Una Notte S.n.c.,
compensando la restante metà tra le stesse parti; con condanna,
inoltre, della società appaltatrice e della società danneggiata
al pagamento delle spese del doppio grado in favore del
Condominio e della Milano Assicurazioni, in ragione della metà
ciascuno).
3.

Avverso la sentenza la società Zago Giuseppe & C. di Zago

Mauro e Gianluca S.n.c. propone ricorso affidato a quattro
motivi.
Axa Assicurazioni s.p.a. (già Abeille Assicurazioni s.p.a.)
resiste con controricorso.
Resiste con altro controricorso Le Mille e Una Notte S.n.c.,
che propone ricorso incidentale affidato a sei motivi.
Il Condominio Di Rosa di Mestre propone controricorso al
ricorso principale della ditta Zago, <> nei confronti di

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perciò prescritto il diritto della ditta assicurata ai sensi

Milano Assicurazioni S.p.A.; propone altresì controricorso per
resistere al ricorso incidentale della società Le Mille e Una
Notte, con la medesima domanda subordinata, anche in via
incidentale, nei confronti della propria società assicuratrice.
Quest’ultima resiste con controricorso.

Parte ricorrente principale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.

RICORSO PROPOSTO DA ZAGO GIUSEPPE & C. DI ZAGO MAURO E GIANLUCA
S.N.C.
1.- Il Collegio ritiene che sia pregiudiziale l’esame del terzo

motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2952 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ. , al fine di censurare l’accoglimento da parte della
Corte d’Appello dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla
Abeille Assicurazioni s.p.a., oggi Axa Assicurazioni s.p.a.,
ai sensi dell’art. 2952 co. 3 0 cod. civ..
1.1.-

Sotto un primo profilo, la ricorrente osserva che il

soggetto danneggiato, la società Le Mille e Una Notte S.n.c.,
non inviò mai alcuna richiesta di risarcimento alla società
Zago Giuseppe & C. S.n.c.; che quest’ultima fu destinataria,
tutt’al più, di una domanda di manleva avanzata nei suoi
confronti dal Condominio Di Rosa di Mestre; che le uniche
lettere utilizzate dal giudice d’appello al fine di individuare

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Il geom. Cesare Ticozzi non si difende.

il

dies a quo

della prescrizione sono quelle indirizzate

dall’amministratore e dal legale del Condominio alla società
appaltatrice; che quest’ultima non ricevette missive
provenienti dalla società danneggiata o per suo conto; che
tuttavia la Zago Giuseppe & C. S.n.c. è stata condannata a

tenere indenne il Condominio, di talché il diritto della
ricorrente ad essere garantito dalle pretese della società
danneggiata si sarebbe dovuto considerare integro, non potendo
rilevare, ai fini della decorrenza della prescrizione, la
domanda di manleva proveniente da un soggetto diverso dal
danneggiato.
1.2.-

Sotto altro profilo, la stessa ricorrente deduce che,

comunque, erroneamente la Corte d’Appello avrebbe parificato
alla <> con la
missiva del 15 giugno 1992, con la quale si denunciava il danno
subito dal negozio di tappeti Le Mille e Una Notte; da

decorrere, per la ditta appaltatrice dei lavori commissionati
dal Condominio, il termine annuale per segnalare
all’assicuratore la pretesa del terzo, pena la prescrizione del
diritto di garanzia. Pertanto, questo termine, secondo la
Corte, sarebbe interamente decorso quando, in data
1994,

9 marzo

venne inviata la denuncia di sinistro alla società

assicuratrice, dopo che la Zago Giuseppe & C. S.n.c. era stata
chiamata in giudizio dal Condominio, con atto del febbraio
1994.
2.1.-

In punto di fatto non è contestato che la società

danneggiata Le Mille e Una Notte S.n.c., in sede
stragiudiziale, non abbia rivolto richiesta risarcitoria, in
via diretta, alla società Zago Giuseppe & C. S.n.c.
Quindi, occorre verificare se la norma in esame, laddove
individua il dies a quo della prescrizione nel «giorno in cui
il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato>>

possa

essere interpretata estensivamente onde ricomprendervi la
richiesta rivolta all’assicurato non dal terzo danneggiato, ma
da altri soggetti.

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quest’ultima data, secondo la Corte, sarebbe iniziato a

Giova, in proposito, sgomberare il campo dall’argomento
difensivo contenuto nel controricorso, col quale la Axa
Assicurazioni s.p.a. sostiene che l’interpretazione letterale
dell’art. 2952, comma terzo, cod. civ. dovrebbe essere nel
senso che <> di cui è detto nella norma non debba

la lettera della legge consentirebbe di equiparare alla
richiesta proveniente dal danneggiato, quella proveniente dal
<>.
L’assunto non è fondato.
Oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile ai
sensi dell’art. 1917 cod. civ. è il rischio come conseguenza
negativa di un sinistro che si produca nel patrimonio del
soggetto assicurato, vale a dire il rischio di essere obbligato
a risarcire i danni cagionati al terzo; costui è, appunto, il
danneggiato, che è anche <>, rispetto ad assicurato e
assicuratore, ed è comunque estraneo al contratto di
assicurazione. Nel sistema delineato dal codice civile,
infatti, il danneggiato si giova soltanto indirettamente
dell’assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917
cod. civ.: questa non è un contratto a favore di terzo ed il
danneggiato non ha alcun diritto verso l’assicuratore né ha
azione diretta nei suoi confronti. Dal contratto nasce
esclusivamente il diritto dell’assicurato verso l’assicuratore
di ottenere da quest’ultimo di essere liberato (o tenuto
indenne) dall’obbligazione risarcitoria nei confronti del

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necessariamente essere identificato col danneggiato, sicché già

danneggiato e di essere rilevato dall’azione da questi
intentata contro di lui.
L’art. 2952, comma terzo, cod. civ., letteralmente inteso, fa
riferimento alla richiesta di risarcimento proveniente dal
danneggiato e rivolta all’assicurato, quale responsabile civile

sostenere la resistente- proveniente da qualunque terzo,
diverso dai contraenti originari.
L’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di
quanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto ed attuale
soltanto quando questi, vale a dire il danneggiato, manifesta
la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito;
soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio
dell’assicurato e da questo momento l’assicurato deve dare
comunicazione all’assicuratore ai sensi e per gli effetti del
terzo, nonché del quarto comma dell’art. 2952 cod. civ.
2.2.

La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di

legittimità in senso piuttosto rigoroso quanto al contenuto
della richiesta.
Si è infatti affermato che, ove la richiesta del danneggiato
sia formulata stragiudizialmente, perché sia idonea a far
decorrere il termine di prescrizione del terzo comma, deve
assumere il significato univoco di istanza risarcitoria, tale
da indurre l’assicurato a promuovere le opportune sue
iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di

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per i danni che ne formano oggetto, non certo -come sembra

non vanificare il suo diritto ad essere tenuto indenne di
quanto eventualmente dovuto al danneggiato.
Pertanto, si è escluso che fosse idonea allo scopo una
comunicazione generica, proveniente dal danneggiato, in cui si
alludeva alla possibilità di avanzare successivamente richiesta
di risarcimento (cfr. Cass. n. 24733/07, in motivazione),

ovvero che fosse idonea la nota proveniente dall’INAIL, con la
quale l’istituto comunicava al datore di lavoro, assicurato per
la responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai
dipendenti, che gli avrebbe chiesto il rimborso di quanto in
futuro sarebbe stato obbligato a versare al dipendente
infortunato (cfr. Cass. n. 5560/96, citata in ricorso).
Il Collegio condivide questa interpretazione rigorosa ritenendo
che la norma in esame, a differenza di quella di cui al quarto
comma, sia un’applicazione normativa del (e non una deroga al)
principio generale dell’art. 2935 cod. civ., per il quale la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere. Orbene, atteso che soltanto quando il
diritto è completo nelle sue componenti, soggettiva ed
oggettiva, il soggetto che ne è titolare ne può invocare la
tutela, la richiesta di risarcimento rilevante per far
decorrere il termine della prescrizione ai sensi del terzo
comma dell’art. 2952 cod. civ. deve essere tale da consentire
l’esercizio pieno del diritto spettante all’assicurato. Essendo
tale diritto, per quanto detto sopra in tema di oggetto e
funzione dell’assicurazione della responsabilità civile, quello

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9

di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del
danneggiato, non può che concludersi nel senso che la richiesta
debba essere espressione di questa pretesa, cioè della volontà
del danneggiato di richiedere al danneggiante, vale a dire
all’assicurato, il risarcimento dei danni, pur non essendo
necessario che questi siano già quantificati nel loro esatto
ammontare (per come è dato evincere dal quarto comma dello
stesso art. 2952 cod. civ., su cui infra).
2.3.-

Quanto alla provenienza della richiesta risarcitoria

rilevante ai fini del terzo comma, se ne è sempre presupposto
l’autore nel soggetto danneggiato.
Si è infatti costantemente affermato che il termine iniziale di
decorrenza della prescrizione del diritto dell’assicurato va
individuato nella data in cui per la prima volta, in forma
giudiziale ovvero stragiudiziale,

il danneggiato propone la sua

richiesta, con la conseguenza che, ove la richiesta del
danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine
decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza
dell’assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria
l’ulteriore promozione del giudizio da parte del

danneggiato

(cfr. Cass. n. 6426/01 e n. 8600/01, nonché, di recente, Cass.
n. 6296/13).
Non risultano precedenti nel senso dell’equiparazione, quanto
agli effetti di decorrenza della prescrizione, della richiesta
proveniente dal terzo a quella proveniente dal danneggiato.

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Diversamente si è deciso con riferimento alla comunicazione
della richiesta prevista dal quarto comma quale causa di
sospensione della prescrizione. La giurisprudenza di questa
Corte è nel senso che la sospensione del termine di cui
all’art. 2952, comma quarto, cod. civ. relativamente alla
prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la
comunicazione all’assicuratore, della richiesta di risarcimento
proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche
se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo
(Cass. n. 4426/97, n. 10598/01, n. 17834/07, n. 3042/12).
Il Collegio, pur condividendo quest’ultimo orientamento,
ritiene che esso non sia decisivo al fine di equiparare la
richiesta risarcitoria proveniente dal terzo a quella
proveniente dal danneggiato, per gli effetti del terzo comma.
Ed invero, il quarto comma disciplina, non la richiesta di
risarcimento, ma la comunicazione di questa all’assicuratore e
si ammette che la comunicazione, una volta che la richiesta sia
stata avanzata dal danneggiato, sia idonea a sospendere il
corso della prescrizione, sia se effettuata all’assicuratore
dal suo debitore, cioè dall’assicurato, sia se effettuata
direttamente dal danneggiato, che -si aggiunge- se effettuata
dal terzo; a quest’ultimo, in sostanza, si riconosce il ruolo
di

mero

comunicatore

all’assicuratore

della

richiesta

risarcitoria.
Ben diverso significato assume la provenienza soggettiva di
quest’ultima richiesta. In tanto questa può essere espressione

