Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25895 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 17/11/2016, dep.15/12/2016),  n. 25895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21043-2012 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO BARUCCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO RUBINO DE RITIS;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 111, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO CAMPOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

PALTRINIERI;

– controricorrente –

nonchè contro

D.C.M., D.C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3069/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

uditi gli Avvocati De Ritis Rubino e Arienti, per delega

dell’Avvocato Paltrinieri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. convenne davanti al Tribunale di Milano gli avvocati D.C.M. e D.C.C., perchè ne venisse accertata la responsabilità professionale, con conseguente condanna risarcitoria, a causa della mancata tempestiva proposizione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 21 giugno 2002 dal Tribunale di Catania su ricorso della Banca Sella s.p.a. e notificatogli il 5 luglio 2002. Si costituivano gli avvocati D.C.M. e D.C.C., il primo sostenendo di aver curato soltanto attività stragiudiziale per conto del G., ed il secondo deducendo di essere stato incaricato nel settembre del 2002 di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, del quale aveva ricevuto una copia sprovvista della relata di notifica. D.C.C. chiamava altresì in causa la Unipol S.p.A. per esserne garantito nel caso di accertamento della sua responsabilità professionale. Con sentenza n. 7990/2007 del 26 giugno 2007 il Tribunale di Milano rigettava la domanda dell’attore. G.A. proponeva impugnazione e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3069/2011 del 14 novembre 2011, rigettava il gravame. Assumeva la Corte di Milano che incombeva al G., quale cliente, di dar prova del danno subito in conseguenza dell’inadeguata attività dei professionisti, e dunque di dimostrare la fondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Al riguardo, la Corte d’Appello ha condiviso la motivazione del Tribunale, risultando il decreto ingiuntivo basato su uno scoperto di conto corrente alla data del 19 settembre 2001, segnalato al cliente sin dal giugno – luglio 2001, in conseguenza di perdite per operazioni di trading online. Inammissibili perchè nuovi erano ritenuti dalla Corte d’Appello gli ulteriori profili di responsabilità della Banca Sella, e conseguenzialmente degli avvocati D.C.M. e D.C.C., per violazione degli obblighi di informazione e comunicazione, in quanto dedotti solo in secondo grado, essendosi limitata la citazione introduttiva davanti al Tribunale a lamentare unicamente il comportamento dei legali per la tardiva notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

G.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni S.p.A., rimanendo intimati senza svolgere attività difensiva gli avvocati D.C.M. e D.C.C.. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di G.A. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 2236 c.c. e art. 24 Cost., allegando che la condotta dell’avvocato che non proponga tempestivo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in giudicato dello stesso, non vada valutata sulla scorta della cosiddetta perdita di chance, analogamente a quanto si fa in ipotesi di mancata impugnazione di una sentenza, trattandosi nel primo caso di lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, a prescindere da ogni indagine sul sicuro fondamento dell’azione.

Il secondo motivo di ricorso allega il vizio di omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla responsabilità degli avvocati D.C.M. e D.C.C. derivante dalla mancata proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Si critica in particolare l’asserita novità delle doglianze attinenti i profili di responsabilità che non erano stati affrontati con l’atto di opposizione.

Il terzo motivo censura l’applicazione degli artt. 1292 e ss., e 1716 c.c., non essendosi considerata la solidarietà passiva tra D.C.M. e D.C.C., in quanto investiti da incarico congiunto, mentre il Tribunale di Milano aveva erroneamente dissociato la condotta del primo, per la parte stragiudiziale, da quella del secondo, per la parte giudiziale.

2. I tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati unitariamente, sono evidentemente infondati.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, allorchè il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista. Pertanto – poichè l’art. 1223 c.c., postula la dimostrazione dell’esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale – la responsabilità dell’avvocato per l’inesatto o mancato compimento di un’attività difensiva, da cui discenda il verificarsi una decadenza o di una preclusione, quale, nella specie, la mancata proposizione di tempestiva opposizione ad un decreto ingiuntivo, può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’opposizione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta. La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, in sostanza, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).

La Corte d’Appello, con apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito e congruamente motivato, e perciò non sindacabile in sede di legittimità, ha affermato che l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato ad G.A. su domanda della Banca Sella s.p.a. non rivelava alcuna elevata probabilità di accoglimento, in quanto la pretesa creditoria dell’istituto bancario appariva del tutto fondata. Pertanto, la mancata tempestiva proposizione da parte degli avvocati D.C.M. e D.C.C. di un’opposizione a decreto ingiuntivo destinata ad essere rigettata non può chiaramente costituire un danno in sè. Avendo G.A. avanzato una domanda di risarcimento, assumeva un ruolo decisivo, come correttamente argomentato dalla Corte di Milano, la prova dei danni e dell’eventuale sussistenza del nesso di causalità, gravante sul cliente/attore, rimanendo in secondo piano la dimostrazione del diligente svolgimento della prestazione professionale.

Il secondo motivo di ricorso, peraltro, dimostra di non cogliere a pieno la motivazione della Corte d’Appello circa l’inammissibilità per novità dei profili di responsabilità degli avvocati D.C.M. e D.C.C. concernenti la mancata allegazione delle violazioni degli obblighi di informazione e di comunicazione da parte della Banca Sella. La Corte di Milano ha affermato che tali ulteriori inadempienze dei legali non erano state esposte nella citazione di primo grado, la quale si riferiva soltanto alla tardiva notifica dell’opposizione. D’altro canto, si trattava di temi non prospettati davanti al Tribunale neppure ai fini della prognosi di probabile fondatezza dell’opposizione stessa. La sentenza impugnata ha perciò fatto chiaro cenno al divieto di proporre domande nuove nel giudizio di appello (art. 345 c.p.c., comma 1), invero riferibile ad ogni ipotesi in cui la parte introduca nel processo una diversa “causa petendi” mediante l’allegazione di nuove circostanze di fatto, ciò determinando un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo dedotto in giudizio e la prospettazione di un nuovo tema di indagine e di decisione. Di tanto il ricorrente avrebbe potuto dolersi in cassazione proponendo, però, idoneo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero per violazione di norme processuali, così attribuendo alla Corte di cassazione il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali delle fasi di merito.

Sono, infine, inammissibili le censure rivolte nel terzo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano, anzichè contro quella di appello, oggetto esclusivo del ricorso per cassazione.

3. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Unipol Assicurazioni S.p.A., mentre D.C.M. e D.C.C. non hanno svolto attività difensive.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente Unipol Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016.

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