Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25893 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avv. G.L., rappresentato e difeso da se medesimo nonchè, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Mario

Chiusolo, con domicilio eletto nel proprio studio in Roma, via

Calamatta, n. 27;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Avv. Giuseppe

Incannò, con domicilio eletto nel suo studio in Roma alla via

Vespasiano n. 17/A;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Benevento in data 13 dicembre

2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avv. Alberto Colitti, per delega dell’Avv. G.L., e

l’Avv. Giuseppe Incannò;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’Avv. G.L., con ricorso monitorio depositato il 9 giugno 2010, otteneva l’emissione del decreto ingiuntivo n. 451 del 2010 nei confronti della propria cliente Società Reale Mutua di Assicurazioni per il pagamento dell’importo di Euro 51.440,86 oltre interessi e spese processuali, IVA e CPA e rimborso spese generali, a titolo di spettanze professionali per l’attività difensiva da lui espletata nell’interesse della predetta società nei due giudizi riuniti promossi innanzi al Tribunale di Benevento dagli attori C.F. e C.R., iscritti ai nn. 1013 e 2265 dell’anno 2001 R.G., aventi ad oggetto azione di risarcimento dei danni per sinistro stradale e definiti con sentenza n. 1436 del 2006.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 451 del 2010 l’ingiunta Società Reale Mutua proponeva opposizione, contestando nel quantum la pretesa creditoria dell’Avv. G..

L’Avv. G. si costituiva in giudizio e contestava l’avversa opposizione.

2. – Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, con ordinanza in data 13 dicembre 2011, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha liquidato in favore dell’Avv. G. e a carico della Società Reale Mutua l’importo di Euro 16.000 per onorari, Euro 4.950 per diritti ed Euro 492 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con interessi legali calcolati sulle somme liquidate dalla data della domanda giudiziale sino al 21 marzo 2011 e sull’eventuale differenza dal 21 marzo 2011 sino all’effettivo soddisfo, ed ha regolato le spese processuali del giudizio di opposizione.

Il Tribunale ha tra l’altro rilevato che l’Avv. G. aveva predisposto la nota spese su cui aveva fondato il ricorso monitorio applicando lo scaglione delle controversie del valore tra Euro 258.228,46 ad Euro 516.456,90, determinando il valore della controversia in base alla somma domandata.

Il Tribunale ha giudicato errato tale criterio, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale sulle tariffe professionali, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile e cioè da quello determinato in base all’oggetto della domanda.

E nel caso di specie – ha sottolineato il giudice a quo – a fronte di una domanda di risarcimento danni proposta da ciascuno degli attori nella misura di Lire 700.000.000, il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1436 del 2006, liquidava, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di ciascuno degli attori, il minore importo di Euro 90.000, e quindi un importo complessivo di Euro 180.000, oltre interessi.

Di qui il carattere evidente e manifesto della diversità tra il valore effettivo della controversia, determinato sulla base della somma attribuita alla parte danneggiata vincitrice, ed il valore della domanda giudiziale.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’Avv. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 giugno 2012, sulla base di quattro motivi.

L’intimata società ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, in relazione all’art. 360, nn. 2, 4 e 5, correlati agli artt. 183 e 645 c.p.c.) il ricorrente ritiene che al giudizio non fosse in realtà applicabile la normativa di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, in quanto la controversia non involgeva unicamente la misura del compenso dovuto all’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, posto che erano contestati i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, per cui il giudizio doveva svolgersi secondo le regole del procedimento contenzioso ordinario (tra cui quella della spettanza della decisione al Tribunale in composizione monocratica), tanto più che, con la costituzione nel giudizio di opposizione, a seguito delle difese di Reale Mutua, l’Avv. G. aveva spiegato domanda riconvenzionale volta all’accertamento del danni, patrimoniali e non, da lui subiti.

1.1. – Il motivo è infondato.

E’ bensì esatto che la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e ss., (ratione temporis vigenti), non è applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, tra cui l’effettiva esecuzione delle prestazioni (Cass., Sez. 2^, 13 ottobre 2014, n. 21554).

Sennonchè, nella specie non si è avuto alcun ampliamento dell’oggetto della controversia rispetto a quello che poteva essere deciso ai sensi della citata speciale procedura.

Occorre infatti rilevare che il Tribunale di Benevento, nell’interpretare l’opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla Società Reale Mutua, ha evidenziato che con la stessa l’ingiunta ha contestato nel quantum la pretesa creditoria dell’Avv. G.L.. Si tratta di una conclusione che trova un evidente riscontro nell’esame dei motivi di opposizione (“1) Assenza di elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo – assenza di valore vincolante e/o di opponibilità del parere di liquidazione emesso dal Consiglio dell’ordine degli avvocati”; “2) Infondatezza nel merito delle avverse pretese, nonchè erroneità del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’ordine”; “3) Errato calcolo delle competente degli onorari calcolati dall’Avv. G. ed avallati dal Consiglio dell’ordine”) e delle rassegnate conclusioni, tutte protese a censurare il quantum della pretesa creditoria, e non certo a mettere in dubbio l’an dell’attività professionale svolta su incarico della Reale Mutua, non potendo indurre a diverso esito ermeneutico l’utilizzo dell’espressione (“per competenze professionali maturate, a suo dire, dall’Avv. G.L., per attività di difesa e rappresentanza della Società opponente”) contenuta nelle premesse (pag. 2) dell’atto di citazione in opposizione.

Quanto, poi, allo spiegamento della riconvenzionale, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l’inammissibilità del ricorso alla speciale procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 28, si ha quando dal cliente sia introdotto un nuovo e diverso petitum con domanda riconvenzionale (Cass., Sez. 2^, 9 settembre 2008, n. 23344).

Nella specie non solo l’opponente non ha proposto nessuna riconvenzionale, ma la reconventio reconventionis dell’opposto non ha in realtà determinato alcun reale ampliamento della materia del contendere, trattandosi di richiesta di danni da processo, essendo strettamente connessa allo svolgimento dell’attività defensionale dell’opponente (danni all’immagine, morali, alla vita di relazione, esistenziale, biologico da “incaute affermazioni” asseritamente integranti gli estremi “dell’ingiuria e della diffamazione”) nei motivi di opposizione.

2. – Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., in relazione agli artt. 1324, 1326, 1328 e 1372 c.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per l’omesso rilievo di un preesistente accordo vincolante inter partes), il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto del fatto che il presente giudizio ha ad oggetto compensi professionali, la cui misura risulterebbe concordata, incontestata e perfino inconfutabilmente accettata dalla debitrice che nel corso del rapporto, con l’opposto, per prestazioni identiche rese dall’Avv. G., ha disposto pagamenti di compensi nella stessa misura richiesta nella specie, dapprima in via bonaria con l’invio di notula, poi liquidata dall’Ordine professionale previa richiesta di parere e da ultimo ingiunta dal Tribunale. L’accettazione della parcella derivante, per facta concludentia, dall’intervenuto pagamento integrerebbe gli estremi richiesti dal codice civile per la conclusione di un contratto tra le parti. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di criteri già concordati e vincolanti tra le parti relativi alla identificazione dello scaglione da adottare nella liquidazione delle parcelle professionali.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge è prospettato senza indicare l’errore interpretativo commesso dal giudice del merito nella ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge.

Il ricorrente intende piuttosto censurare che il giudice del merito non abbia operato una esatta ricognizione della fattispecie concreta, omettendo di cogliere l’esistenza tra le parti di un accordo sulla determinazione del compenso nella misura richiesta.

Si tratta di una censura che si colloca sul piano del vizio di motivazione, ma la documentazione di cui il ricorrente lamenta l’omessa considerazione non è per nulla decisiva dell’esistenza di un accordo vincolante tra le parti sull’applicazione dello scaglione tariffario anche nella presente controversia, perchè quella documentazione si riferisce ad altre attività professionali, svolte in giudizi diversi da quello (NRG 1013/01 ad istanza di C.F. e NRG 2265/01 ad istanza di C.R.) nel quale è stata svolta l’attività professionale dell’Avv. G. in favore della Reale Mutua.

3. – Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, commi 1, 2 e 4, e delle tariffe forensi in relazione all’art. 10 c.p.c., ed al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 60 e 61, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, nonchè al D.M. n. 127 del 2004, artt. 3 e 4, art. 5, commi 1, 2 e 3, e vizio di motivazione per violazione delle medesime norme. Ad avviso del ricorrente, lo scaglione doveva essere determinato in base al valore della domanda. In particolare, nei rapporti tra avvocato e cliente, devono essere valutati determinati criteri legali, quali appunto il valore della causa, il grado dell’autorità adita, la natura della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, l’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice. Nella specie, tra l’altro, il valore della controversia è stato dichiarato dalla controparte, perchè Reale Mutua rivestiva la qualità di convenuta. Sostiene il ricorrente che il valore della controversia, per il convenuto, può misurarsi solo in funzione della dichiarazione di valore dell’attore: il ricorso al criterio del decisum, anzichè a quello del disputatum, paleserebbe un’ingiustizia, e finanche una violazione dell’art. 3 Cost.. Avrebbe errato il Tribunale, inoltre, quanto agli onorari, a liquidarli attenendosi al valore medio, sul rilievo “della complessità della causa e del risultato conseguito (parziale accoglimento della domanda attorea)”: così decidendo, il Tribunale non avrebbe considerato il vantaggio patrimoniale conseguito da Reale Mutua, costituito non dal parziale accoglimento della domanda, bensì dal quasi totale rigetto, visto che dalla domanda di 700 milioni di lire per ciascun danneggiato si è pervenuti ad una statuizione di 90.000 Euro per ciascun danneggiato, pari, quindi, al 25% circa del domandato. Ancora più evidente sarebbe poi la contraddizione con riguardo ai diritti.

3.1. – Il motivo – scrutinabile nel merito, essendo formulato nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall’art. 366 c.p.c. – è fondato, nei limiti di seguito precisati.

E’ determinante rilevare che la liquidazione degli onorari a carico del cliente va effettuata a norma dell’art. 6, comma 2, della tariffa professionale approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e che in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 della citata tariffa, là dove prevede che “può aversi riguardo al valore effettivo della controversia”, trova applicazione solo in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore, in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi, in tale situazione, utilizzare il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (cfr. Cass., Sez. Un., 8 giugno 1998, n. 5615; Cass., Sez. 2^ 12 aprile 2010, n. 8660; Cass., Sez. 2^, 10 settembre 2014, n. 19098).

L’ordinanza impugnata, in contrasto con detti principi e con il disposto dell’art. 10 c.p.c., secondo cui “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”, nonchè con il disposto dell’art. 14 c.p.c., (ai cui sensi “nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore…”), ha, invece, affermato che il valore della causa andava determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte danneggiata vincitrice piuttosto che a quella, superiore, dalla stessa domandata con l’atto introduttivo del giudizio.

In questi limiti la censura, con riferimento alla individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione di onorari e diritti, deve essere accolta.

Viceversa il motivo deve essere respinto quanto alla liquidazione degli onorari effettuata con riguardo al valore medio dello scaglione di riferimento, trattandosi di valutazione di merito – qui non ulteriormente sindacabile – effettuata tenendo conto in concreto della complessità della causa.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di regolazione delle spese di giudizio, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

4.1. – L’esame del motivo resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento, nei termini di cui in motivazione, del terzo mezzo.

5. – L’ordinanza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Benevento in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà ad una nuova liquidazione degli onorari e dei diritti applicando lo scaglione relativo al valore della controversia in base alla somma domandata.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo, e dichiara assorbito il quarto; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Benevento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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