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della pretesa risarcitoria, cioè, per quanto detto sopra, della
volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante, vale a
dire all’assicurato, il risarcimento dei danni, in quanto
provenga dal danneggiato.
Tutt’al più si può ritenere che la medesima funzione possa

conto e nell’interesse del danneggiato; in tale eventualità il
terzo sarà mero tramite di una pretesa che il danneggiato
avanza nei confronti dell’assicurato e quest’ultimo, reso
edotto di tale pretesa, potrà porre in essere tutte le
iniziative necessarie per fare valere il suo diritto nei
confronti dell’assicuratore (arg. ex art. 2935 cod. civ.).
3.

Traendo le conseguenze di quanto si è fin qui argomentato

in punto di contenuto oggettivo e di provenienza soggettiva
della richiesta risarcitoria stragiudiziale, rilevante ai sensi
del terzo comma dell’art. 2952 cod. civ., in relazione al caso
di specie si osserva quanto segue.
La sentenza ha ritenuto significative quattro missive, delle
quali soltanto tre indirizzate alla ditta appaltatrice Zago, e
precisamente:
lettera raccomandata a.r. del 15 giugno 1992, inviata
dall’amministratore del Condominio

<>;
lettera raccomandata a.r. del 4 marzo 1993 inviata dal
legale del Condominio

«con la quale si rendeva noto

all’esecutrice del lavori che, nell’instauranda azione di

causa la ditta Zago “per essere sollevati da ogni
responsabilità dei danni conseguenti al sinistro avvenuto il
07-08/06/1992″>>.
E’ citata in sentenza anche la lettera raccomandata a.r. del 6
agosto 1992, ma questa è inviata dalla danneggiata Le Mille e
Una Notte S.n.c. al Condominio Di Rosa, con l’indicazione dei
danni pretesi nell’importo di lire 100.000.000, ma non risulta
che sia mai stata trasmessa, dalla danneggiata, dal Condominio
o da altri soggetti, alla ditta Zago.
Orbene, nessuna delle tre missive prese in considerazione dalla
Corte d’Appello, così come sopra interpretate dallo stesso
giudice di merito (cui il compito di interpretazione degli atti
di parte è istituzionalmente riservato), contiene una richiesta
risarcitoria proveniente dalla danneggiata Le Mille e Una Notte
S.n.c. nei confronti della ditta Zago ed a quest’ultima
trasmessa, sia pure per il tramite del Condominio Di Rosa.
Piuttosto, il mittente delle lettere su citate è il Condominio
e con le stesse questo, per il tramite dell’amministratore e
dell’avvocato, si limita a comunicare di essere stato il
destinatario della richiesta di risarcimento avanzata, appunto,

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risarcimento danni, il Condominio Di Rosa avrebbe chiamato in

nei suoi confronti dalla ditta danneggiata (prima missiva), di
• riservarsi di contestare all’appaltatore le sue responsabilità
(seconda missiva), di riservarsi di chiamarlo in causa per
essere sollevato da ogni responsabilità per i danni lamentati
dalla ditta danneggiata (terza missiva).

alla ditta Zago una richiesta risarcitoria proveniente dalla
danneggiata, ovvero che quest’ultima avesse indirizzato la
propria pretesa anche nei confronti dell’appaltatrice. Anzi, ha
interpretato la prima delle citate missive nel senso che essa
contenesse una <> nei confronti della Zago Giuseppe & C. S.n.c. di Zago
Mauro e Gianluca ed ha equiparato quest’ultima alla <>, per gli effetti
dell’art. 2952, comma terzo, cod. civ..
Questa equiparazione è errata, ove si assuma che la polizza
stipulata con la ditta Zago avesse ad oggetto la responsabilità
(extracontrattuale) di quest’ultima verso i terzi danneggiati
nel compimento dei lavori d’impresa, e non la responsabilità
(contrattuale) della stessa ditta appaltatrice nei confronti
del proprio committente (nel caso di specie, il Condominio Di
Rosa) per la garanzia prestata per danni a terzi di cui
quest’ultimo fosse chiamato a rispondere.
Orbene, sulla base degli atti e delle deduzioni delle parti,
comprese quelle svolte nel controricorso della società Axa
Assicurazioni s.p.a., non può che concludersi nel senso che il

19

La Corte d’Appello ha escluso che il Condominio abbia trasmesso

contratto di assicurazione stipulato dalla ditta Zago con
quest’ultima fosse relativo alla responsabilità civile verso
terzi ex art. 1917 cod. civ.
Allora, per quanto detto sopra, si deve altresì concludere che,
prima della chiamata in giudizio, l’obbligo dell’assicurata di

era mancata una richiesta stragiudiziale diretta nei suoi
confronti da parte di quest’ultima; quindi, non era ancora
iniziato a decorre il termine perché l’assicurata facesse
valere i suoi diritti nei confronti dell’assicuratrice della
responsabilità civile.
3.1.-

Suggestiva, ma non fondata, appare l’obiezione mossa nel

controricorso di Axa Assicurazioni s.p.a., nel senso che,
sostenendo la conclusione appena raggiunta, si correrebbe il
rischio di affermare che, non avendo mai ricevuto richieste
risarcitorie da parte della danneggiata, la Zago Giuseppe & C.
S.n.c. nulla dovrebbe in favore della società Le Mille e Una
Notte S.n.c.
Viene in rilievo il secondo inciso del terzo comma dell’art.
2952 cod. civ., laddove è previsto, quale alternativa alla
richiesta stragiudiziale del danneggiato, l’esercizio da parte
di quest’ultimo dell’azione risarcitoria nei confronti
dell’assicurato, responsabile del danno.
Orbene, non vi è dubbio che, così come si è detto per la
richiesta stragiudiziale, anche nel caso in cui l’azione in
giudizio sia esercitata dal danneggiato non nei confronti

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risarcire direttamente la danneggiata non fosse attuale perché

dell’assicurato, ma nei confronti di altro soggetto che il
danneggiato reputi essere l’unico responsabile del danno, senza
che l’assicurato sia coinvolto in giudizio, l’introduzione di
questo non comporta la decorrenza del termine di prescrizione
dei suoi diritti nei confronti dell’assicuratore per la

Tuttavia, qualora il danneggiato chiami in causa colui che
ritiene essere il responsabile del danno e quest’ultimo, a sua
volta, chieda ed ottenga la chiamata in causa di colui che
assuma essere l’unico responsabile del danno, dal momento di
questa chiamata inizierà a decorrere, nei confronti del
chiamato in causa, che sia assicurato per la responsabilità
civile verso terzi, il termine di prescrizione di cui all’art.
2952, comma terzo, cod. civ. L’assicurato dovrà dare
comunicazione della pendenza del giudizio all’assicuratore onde
beneficiare della sospensione ai sensi del quarto comma e, se
riterrà, potrà chiamarlo nel giudizio ai sensi dell’art. 1917,
ult. co ., cod. civ.
Questa conclusione trova riscontro nell’oramai consolidato
principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore
al chiamato in causa da parte del convenuto, che si ha
allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di
ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa
dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come
unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello
stesso convenuto, il che si verifica quando, nel giudizio

21

responsabilità civile.

risarcitorio, il convenuto evocato in causa estenda il
contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come unico
soggetto responsabile dei danni lamentati dall’attore. In caso
di estensione automatica della domanda al terzo chiamato
indicato dal convenuto come il vero legittimato il giudice può

condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza
per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr., da
ultimo, Cass. n. 20610/11).
Peraltro, qualora non operi il principio dell’estensione
automatica della domanda (come nell’ipotesi di chiamata del
terzo in garanzia propria o impropria: cfr., tra le altre Cass.
n. 25559/08), si ammette che l’attore possa estendere la sua
domanda al terzo chiamato in causa formulando nei confronti
dello stesso, nel medesimo giudizio, una espressa ed autonoma
domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi
rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, nei
limiti in cui si riconosce la facoltà di proporre domande che
siano conseguenza delle eccezioni avanzate dal convenuto (cfr.
Cass. n. 27525/09).
Nel caso di specie, in cui non ha operato l’estensione
automatica della domanda, tuttavia la società Le Mille e Una
Notte ha esteso la propria domanda di condanna in corso di
causa (ciò, che era consentito nel rito applicabile, anteriore
alle modifiche apportate dalla legge n. 353 del 1990) anche nei
confronti della Zago, dopo la sua costituzione in giudizio, ed,

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direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di

in forza di ciò, la società Zago è stata condannata a risarcire
i danni direttamente alla società Le Mille e Una Notte S.n.c.
già dal giudice di primo grado ( sia pure in solido col
Condominio) e quindi dal giudice di secondo grado (che ha
limitato la condanna appunto alla ditta Zago).

s.p.a., secondo cui, seguendo l’interpretazione di cui sopra,
non si sarebbe potuti giungere, in alcun caso, alla condanna
diretta dell’appaltatore.
3.2.- In conclusione, va affermato che nell’assicurazione della
responsabilità civile è richiesta di risarcimento valida ai
sensi dell’art. 2952, terzo comma, cod. civ., soltanto quella
proveniente dal terzo danneggiato; nel caso di assicurazione
della responsabilità civile contratta da un appaltatore per i
danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività
d’impresa, non è idonea allo scopo la missiva con la quale il
committente dei lavori denuncia all’appaltatore i danni
sofferti dal terzo e dichiari di voler agire in manleva nei
suoi confronti (a meno che l’assicurazione non sia riferita
all’obbligo di garanzia nascente dal contratto di appalto).

Va altresì affermato

che qualora il danneggiato promuova in

giudizio l’azione nei confronti di colui che ritiene
responsabile dei danni ed il convenuto evocato in causa estenda
il contraddittorio nei confronti di un terzo (a sua volta,
assicurato per la responsabilità civile), assunto come unico
soggetto responsabile, operando il principio dell’estensione

23

Pertanto, è infondato il rilievo della Axa Assicurazioni

automatica della domanda, la chiamata in causa da parte del
convenuto nei confronti del terzo assicurato segna il

dies a

quo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art.
2952, comma terzo, cod. civ.

Poiché la società ricorrente non ha ricevuto richieste

S.n.c. e poiché la chiamata della stessa ricorrente nel
giudizio introdotto da quest’ultima per ottenere il
risarcimento dei danni è stata effettuata con atto del febbraio
1994, non era ancora decorso il termine annuale di cui all’art.
2952, comma terzo, cod. civ. alla data del 9 marzo 1994, quando
la ricorrente ne diede comunicazione alla propria società
assicuratrice.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso va accolto.
3.3.- Va cassato il capo della sentenza impugnata con il quale,

in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla
Axa Assicurazioni s.p.a., è stata rigettata la domanda avanzata
nei suoi confronti dalla Zago Giuseppe & C. S.n.c.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto,
questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384,
comma secondo, cod. proc. civ., accoglie detta domanda e
condanna la Axa Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la Zago
Giuseppe & C. S.n.c. di quanto dalla stessa pagato e da
pagarsi, per capitale, interessi e spese di lite, in favore
della società Le Mille e Una Notte S.n.c. in conseguenza del
sinistro verificatosi in data 8 giugno 1992.

24

risarcitorie da parte della danneggiata Le Mille e Una Notte

L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta
l’assorbimento
rispettivamente,

del

primo

e

all’utilizzazione,

del

secondo,

relativi,

da parte della Corte

d’appello, ed alla ricezione, da parte della ricorrente, di
quegli stessi documenti

(copie delle lettere a firma

condominio, datate 1992 e 1993), della cui irrilevanza si è
detto trattando del terzo motivo.
4.-

Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 61, 115 e 116 cod.
proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché
vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., al fine di censurare la sentenza impugnata per avere, in
accoglimento dell’appello incidentale della Milano
Assicurazioni S.p.A., escluso la corresponsabilità del
Condominio.
Si censura l’accoglimento, da parte della Corte d’Appello,
delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio;
in particolare, si contesta che la Corte abbia dato per provato
un fatto -la rottura accidentale dei pluviali da parte della
ditta, nell’esecuzione dei lavori- che sarebbe stato una mera
congettura del C.T.U., poiché le deposizioni testimoniali
avrebbero, invece, dovuto portare a concludere in senso
esattamente contrario, vale a dire nel senso che già prima
dell’intervento della ditta appaltatrice non vi sarebbe stato
alcun collegamento tra la condotta e i pluviali.

25

dell’amministratore condominiale e del procuratore del

4.1.

Il motivo non merita di essere accolto, essendo in parte

inammissibile ed in parte infondato.
E’ infondato quanto alle doglianze di violazione di legge,
perché non vi è stata, da parte del giudice di merito, alcuna
violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova,

consulenza tecnica d’ufficio, atteso che il giudice ha valutato
le risultanze di quest’ultima e le ha condivise, nel
presupposto che le stesse non potessero essere smentite o
superate dall’esito della prova testimoniale.
Ogni altro riferimento al vizio di violazione di legge,
specificamente alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ., è inammissibile.
Infatti, va, in primo luogo, ribadito che, in tema di
valutazione delle risultanze probatorie in base al principio
del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso
per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve
emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal
riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di
legittimità (cfr. Cass. n. 14267/06).
In secondo luogo, va sottolineato che la scelta dei mezzi
istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti
rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento
discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è

26

sull’ammissibilità delle prove e sull’utilizzabilità della

censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo
del vizio di motivazione e non della violazione di legge (così,
da ultimo, Cass. n. 21603/13).
4.2.-

Il motivo non può essere accolto nemmeno quanto alla

denuncia del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc.

La Corte territoriale ha condiviso le conclusioni raggiunte dal
consulente tecnico, correttamente applicando i canoni legali in
materia ed offrendo una motivazione congrua e logica, sia
quanto al fatto che soltanto dopo l’intervento della ditta
esecutrice dei lavori si riscontrò l’imponente infiltrazione,
dovuta al difettoso funzionamento del sistema di scarico delle
acque piovane (così dimostrandosi fondata la conclusione del
consulente circa la decisività dell’intervento stesso) sia
quanto alla mancanza di diligenza della ditta appaltatrice,
attesa la tipologia dei lavori appaltati.
Le critiche alla sentenza hanno, in sostanza, ad oggetto
l’adesione prestata dalla Corte d’Appello alla consulenza
tecnica d’ufficio.
Esse finiscono per riproporre, anche per la parte in cui
richiamano le risultanze della prova testimoniale, gli stessi
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico
d’ufficio e si risolvono in mere argomentazioni difensive, che
non possono configurare il vizio di motivazione di cui all’art.
360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr., tra le altre, Cass. n. 282/09).

27

civ.

In conclusione, il quarto motivo del ricorso principale va
rigettato.

RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA LE MILLE E UNA NOTTE S.N.C.

Col primo motivo del ricorso incidentale la società Le

Mille e una Notte S.n.c. deduce la nullità della sentenza per
violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello
di Venezia, in violazione del principio di corrispondenza tra
il chiesto ed il pronunciato, in grado d’appello, omesso di
pronunciarsi sulla domanda di condanna formulata dalla stessa
società, oggi ricorrente incidentale, avanzata nei confronti
dell’appellato Condominio Di Rosa (in specie, ai sensi
dell’art. 2051 cod. civ.).
5.1.- Il motivo appare, in primo luogo, inammissibile, poiché,

per come contestato sia dal Condominio che dalla Milano
Assicurazioni S.p.A., non risulta affatto dalla sentenza
impugnata né dal ricorso che fosse stato proposto uno specifico
motivo di appello volto a censurare la sentenza di primo grado
per avere fondato la ritenuta responsabilità solidale del
Condominio sulla norma dell’art. 2043 cod. civ. (per non avere
«avvisato l’esecutore Zago della presenza del pluviali in
sito, in quanto occulti»,

come si legge alla pag. 10 della

sentenza impugnata), piuttosto che su quella dell’art. 2051
cod. civ.

28

5.-

Nel ricorso sono riportate le conclusioni dell’atto di
citazione in appello del 18 maggio 2002 (cfr. pag. 21), ma la
genericità della richiesta di condanna del Condominio dalle
stesse desumibile, non consente affatto di affermare, come
vorrebbe la ricorrente incidentale, che sia stata (ri)proposta

domanda di condanna del Condominio ai sensi dell’art. 2051 cod.
civ.
5.2.-

Anche a voler superare il profilo di inammissibilità

appena evidenziato, il motivo risulta tuttavia infondato.
Va in proposito ribadito che il vizio di omessa pronuncia da
parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi
completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo
grado, mentre tale violazione non ricorre nel caso in cui il
giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logicogiuridica incompatibile con la domanda (così, da ultimo, Cass.
n. 16254/12).
Nel caso di specie, sebbene non risulti espressamente esaminata
la responsabilità del Condominio ai sensi dell’art. 2051 cod.
civ. (a riscontro di quanto detto sopra a proposito della
genericità dell’atto introduttivo del secondo grado), tuttavia
il giudice d’appello, nel valutare la condotta del Condominio e
quella della ditta appaltatrice, ha ritenuto la responsabilità
esclusiva di quest’ultima, anche in ragione dell’efficacia
causale autonoma e determinante della sua condotta. Questa,
cioè, è stata delineata in termini tali da configurare il fatto

29

in appello, quanto meno ai sensi dell’art. 346 cod. civ., la

del terzo, comunque idoneo ad interrompere il nesso causale tra
la custodia e l’evento dannoso, che esclude la responsabilità
del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.
Il primo motivo del ricorso incidentale va perciò rigettato.
6.-

Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa

proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e vizio
di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., al
fine di censurare il rigetto, da parte della Corte d’Appello,
del motivo di impugnazione concernente il valore attribuito dal
primo giudice ai tre tappeti persiani appartenenti ai clienti
della società appellante, odierna ricorrente incidentale,
lasciati in deposito presso il magazzino e danneggiati a
seguito del sinistro; quindi, per aver commisurato l’importo
dei danni -subiti dalla società per aver dovuto, a sua volta,
rifondere i clienti proprietari dei tappeti- alla stima
effettuata dal C.T.U. piuttosto che agli elementi risultanti
dalla prova testimoniale, dalla consulenza di parte e dalla
documentazione prodotta in giudizio dalla società danneggiata.
6.1.-

Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa

applicazione degli artt. 2967 cod. civ., 115, 116, 187 cod.
proc. civ. (ante riforma di cui alla legge n. 353/90) e 345
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., al fine di censurare il rigetto, da parte della
Corte d’Appello, dell’impugnazione relativa al risarcimento

30

applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 61, 115, 116 cod.

della somma di lire 7.647.282 pagata da Le Mille e Una Notte
alla ditta La Veloce di Padova (per asciugatura dei tappeti
danneggiati); rigetto, motivato dalla Corte territoriale con la
mancanza di prova e la mancanza del nesso di causalità tra
l’evento dannoso ed il preteso esborso.
Col quarto motivo è formulata analoga doglianza, sia

quanto al vizio di violazione di legge che quanto al vizio di
motivazione,

al fine di censurare il rigetto, da parte della

Corte d’Appello, dell’impugnazione relativa al mancato
risarcimento della somma di lire 3.200.000 pagata dalla società
danneggiata per il ripristino a regola d’arte della porta
d’ingresso del negozio; rigetto, motivato dalla Corte
territoriale con la mancanza di elementi atti a supportare un
esborso di tale entità (avendo il CTU stimato il danno nel
minor importo di lire 200.000).
7.- I tre motivi non meritano di essere accolti.

Sono infondati per la parte in cui denunciano violazione
dell’art. 2697 cod. civ. poiché non si riscontra nella sentenza
impugnata alcuna violazione delle regole di riparto dell’onere
della prova, gravando la prova dell’esistenza e dell’ammontare
dei danni sul soggetto danneggiato, così come ritenuto in
sentenza; quanto all’assunto della ricorrente secondo cui non
si sarebbero ritenuti provati fatti, invece, adeguatamente
riscontrati, esso, come si dirà, si risolve nella critica
all’attività di valutazione delle prove riservata al giudice di
merito.

31

6.2.-

I detti motivi sono, inoltre, inammissibili per la parte in cui
denunciano violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e
116 cod. proc. civ., per l’apprezzabilità della relativa
inosservanza soltanto nei limiti del vizio di motivazione (cfr.
Cass. n. 14267/06 cit.).
Quanto alla denuncia del vizio di motivazione, tutti e

tre i motivi in esame finiscono per criticare i giudici di
merito in punto di apprezzamento del fatto e di valutazione
delle risultanze istruttorie.
Sotto questo aspetto risultano inammissibili già per violazione
dell’art. 366 bis,

ultimo inciso, cod. proc. civ., applicabile

in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata
(21 maggio 2007).

Ed invero va qui ribadito che, tema di formulazione dei motivi
del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati i
dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, poiché secondo l’art. 366

bis

cod. proc. civ.,

introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5
cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere,
un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne

32

7.1.-

circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (Cass. S.U. n. 20603/07, nonché, tra le
altre Cass. n. 24255/11).
Nessuno dei tre motivi in esame contiene un momento di sintesi
bis

cod.

proc. civ., poiché, nei c.d. quesiti di fatto corrispondenti
non vi è cenno alcuno alle ragioni per le quali la motivazione
sarebbe contraddittoria ovvero insufficiente, in quanto essi si
limitano all’enunciazione del fatto oggetto di prova e di
apprezzamento da parte del giudice di merito (per il secondo
motivo: << _valore da attribuirsi ai tre tappeti in questione, prima e dopo l'imbimbimento di acqua secondo le prove assunte ed acquisite al procedimento»; per il terzo motivo: «...l'avvenuto esborso della somma di L. 7.647.282 da parte della Mille e Una Notte per le prestazioni riparative del danni a beni a seguito dell'evento occorso in data 08.06.1992 e per cui è causa e 11 nesso di causa tra detta prestazione spesa e l'evento...»; per il quarto motivo: «...le caratteristiche della porta d'ingresso del negozio dell'appellante e l'avvenuto esborso della somma di L. 3.200.000 da parte della Mille e Una Notte per la sua sostituzione>>).
7.2.-

Alla ragione di inammissibilità conseguente al mancato

rispetto del disposto dell’art. 366

bis

cod. proc. civ. si

aggiunge, peraltro, quella concernente il merito di tutti e tre
i motivi, sostanzialmente volti a sollecitare a questa Corte un

33

conforme alla lettura appena ribadita dell’art. 366

nuovo esame delle risultanze istruttorie, in particolari
testimoniali e documentali, già presenti al giudice di merito e
da questi reputate insufficienti a superare le diverse
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio o comunque
inidonee a fornire valido riscontro agli assunti della parte

In conclusione, i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso
incidentale vanno rigettati.
8.

bis

Inammissibile per violazione del già richiamato art. 366
cod. proc. civ. va ritenuto anche il sesto motivo del

ricorso incidentale.
Con questo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2051 e/o 2043 cod. civ. e 115 e 116 e 342 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

«per

erronea applicazione di norme di diritto con l’assoluzione da
corresponsabilità anche del Condominio “Di Rosa” di Mestre>>,
al fine di censurare la sentenza impugnata per avere escluso,
appunto, la corresponsabilità di quest’ultimo.
Il motivo è assistito dai seguenti quesiti di diritto:
«Dica l’Ecc.ma Suprema Corte se il Giudice, avuto riguardo
alle allegazioni e alle circostanze di fatto poste a base della
domanda della parte attrice con riguardo alle finalità che la
parte stessa intende perseguire secondo le tesi svolte, debba
individuare la qualificazione giuridica della domanda attorea.
Dica inoltre l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il Giudice,
nell’ipotesi di cui sopra ed in presenza di altre domande di

34

danneggiata.

terzi convenuti e chiamati in causa che assumano l’esclusione
di colpe in ordine ai rapporti controversi, disattende la
domanda attrice in ragione di circostanze diverse rispetto alla
qualificazione giuridica della domanda attrice, omettendone la
disamina. (Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha

stregua dei criteri e canoni anzidetti, avendo per contro dato
rilevanza alle ragioni giuridiche di altre parti, per poi
disattendere le domande attrici).>>.
Si tratta di quesiti che enunciano in maniera assolutamente
generica le questioni di diritto sottoposte all’esame della
Corte, non consentendo l’individuazione dell’errore di diritto
nel quale, a giudizio della ricorrente, sarebbe incorsa la
Corte territoriale, né l’enunciazione di una

regula iuris

applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da
decidere, poiché di questo non forniscono valida sintesi
logico-giuridica (cfr., per la funzione riservata ai quesiti di
diritto, tra le altre Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08).
Per di più, i quesiti non appaiono in alcun modo riferiti alle
norme degli artt. 2051 e/o 2043 cod. civ. poste a fondamento
del motivo, che ha ad oggetto, nel merito, l’asserita
corresponsabilità del Condominio; così come non si evince dai
quesiti quale sia stato il

decisum

della Corte d’Appello in

punto di qualificazione giuridica della/e domanda/e (che appare
essere l’oggetto di entrambi i quesiti) e quale, invece,

35

proceduto alla qualificazione della domanda attrice alla

secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere la qualificazione
giuridica corretta.
Il sesto motivo del ricorso incidentale è perciò inammissibile.
9.-

Col quinto motivo del ricorso incidentale si denuncia

violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1224 e
2043 o 2051 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., nonché vizio di motivazione per avere la Corte
d’appello omesso di riconoscere gli interessi compensativi a
far data, anziché dall’evento del 1992, solamente dall’anno
1996, e senza rivalutazione, in modo del tutto contraddittorio
e insufficiente rispetto alle prove assunte.
Il motivo è inammissibile per la parte in cui denuncia il vizio
di violazione di legge con riferimento all'(asserito) mancato
riconoscimento della rivalutazione sulla somma liquidata a
titolo di danni perché, per questa parte, manca completamente
il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.
E’ altresì inammissibile per la parte in cui denuncia il vizio
di motivazione perché, pur essendo assistita tale denuncia da
un quesito c.d. di fatto ai sensi dell’ultima parte dell’art.
366 bis cod. proc. civ. (riportato alle pagg. 66 e 67 del
ricorso incidentale, cui si fa rinvio), con essa si finisce per
chiedere a questa Corte una nuova valutazione degli elementi di
fatto considerati dal giudice di merito per addivenire alla
liquidazione dei danni, commisurati al valore dei tappeti
danneggiati alla data della stima del C.T.U.

36

a

9.1.

Il motivo

è infondato per la parte in cui denuncia il

vizio di violazione di legge con riferimento al riconoscimento
degli interessi compensativi soltanto a far data dal 1996,
epoca della stima di cui si è appena detto, e non dal 1992,
data del fatto.

debiti di valore adempiono ad una funzione di tecnica
liquidatoría del danno da ritardo, al quale il giudice può fare
ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell’illecito (Cass. S.U. n. 1712/95, nonché, tra le altre,
Cass. n. 20742/04). Entro il limite indicato, tuttavia le
tecniche liquidatorie possono essere diverse. Questa Corte ha
affermato il principio secondo cui il giudice può «riconoscere
interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;

ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con

decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di
interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una
somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo
progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di
non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di
valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione
monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato>>

(Cass. n. 11712/02, nonché n. 20742/04, n.

10354/05, n. 9515/07 ed altre).

37

Ed, invero, va ribadito che gli interessi c.d. compensativi sui

Il giudice di merito deve offrire una motivazione sufficiente
che dia conto del metodo utilizzato.
Nel caso di specie, in risposta al motivo d’appello con il
quale si lamentava la liquidazione degli interessi compensativi
dal 1996, anziché dal 1992, la Corte d’appello ha confermato la

interessi sulla somma rivalutata da epoca intermedia (appunto
dal 1996), poiché la stima a quest’ultima data è stata ritenuta
dalla Corte anche superiore alla rivalutazione integrale (in
ragione del fatto che i tappeti persiani sono soggetti a
fluttuazioni di valore non ricostruibili agevolmente nel corso
degli anni), comunque sufficiente a ricomprendere anche gli
interessi. La motivazione dà ampio conto del criterio di
calcolo utilizzato, che appare conforme al principio di diritto
sopra ribadito.
Il quinto motivo del ricorso incidentale va perciò rigettato.

RICORSI INCIDENTALI SUBORDINATI DEL CONDOMINIO DI ROSA
10.- Il rigetto del quarto motivo del ricorso principale e del
primo e del sesto motivo del ricorso incidentale della società
Le Mille e Una Notte S.n.c., riguardanti la corresponsabilità
del Condominio, comporta l’assorbimento dei ricorsi incidentali
proposti da quest’ultimo, nei confronti della Milano
Assicurazioni

S.p.A.,

subordinatamente

all’accoglimento

dell’uno e/o degli altri di questi motivi, onde ottenere la

38

sentenza di primo grado, ritenendo corretta la decorrenza degli

condanna della propria società assicuratrice a tenerlo indenne
dalle relative conseguenze.

SPESE DI LITE
11.- Il Collegio, richiamato quanto detto sopra a proposito dei

società assicuratrice, ritiene che sussistano giusti motivi per
compensare le spese dell’intero giudizio tra la società
ricorrente principale e la Axa Assicurazioni s.p.a., in ragione
della novità della questione posta dall’applicazione, al
peculiare caso di specie, dell’art. 2952, comma terzo, cod.
civ., su cui non risultano precedenti di legittimità in
termini.
In applicazione del principio della soccombenza, invece, la
ricorrente principale Zago Giuseppe & C. S.n.c. di Zago Mauro e
Gianluca va condannata al pagamento delle spese del presente
giudizio in favore del Condominio Di Rosa, essendo stato
rigettato il quarto motivo proposto nei confronti di
quest’ultimo; le spese vanno liquidate come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio
di cassazione tra la stessa società ricorrente principale e
tutti gli altri intimati, che hanno svolto attività difensiva,
ma nei confronti dei quali non risultano immediatamente rivolte
le doglianze di cui ai motivi del ricorso principale.
Malgrado la soccombenza della ricorrente incidentale, Le Mille
e Una Notte S.n.c., il Collegio ritiene che sussistano giusti
a

39

rapporti tra la società Zago Giuseppe & C. S.n.c. e la propria

motivi per compensare le spese tra la stessa e gli intimati,
destinatari del ricorso medesimo, in applicazione dell’art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., nel testo vigente prima delle
modifiche apportate dalla legge n. 263 del 2005 e, quindi,
dalla legge n. 69 del 2009, applicabile

ratione temporis,

in

considerazione del fatto che il presente giudizio è stato
introdotto con citazione del 29 marzo 1993.
Per questi motivi

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del
ricorso principale, assorbiti il primo ed il secondo e
rigettato il quarto; cassa la sentenza impugnata per quanto di
ragione e, decidendo nel merito, condanna la società Axa
Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la Zago Giuseppe & C.
S.n.c. di Zago Mauro & Gianluca di quanto da questa pagato e da
pagarsi in favore della società Le Mille & Una Notte S.n.c.,
così come specificato in motivazione. Compensa le spese
dell’intero giudizio tra la società Axa Assicurazioni s.p.a. e
la Zago Giuseppe & C. S.n.c. di Zago Mauro & Gianluca.
Rigetta il ricorso incidentale della società Le Mille e Una
Notte S.n.c.
Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati proposti
dal Condominio Di Rosa di Mestre.
Condanna la Zago Giuseppe & C. S.n.c. di Zago Mauro & Gianluca
al pagamento, in favore del Condominio Di Rosa di Mestre
(Venezia), delle spese del giudizio di cassazione, che liquida

40

I

nell’importo di C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Compensa tra tutte le parti le restanti spese del giudizio di
cassazione.

Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2013.

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