Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25897 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.15/12/2016),  n. 25897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25548-2014 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FIAMMETTA LORENZETTI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE, 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9849/2014 del TRIBUNALE di ROMA del 7/04/2014,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALASI ANTONINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, adiva il Giudice di Pace di Roma chiedendo che venisse dichiarata la nullità, inesistenza e/o inefficacia della cartella esattoriale impugnata, per un importo di Lire 234,27, del verbale di accertamento ad essa sotteso, nonchè di ogni altro atto ad esso conseguente, eccependo l’omessa notifica dei prodromici verbali di accertamento sottesi all’atto impugnato e sostenendo dunque l’insussistenza del credito azionato.

Si costituiva Roma Capitale contestando in fatto e in diritto la fondatezza dei motivi di censura prospettati dall’opponente ed eccependo la legittimità dell’operato degli uffici di Roma Capitale. Il Giudice di Pace con sentenza 21490 del 2013 accoglieva le richieste formulate da F., annullava la cartella di pagamento opposta e compensava le spese di lite.

Questa sentenza veniva impugnata da F., lamentando la compensazione delle spese. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9849 del 2014 rigettava l’appello e compensava le spese del grado. Secondo il Tribunale di Roma la compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace di Roma andava confermata perchè adeguatamente motivata, sia pure in maniera sintetica.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= F. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Roma nel confermare la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace avrebbe fatto ricorso ad argomentazioni non riconducibili in alcun modo all’eccezionalità e alla gravità richiesta dalla norma di cui all’art. 92 c.p.c. ed avrebbe confermato la compensazione, nonostante, l’integrale accoglimento della domanda dell’opponente.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata oltre che viziata da violazione di legge, al tempo stesso viola i canoni di cui alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, poichè in essa si ravvisa un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni.

Il ricorrente, pur non essendo onerato, formula il seguente quesito di diritto: tenuto conto dell’art. 91 c.p.c. e della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., dica la Corte se può essere considerato legittimo o meno il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio senza che siano esposte esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero indotto il giudice a tale decisione, ma riducendo il reale motivo di compensazione semplicemente all’apodittica frase “l’operata compensazione delle spese era evidentemente da rapportare alla natura prettamente formale della ratio decidendi”.

b) Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'”uomo, del punto 31 del capitolo 5 della raccomandazione della CCJE del 17 novembre del 2011 e punto 5 della Magna Carta dei Giudici europei, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente la compensazione delle spese di lite di cui si dice violerebbe l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti e delle libertà dell'”uomo (ogni persona fisica ha diritto al rispetto dei suoi beni), sul presupposto che il diritto a riottenere le spese del giudizio anticipate costituisce per i ricorrenti un credito futuro sufficientemente provato tale da potersi considerare un bene che dovrebbe essere tutelato protetto e rispettato.

Conclude il ricorrente formulando il seguente quesito di diritto: Tenuto conto che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti e delle libertà dell'”uomo (ogni persona fisica ha diritto al rispetto dei suoi beni) e che la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo ha già riconosciuto che le spese legali anticipate devono essere considerate beni, tenuto, altresì, conto della raccomandazione della CCJE del 17 novembre 2020, trasfusa nella Magna Carta dei Giudici Europei (punto 31 del capitolo 5 della Raccomandazione del Consiglio dei Ministri e punto 15 della Magna Carta citata, secondo le quali i Giudici devono pronunciare in tempi ragionevoli provvedimenti di qualità che siano efficaci, con ciò intendendosi idonei a rimuovere la lesione subita) dica la Suprema Corte se la compensazione delle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa costituisce o meno violazione delle norme e dei principi di diritto comunitario.

1.1.= Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la evidente connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati.

Va qui premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell’art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11 che ha modificato la precedente versione introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione). E, alla luce della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., è necessario, non solo che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005) ma anche che sia giustificata da gravi ed eccezionali ragioni. Come insegnano le S.U. con la pronuncia n. 2572 del 2012 “L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche; ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto”. Con l’ulteriore specificazione che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 26987 del 15/12/2011).

Ora, nel caso in esame, la motivazione posta a base della statuizione sulla compensazione delle spese processuali non ha tale carattere, potendo trovare applicazione in qualsiasi controversia che venga risolta sul piano delle regole del procedimento con la soccombenza integrale di una parte. Pertanto, deve escludersi che possano riconoscersi nella natura processuale della pronuncia quelle gravi ed eccezionali ragioni, che il legislatore ha inteso rigorosamente circoscrivere, attribuendo a tale opzione un’applicazione marginale.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del persene giudizio, al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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