Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25895 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25895

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con ricorso tempestivamente notificato P.P., sulla base di sette motivi, impugnava la sentenza n. 35/12/11 emessa dalla CTR di Milano e depositata il 22.02.2011.

premetteva di aver impugnato gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano, gli aveva contestato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi riferibili agli anni d’imposta 2005 e 2006, e ciò sulla base di elementi di specifica capacità contributiva, quale l’acquisto di una autovettura del valore di Euro 65.000,00. Il giudice di primo grado accoglieva le impugnazioni riunite, ma la sentenza era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che tuttavia rideterminava nella minor somma di Euro 30.000,00 il reddito accertato negli atti impositivi.

Il contribuente censurava la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando vizio di ultrapetizione; per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non avendo il giudice di merito dichiarato la nullità dell’accertamento, pur fondato su motivazione non rispondente al vero; per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 1 e 4, oltre che del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, lett. b), per aver fatto discendere dalla mancata risposta del contribuente al questionario inviatogli dalla Amministrazione conseguenze non previste dalla normativa; infine sotto più profili per contraddittorietà e per insufficienza della motivazione.

Chiedeva pertanto la cassazione della sentenza e, senza rinvio, l’annullamento degli avvisi di accertamento.

L’Amministrazione non si costituiva.

Con comparsa di costituzione di nuovo difensore il ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, producendo le comunicazioni provenienti dalla Agenzia delle Entrate.

All’adunanza camerale dell’8 giugno 2017 il Collegio decideva.

Considerato che:

Con due comunicazioni datate 10.09.2012 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano, ha portato a conoscenza del contribuente l’esito delle istanze di riesame in autotutela, relative alla regolare definizione del contenzioso insorto a seguito della notificazione degli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), considerando cessata la materia del contendere.

Con l’atto di costituzione del nuovo difensore il contribuente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’annullamento degli avvisi di accertamento.

Ritenuto che:

dalle comunicazioni della Agenzia delle Entrate emerge che il contenzioso fiscale relativo ai due avvisi di accertamento è stato definito e di ciò ne dà atto lo stesso ricorrente;

in conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda e, atteso l’esito della controversia, le spese vanno compensate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla domanda; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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