Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25894 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 23/09/2021), n.25894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18308/2017 R.G. proposto da:

G.F., in proprio ed in qualità di titolare della ditta

ALGIMEC, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Maria Francesco

Rapisarda, con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 87;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore M.M.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Guzzetti, con domicilio

eletto in Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 15, presso lo studio

dell’Avv. Benedetto Gargani;

– controricorrente –

e

P.L.;

– intimata –

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 giugno

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.F., in proprio ed in qualità di titolare della ditta Algimec, convenne in giudizio P.L. e l’Intesa Sanpaolo S.p.a., per sentirne dichiarare la responsabilità per il prelievo della somma complessiva di Euro 184.000,00 dal conto corrente aziendale, effettuato dalla P. senza autorizzazione, con la condanna delle convenute al risarcimento del danno.

A sostegno della domanda, espose che, con due moduli prestampati sottoscritti con firma apocrifa il 20 maggio ed il 14 luglio 2009, la P., già dipendente della Algimec, aveva disposto la liquidazione parziale di due polizze di assicurazione sulla vita a lui intestate, per un importo complessivo di Euro 450.000,00, chiedendone l’accredito sul conto corrente personale di esso attore; con due distinti bonifici effettuati anch’essi con firme apocrife l’11 giugno ed il 4 agosto 2009, la donna aveva poi girato l’importo complessivo di Euro 445.000,00 sul conto aziendale, dal quale aveva trasferito la somma di Euro 300.000,00 su un altro conto anch’esso intestato all’impresa; con nove bonifici effettuati tra il (OMISSIS), la P. aveva infine trasferito l’importo di Euro 184.000,00 sul proprio conto corrente, all’insaputa di esso attore.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendo di essere garantita dalla P. in caso di soccombenza.

Si costituì inoltre la P., chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

1.1. Con sentenza del 27 ottobre 2014, il Tribunale di Milano accolse la domanda proposta nei confronti della P., condannandola al pagamento della somma di Euro 184.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; escluse invece la responsabilità della Banca, rilevando che i moduli con cui era stata chiesta la liquidazione delle polizze recavano firme autentiche, i bonifici erano stati disposti in parte con firme la cui falsità non era rilevabile ictu oculi, in parte mediante il servizio di home banking, con l’utilizzazione di credenziali in possesso del titolare, e le operazioni risultavano annotate negli estratti conto inviati all’attore, il quale non aveva sollevato alcuna contestazione.

2. L’impugnazione proposta dal G. è stata rigettata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 28 aprile 2017 ha dichiarato assorbito il gravame incidentale proposto dalla Banca.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che la Banca aveva

regolarmente comunicato al G. l’avvenuta liquidazione delle polizze di assicurazione, con lettere del 1 giugno e del 30 luglio 2009, e l’effettuazione degli ordini di bonifico dal conto personale a quello aziendale, attraverso l’invio degli estratti conto periodici, nonché i movimenti disposti mediante il servizio di home banking, attraverso l’invio degli estratti conto all’Algimec. Ritenuto pertanto che l’attore fosse stato messo in grado di conoscere tempestivamente l’effettuazione sia delle anomale operazioni di smobilizzo degli investimenti, delle quali non si era allarmato per oltre un anno, che dei successivi movimenti bancari, al cui controllo periodico avrebbe dovuto provvedere, svolgendo attività imprenditoriale ed avendo conferito ad una sua dipendente la delega ad operare sui conti aziendali, ha concluso per la riconducibilità della sottrazione alla condotta negligente del G., affermando l’insussistenza del nesso di causalità con la condotta della Banca.

3. Avverso la predetta sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La Banca ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. La P. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato quindi esaminato in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1710,1856 e 2697 c.c., osservando che, nell’escludere la responsabilità della Banca, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa aveva provveduto alla liquidazione delle polizze in virtù della mera presentazione di moduli prestampati da parte della P., senza verificare se il titolare fosse a conoscenza dell’operazione o avesse conferito una delega alla dipendente, autorizzata ad operare soltanto sui conti aziendali. Aggiunge che, nel provvedere all’esecuzione degli ordini di bonifico, la Banca aveva omesso di accertare se esso ricorrente ne fosse a conoscenza, di verificare l’autenticità delle firme e d’informarlo, in tal modo agevolando la commissione dell’illecito. Afferma che tale comportamento contrasta con il dovere di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, qualificato dal carattere professionale dell’attività bancaria e dai rischi connessi all’organizzazione dei relativi servizi, i quali impongono l’effettuazione di tutti i controlli resi possibili dalle attuali conoscenze tecniche e di quelli ulteriori suggeriti dalle circostanze del caso concreto. Sostiene inoltre che la non rilevabilità ictu oculi della falsità delle firme apposte sugli ordini di bonifico non esonerava la Banca dal dovere di accertare che esso ricorrente ne fosse a conoscenza, non essendo la P. in possesso di un mandato o di una delega ad operare sui suoi conti personali, e non risultando sufficiente l’informazione successivamente fornita mediante l’invio degli estratti conto.

