Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25897 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24017-2010 proposto da:

F.U. RICORSO (OMISSIS) ricorrente che non ha

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 92/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositato il 16/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che F.U. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 16 luglio 2009 che ha respinto la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001;

letto il controricorso del Ministero dell’economia;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA