Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25894 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25894 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 27099-2007 proposto da:
AZIENDA TRASPORTI MILANESI ATM S.P.A. 12883390150, in

Data pubblicazione: 19/11/2013

c7g

persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
Ing. ELIO COSIMO CATANIA, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio
dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la rappresenta e
2013
1266

difende unitamente all’avvocato RHO ALBERTO, giusta
procura speciale notarile del Dott. Notaio ORESTE
CIRILLO in PARABIAGO del 8/5/2013 Rep. n. 27597;
– ricorrente contro

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(73

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE ASSICURAZIONI
00110750221, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. EDO BENEDETTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso
lo studio dell’avvocato DE MATTEIS FERDINANDO MARIA,

CEREDA SERGIO CESARE, RADICE MARCO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2381/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/09/2007 R.G.N.
3403/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato LORENZO SPALLINA per delega;
udito l’Avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

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che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Svolgimento del processo

La società Itas assicurazioni ha

convenuto nel 1998 dinanzi

alla Pretura di Milano l’ azienda Trasporti Municipali
chiedendone la condanna, a titolo di surroga ai sensi dell’art.
1916 cod. civ., al pagamento di lire 27.702.000, indennizzate

auto, avvenuto il 16 gennaio 1998, parcheggiata in prossimità
della stazione metropolitana di Cascina Gobba nell’ area
gestita a pagamento dalla suddetta azienda.
Il Tribunale di Milano, qualificato il contratto come contratto
atipico di parcheggio cui erano applicabili analogicamente le
norme sul deposito custodia del veicolo

con conseguente responsabilità per la
in ragione dell’ organizzazione

dell’area di parcheggio e delle modalità della relativa
gestione (area interamente recintata, dotata di un sistema di
I
videoregistrazione a circuito chiuso, costo giornaliero, sia
pure modesto), ha accolto la domanda.
Con sentenza del 12 settembre 2007 la Corte di appello di
Milano ha rigettato il gravame dell’ Itas assicurazioni sulle
seguenti considerazioni: l) la facoltà per i Comuni, prevista
dagli artt. 15 della legge 1989 n. 122 e 7, del territorio a
parcheggi,

con dispositivi di controllo della sosta a

pagamento, e a cui si era richiamata la delibera di Giunta n.
1740 del 1993, che ha istituito, tra le altre, l’ area di sosta
a pagamento di Cascina Gobba, ma senza custodia degli addetti
del Comune o del concessionario del servizio, non aveva rilievo

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al proprio assicurato, Sauro Vincenzi, per il furto della sua

i

perché le suddette disposizioni attengono alla regolamentazione
della circolazione nei centri abitati, e non hanno carattere
assoluto, e quindi non precludevano che la sosta su aree urbane
potesse avere una diversa disciplina, rappresentando piuttosto
una deroga – come desumibile dall’ avverbio “anche”, contenuto

al principio secondo il quale il pagamento a cui
l’amministrazione subordina la sosta di un veicolo su
determinate aree implica l’ obbligo della relativa custodia,
con conseguente irrilevanza del richiamo ad esse contenuto
nella suddetta delibera, indipendentemente dallo specifico
atteggiarsi del caso concreto; 2) le caratteristiche della
specie erano diverse da quelle indicate nella surrichiamata
disciplina – “aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta
dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta”, c.d.
parchimetri che regolamentano la sosta sulla pubblica strada e non equiparabili ad esse non essendo possibile accedere
all’area di Cascina Gobba liberamente e senza controllo, poiché
interamente recintata, accessibile soltanto superando lo
sbarramento con personale di controllo e sorveglianza, e dietro
contestuale rilascio di scheda magnetica a pagamento, dotata
di un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso, in
quanto tale implicante un esplicito consenso alla presa in
custodia dell’ auto e comunque idonea ad ingenerare un preciso
affidamento dell’ automobilista in tal senso; 3) pertanto,

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nel precitato art. 7, comma 1, lett. f) D.lgs n. 285 del 1992 –

esclusa la rilevanza della diversa intenzione espressa
dall’amministrazione in sede di adozione della delibera di
destinazione dell’ area in oggetto a parcheggio a pagamento, e
considerato che le peculiari modalità che caratterizzano la
stipula del contratto non consentono all’ utente di acquisire

all’ interno della struttura, la decisione di primo grado è in
linea con il costante orientamento di legittimità secondo il
quale il contratto atipico di parcheggio, che si caratterizzi
per le modalità organizzative e di gestione innanzi dette, deve
esser inquadrato nello schema generale del contratto di
deposito, che comporta l’ affidamento della cosa al
depositario, con l’ obbligo di custodirla e restituirla nello
stato in cui gli è consegnata, essendo questo l’ interesse del
cliente per evitare di lasciare l’ auto in un luogo pubblico,
con i rischi connessi alla mancanza di custodia, ricevendone in
cambio un documento che lo legittima al ritiro, e non già
quello secondario o nullo di avere la consegna dell’ area che
deve servire per la sosta, da mantenere in stato di servire
all’ uso convenuto, essendo egli indifferente al posto in cui
l’ auto è collocata, e perciò il contratto non è equiparabile
alla locazione di area urbana; 4) pertanto il contratto era
soggetto alla disciplina dell’ art. 1766 c.c. e non era
invocabile l’ esclusione della responsabilità del gestore per
il furto dell’ auto, contemplata nel regolamento affisso
all’entrata del parcheggio, trattandosi di condizione generale

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preventiva conoscenza del contenuto del regolamento affisso

di contratto – essendo l’ avviso contente l’ estratto del
regolamento assimilabile
dell’ art. 1336 c.c.secondo comma c.c.

ad un’ offerta al pubblico a norma
inefficace ai sensi dell’ art. 1341

in mancanza di specifica approvazione per

iscritto.

Milanesi nell’ ottobre 2007 cui resiste l’ Itas Assicurazioni.
Le parti hanno depositato memoria. Peraltro la memoria
dell’Itas è mancante delle pagg. 4 e 5.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la s.p.a. Azienda Trasporti Milanesi
deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1766 e
segg. cod. civ. in relazione all’ art. 1571 stesso codice,
nonché in relazione all’ art. 15 legge 24 marzo 1989 n. 122 e
all’ art. 7, comma l, lett. f) DGS 30 aprile 1992 n. 285.
Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1341, secondo comma,
cod. civ. Carente, illogica e contraddittoria motivazione su
punti essenziali della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod.
proc. civ.)”, e conclude con il seguente quesito di diritto:
“Se il rapporto giuridico che si instaura tra colui che
immette un autoveicolo in un’ area di interscambio disciplinata
dall’ art. 7 comma l, lett. f) del DLGS 285 del 1992 e
concretizzata nella delibera n. 1740/93 della Giunta comunale
di Milano, nonostante l’ avviso ben visibile che nell’ area è
escluso ogni obbligo di custodia, debba essere considerato
comunque un contratto di deposito con obbligo di custodia da

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Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Azienda Trasporti

parte del depositario, ovvero debba essere ricondotto nel
contratto atipico di parcheggio incustodito, definibile come
locazione di area, per essere normativamente prevista dal
citato art. 7 del DLGS 285/1992 l’ ipotesi di parcheggio senza
custodia del veicolo”.

Le Sezioni Unite di questa Corte – n. 14319 del 2011 – dopo
un’attenta disamina dell’art. 7, comma 1, lett. f) decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – ricognitivo e confermativo
delle disposizioni già contenute nel D.P.R. 393 del 1959 (art.
4, come modificato dall’ art. 15 della legge 122 del 1989),
secondo cui: “Nei centri abitati i Comuni possono, con
ordinanza del Sindaco stabilire, previa deliberazione della
Giunta, aree destinate al parcheggio – da ubicare
preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7.6) – sulle
quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta – le cui caratteristiche, modalità costruttive,
procedura di omologazione e criteri di installazione e di
manutenzione sono stabiliti con decreto del Ministro dei LLPP,
di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane
(art.7.5) – anche senza custodia del veicolo, fissando le
relative condizioni e tariffe in conformità alle Direttive del
Ministero dei LLPP di concerto con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri” – e delle finalità a cui è preordinato salvaguardare le esigenze primarie dei singoli e dell’intera

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Il motivo è fondato.

collettività nazionale alla creazione di parcheggi finalizzati
all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo [secondo
le prescrizioni già contenute nella legge (Tognoli) 1989, n.122
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per
le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di

circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Ecologia)], per
ovviare ad una situazione di grave disagio e di concreti danni,
divenuta “all’improvviso polo di riferimento dell’attenzione
collettiva” per la gravità che nelle aree a grande intensità,
in specie negli ultimi anni, a seguito dell’aumento dei veicoli
circolanti, ha assunto il problema “della paralisi della
circolazione che, rallentando i tempi delle comunicazioni e del
trasporto, influisce direttamente e negativamente sulla
produzione nazionale … danneggia lo svolgimento degli affari
e delle relazioni commerciali . mette a rischio le stesse
condizioni di salute dei cittadini a cagione dell’aumento
dell’inquinamento atmosferico e di quello acustico, tale da
compromettere in modo serio e forse irreparabile lo sviluppo
dell’intero Paese ed il benessere, non soltanto fisico, dei
suoi abitanti” (Relazione governativa sul relativo disegno di
legge e dibattito parlamentare che ne ha preceduto
l’approvazione) – hanno ritenuto che la delibera n. 1740 del
1993 del Comune di Milano – a cui era espressamente demandato,
insieme ad altri Comuni di quindici maggiori città, la

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alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della

regolamentazione per l’ organizzazione di un tale servizio
essenziale – è stata emanata per attuare detta disposizione e
realizzare le succitate finalità collettive, incentivando la
fruizione di questo servizio, ubicato in aree prossime a zone
di interscambio con il trasporto pubblico, con la fissazione di

seguente principio di diritto: “L’istituzione da parte dei
Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a
pagamento ai sensi dell’art. 7, comma l, lettera f), del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta
l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su
di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è
esposto in modo adeguatamente percepibile prima della
conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod.
civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al
pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria
l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi
dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo
presumersene la vessatorietà)”, “che l’ utente può non
accettare non essendo privo di alternative (Corte
Costituzionale n. 66 del 2005), sì che “l’univoca
qualificazione contrattuale del servizio” – e della prestazione
che lo caratterizza: parcheggio senza custodia – “reso per
finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate,
non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il
ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al

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contenute tariffe, ed hanno conseguentemente affermato il

principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle
modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio,
l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed
uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo
queste ascriversi all’organizzazione della sosta”, che

esser predisposta in zona esclusa dalla viabilità ed in
relazione alla quale infatti la scheda metallica, che consente
di immettervi il veicolo, è predisposta per misurare il tempo
dell’ utilizzazione dello spazio, non l’ identificazione di
colui che ritira l’ auto”.
3.- Dunque le Sezioni Unite della Cassazione, considerata
l’autonomia delle parti, e dando rilevanza giuridica alla loro
volontà e allo scopo dalle stesse perseguito – rispettivamente
incentivare e fruire del trasporto pubblico – manifestati dal
contesto soggettivo e oggettivo in cui il contratto è stipulato
(richiamo alla delibera n. 1740 del 1993, emanata in attuazione
delle norme suddette e in essa richiamate, e così divenute
parte integrante dell’ offerta; l’ esiguità del prezzo per il
servizio offerto, incidente sul sinallagma della
controprestazione e quindi sul contenuto della stessa;
l’ubicazione dell’ area di sosta – prossima alla stazione
metropolitana di Cascina Gobba a Milano (Comune, tra i quindici
individuati, destinatario delle norme innanzi richiamate per
soddisfare l’ interesse privato e collettivo al
decongestionamento del traffico), hanno affermato la validità

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peraltro, per disposizione normativa innanzi citata, “deve

degli effetti giuridici di tale contratto, corrispondenti
all’assetto degli interessi in concreto stabilito dalle parti,
meritevole di tutela giuridica e non assimilabile al contratto
atipico di parcheggio.
Pertanto, onde applicare il surrichiamato principio della

contratto concluso tra le parti che nella fattispecie è
equivoca e occorre accertare,

è se il contenuto del

regolamento, contenente l’ esclusione

dell’ obbligo della

custodia del veicolo, era apposto all’ esterno o all’ interno
della struttura. Ed infatti al riguardo la sentenza impugnata
ha affermato dapprima, a pag. 8, secondo cpv, che “le peculiari
modalità che caratterizzano la stipulazione del contratto non
consentono all’ utente di acquisire preventiva conoscenza del
del regolamento affisso all’ interno della
contenuto del
struttura”, e poi, contraddittoriamente, a pag. 9 della stessa
sentenza – in linea con pag. 8 del ricorso, che richiama
all’uopo la sentenza di primo grado n. 12749/01, pag 5, secondo
la quale “è anche emerso che all’ ingresso dell’ area_ è
affisso il regolamento che disciplina l’ accesso e l’ utilizzo
dell’ area da parte degli utenti” – che “non è applicabile
l’invocata esclusione di responsabilità del gestore per il
furto dell’ autovettura contemplata nel regolamento affisso
all’ entrata del parcheggio”.

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sentenza a Sezioni Unite, l’ unica peculiarità rilevante del

Perciò la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo
accertamento di fatto su detto punto decisivo della
controversia.
2.- Il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta: “Omessa
e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo

fatto (art. 360 n. 5 c.p.c.)” è conseguentemente assorbito.
Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese,
anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara
assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di
appello di Milano, in altra composizione.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013
Il Relatore

I Presidente

della controversia sulla prova dell’ accadimento materiale del

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