1.1. Non merita accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa della Banca, secondo cui, attraverso le predette censure, il ricorrente mira a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata escluso, sulla base di una motivazione organica e supportata dalle evidenze di causa, la configurabilità del nesso causale tra la condotta tenuta da essa controricorrente ed il prelievo non autorizzato della somme sottratte dal conto corrente.

La questione sollevata dal ricorrente consiste infatti nello stabilire se, nell’escludere che il comportamento della Banca abbia agevolato la liquidazione delle polizze ed il trasferimento degl’importi liquidati dal suo conto corrente personale a quello aziendale, nonché la successiva effettuazione dei bonifici attraverso i quali hanno avuto luogo i predetti prelievi, la sentenza impugnata abbia correttamente applicato il criterio d’imputazione fondato sull’osservanza degli obblighi di diligenza connessi alla esecuzione delle varie operazioni effettuate dalla P., in relazione alla duplice circostanza che quest’ultima non era la titolare dei conti correnti e non era autorizzata ad operare su quello personale del G.. Pur riguardando l’accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la predetta questione non può ritenersi estranea all’ambito del giudizio di legittimità, in quanto, coinvolgendo l’individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell’illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno, ed in particolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata, attiene alla sussunzione di quest’ultima nell’ipotesi normativa, il cui controllo rientra nei poteri di questa Corte, ferma restando la spettanza al giudice di merito della valutazione delle conseguenze derivanti dall’adozione del predetto criterio di selezione (cfr. Cass., Sez. III, 10/04/2019, n. 9985; 25/02/2014, n. 4439; 7/12/2005, n. 26997). In tema di responsabilità civile, e con particolare riguardo al caso in cui venga allegata la riconducibilità dell’evento dannoso ad una condotta omissiva, questa Corte ha d’altronde affermato che l’accertamento del nesso causale postula un giudizio controfattuale, fondato sul principio sancito dall’art. 40 c.p., comma 2, volto a stabilire se l’osservanza di determinate regole, imposte da disposizioni di legge o regolamentari o da specifiche clausole contrattuali o dai canoni di diligenza e correttezza cui deve uniformarsi il comportamento delle parti, sarebbe risultato, secondo criteri di certezza probabilistica, idoneo ad impedire l’evento (cfr. Cass., Sez. III, 27/09/2018, n. 23197; 21/05/2013, n. 12401; Cass., Sez. I, 12/04/2018, n. 9067), sicché l’applicazione del predetto criterio di selezione impone innanzitutto d’individuare la condotta che nel caso specifico avrebbe potuto astrattamente esigersi sulla base delle predette regole, la quale è destinata a fungere, nell’ambito dell’accertamento del nesso causale, da parametro di valutazione di quella in concreto tenuta dall’agente.

1.2. Ciò posto, si osserva che nel giudizio di merito è rimasto accertato che a) la liquidazione delle polizze ha avuto luogo mediante l’utilizzazione di moduli prestampati recanti la firma autentica del ricorrente, b) l’effettuazione di tali operazioni è stata regolarmente comunicata al ricorrente, c) il trasferimento delle somme liquidate dal conto corrente personale del G. a quello intestato all’Algimec ha avuto luogo mediante l’utilizzazione di ordini di bonifico recanti firme apocrife, la cui falsità non era tuttavia rilevabile ictu oculi, d) tali operazioni sono state riportate negli estratti conto periodici inviati al ricorrente, e) il prelievo delle somme dal conto corrente aziendale ha avuto luogo tramite ordini di bonifico impartiti a mezzo del servizio di home banking, con l’uso di credenziali in possesso del ricorrente, t, tali operazioni sono state anch’esse riportate negli estratti conto periodici inviati all’Algimec. Sulla base di tale accertamento, la sentenza impugnata ha escluso che il prelievo non autorizzato dell’importo ricavato dalla liquidazione delle polizze sia causalmente ricollegabile alla condotta tenuta della Banca nella gestione del rapporto di conto corrente, osservando da un lato che la stessa ha portato a conoscenza del cliente le operazioni effettuate, mediante la comunicazione immediata dello smobilizzo dei titoli e l’invio gli estratti conto periodici, e dallo altro che il ricorrente era in grado di rendersi personalmente conto dell’avvenuta effettuazione delle operazioni, attraverso il servizio di home banking, con la conseguenza che la sottrazione delle somme deve ritenersi ascrivibile esclusivamente alla grave negligenza del G., il quale ha omesso di verificare con la dovuta frequenza l’andamento del conto corrente personale e di quello aziendale.

Tale ragionamento, presupponendo che l’obbligo di diligenza posto a carico della Banca nello svolgimento del rapporto di conto corrente sia stato interamente adempiuto con la verifica dell’autenticità delle firme apposte sui moduli contenenti gli ordini di liquidazione delle polizze e di quelli di bonifico e con la successiva comunicazione al cliente dell’avvenuta esecuzione di tali operazioni, non tiene adeguatamente conto della circostanza, sostanzialmente pacifica tra le parti, che la consegna dei predetti moduli non è stata effettuata personalmente dal ricorrente, ma dalla P., la quale non era autorizzata ad operare sul conto personale del G., ma solo su quello aziendale. In riferimento all’esecuzione di ordini pervenuti attraverso canali inusuali, questa Corte ha infatti affermato costantemente che la responsabilità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l’esonero della banca da detta responsabilità (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2017, n. 23580; 20/09/2013, n. 21613; 20/02/1988, n. 1764). Tale principio, ritenuto applicabile sia al caso di ordini di bonifico non consegnati di persona dal cliente sia al caso di ordini trasmessi in via telefonica o telematica da soggetti non meglio individuati, trova giustificazione nella natura professionale dell’attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell’esecuzione degl’incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, di predisporre l’organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell’effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall’esperienza, al fine di impedire l’esecuzione di pagamenti non autorizzati. In quest’ottica, ed avuto riguardo anche alla consistenza dell’importo ricavato dalla liquidazione delle polizze, la circostanza che la P. non fosse autorizzata ad operare sul conto corrente personale del G. avrebbe imposto alla Corte territoriale di non limitarsi a dare atto dell’autenticità delle firme apposte sui moduli con cui era stato disposto lo smobilizzo dei titoli e della non rilevabilità ictu oculi della falsità di quelle apposte sugli ordini di bonifico, ma di verificare, ai fini dell’esclusione della responsabilità della Banca, se, indipendentemente dall’esistenza di una delega scritta, le predette modalità di consegna corrispondessero ad una prassi invalsa tra le parti, idonea ad ingenerare nella Banca un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione della presentatrice, in quanto conosciuta dal correntista e da lui mai precedentemente contestata.

Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che l’avvenuta liquidazione delle polizze emergesse dall’annotazione dell’accreditamento del relativo importo negli estratti conto inviati al cliente, trattandosi di un comportamento estraneo alla sequenza causale in esame, in quanto anteriore al trasferimento delle somme sul conto corrente aziendale, che ha consentito alla P. di disporne legittimamente, in qualità di delegata, in tal modo favorendone la definitiva uscita dalla sfera patrimoniale del G.. Quanto poi al comportamento negligente di quest’ultimo, concretizzatosi nel mancato controllo delle comunicazioni e degli estratti conto inviati dalla Banca, che gli avrebbero consentito di accorgersi tempestivamente delle operazioni effettuate dalla P. senza autorizzazione, spetterà alla Corte territoriale stabilire se ed in quale misura lo stesso si sia inserito con efficacia causale nella successione degli eventi che hanno reso possibile la sottrazione delle somme ricavate dalla liquidazione delle polizze, sì da poter configurare un concorso di colpa del danneggiato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., osservando che, in quanto qualificabile come furto d’identità, la sottrazione delle somme trasferite mediante home banking comporta la responsabilità della Banca, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con la conseguente applicabilità del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15, che, richiamando l’art. 2050 cit., subordina l’esonero dalla responsabilità alla prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Afferma pertanto che, ai sensi dell’art. 31 del medesimo decreto, la Banca non avrebbe potuto limitarsi a provare di aver tentato di contattare esso ricorrente e di provveduto ad inviargli gli estratti conto periodici, ma avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza consentite dal progresso tecnico, in modo tale da impedire l’accesso al sistema informatico da parte di estranei.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dal ricorrente propongono infatti una questione non trattata nella sentenza impugnata, la quale non può trovare ingresso in questa sede, implicando l’introduzione di un nuovo tema d’indagine, costituito dall’adozione delle misure tecniche idonee ad evitare l’utilizzazione non autorizzata delle credenziali consegnate al correntista per l’accesso al servizio di home banking, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la predetta questione sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694).

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA