Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25896 del 15/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23211-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PRIVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

sede dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO e VINCENZO TRIOLO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO GIAMPIETRO, giusta delega e procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

emessa il 10/07/2014 e depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANCINO ROSSANA;

udito l’Avvocato Giuseppe Matano (delega Avvocato Antonietta

Coretti), per il ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d’Appello di Trento rigettava il gravame svolto dall’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimata, ai sensi della L. n. 297 del 1982, al pagamento del TFR e delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso, cui l’intimata ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, lamentando che il Giudice d’appello non si sia avveduto del fatto che all’accoglimento della domanda della lavoratrice ostava l’intervenuta decadenza sostanziale dall’azione prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 essendo trascorso tra la presentazione della domanda amministrativa (in data 3 ottobre 2011) e la data di deposito del ricorso in giudizio (il 28 agosto 2013) un termine superiore ad un anno e trecento giorni.

5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 15531/2014; Cass. sez. sesta – L nn. 2249, 8671 del 2016).

6. Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, Operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E’ tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria”.

7. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall’azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.

8. L’Inps sostiene, correttamente, che tale decadenza nel caso si è verificata, essendo ampiamente decorso il termine di un anno e trecento giorni – corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo) risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto) per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo) dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla presentazione delle domande amministrative all’Inps.

9. Nè l’eventuale decisione tardiva dell’istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto potevano costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l’attività delle stesse non può incidere (v., Cass., SU, nn. 12718 e 19992 del 2009).

10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d’ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 19225 del 21/09/2011, Sez. L, Sentenza n. 7148 del 17/03/2008) e lo stesso principio è. stato applicato all’ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell’istituto previdenziale (Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., SU, 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall’azione e sulla rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).

11. Neanche si versa, nel ricorso all’esame, in ipotesi di giudicato interno sulla questione di decadenza.

12. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

13. Quanto alle spese dell’intero processo, mentre si reputa equo compensare tra le parti quelle dei gradi di merito – tenuto conto dei tempi di consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza anche di legittimità – per quanto concerne, invece, le spese del giudizio di legittimità esse vanno poste a carico della parte controricorrente soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e pone quelle del giudizio 41 legittimità a carico della parte intimata, liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15A per spese forfetarie, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA