Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25892 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni

Giovannelli e Luis Eduardo Vaghi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2134/15 in

data 18 maggio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

settembre 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 23 luglio 2004 il Comando nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano contestava a G.G. operazioni finanziarie dal medesimo compiute, nel periodo 1 gennaio 2002 – 30 luglio 2003, in violazione della L. n. 197 del 1991, di conversione del D.L. n. 143 del 1991, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; in particolare accertava che il G. aveva eseguito plurimi trasferimenti di denaro contante attraverso operazioni di cambio assegni sul conto corrente a lui intestato, acceso presso la filiale di (OMISSIS) della Banca Cesare Ponti, per la complessiva somma di Euro 2.980.460.

Gli assegni – come ammesso dall’interessato – venivano versati sul conto corrente bancario del G. con contestuale prelievo del corrispettivo in contanti, il quale veniva consegnato ai traenti, dietro un compenso pari all’1% degli importi trattati.

All’esito dell’accertamento e a conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio, veniva ingiunto al trasgressore, con l’ordinanza-ingiunzione n. 71846 RM del 20 luglio 2009, il pagamento della somma di Euro 149.043, corrispondente al 5% della somma complessiva illecitamente movimentata.

Il G. proponeva opposizione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 14231 del 2010, respingeva l’opposizione e confermava l’ordinanza-ingiunzione opposta.

2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 maggio 2015, ha rigettato l’appello del G..

2.1. – Preliminarmente, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello.

In relazione all’entità della sanzione – per la quale l’appellante aveva invocato il principio del favor rei e l’applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2004, con cui, in sede di attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono state apportate modifiche alla normativa in materia di antiriciclaggio in relazione ai criteri di determinazione della sanzione – la Corte di Milano ha innanzitutto osservato che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie non trova applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole, mentre opera il criterio, desumibile dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, dell’assoggettamento dell’illecito alla legge in vigore all’epoca della commissione della violazione.

La Corte territoriale ha poi ritenuto la sanzione determinata nella misura del 5% del valore delle movimentazioni finanziarie contestate adeguata al numero e all’importo delle operazioni finanziarie illecite. Premesso che il G. non ha saputo neppure compiutamente indicare le generalità dei soggetti a favore dei quali aveva posto in essere il cambio degli assegni, la Corte d’appello ha osservato che la rilevanza complessiva delle movimentazioni finanziarie e la loro frequenza in un arco relativamente breve evidenziano un atteggiamento psicologico del trasgressore del tutto consapevole e finalizzato alla realizzazione del massimo profitto attraverso una condotta di chiara agevolazione del riciclaggio di denaro di sospetta provenienza.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata “per non avere dichiarato prescritta l’azione posta in essere dal Ministero in capo all’agente”. La circostanza – deduce il ricorrente – era stata di fatto trattata (ampiamente) anche nel primo grado, allorquando si era ripetutamente affermato che l’iniziativa del Ministero era palesemente tardiva, essendo riferita a fatti e circostanze lontani nel tempo, e quindi non più perseguibili nè civilmente nè penalmente.

1.1. – Il motivo è infondato.

Emerge per tabulas dall’esame degli atti di causa che con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione il G. ha eccepito, non la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione, della L. n. 689 del 1981, ex art. 28, ma la decadenza dell’Amministrazione per la “tardività della contestazione della violazione… per come effettuata… oltre il termine di novanta giorni… della L. n. 689 del 1981, ex art. 14”. “L’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione” è fatta discendere dal ricorrente dal non avere la P.A. osservato il termine di novanta giorni dall’accertamento, prescritto dal citato art. 14, per la contestazione. “La contestazione di certo avvenuta a mesi di distanza dalla segnalazione” – si legge nel ricorso in opposizione – “è da ritenersi comunque intempestiva, con la conseguente estinzione dell’obbligazione sanzionatoria portata dal decreto ministeriale”.

Soltanto con l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale il G. ha eccepito rintervenuta prescrizione quinquennale della sanzione irrogata” nei suoi confronti, rilevando che l’ultima violazione contestata risale al 27 giugno 2003, mentre l’ordinanza-ingiunzione è datata 20 luglio 2009.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., comma 2, dell’eccezione di prescrizione, in quanto proposta per la prima volta soltanto con l’atto di gravame.

Invero, l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell’opposizione, che costituiscono la causa petendi dell’azione, non essendo consentito proporre in appello nuove eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte (cfr. Cass., Sez. 1, 21 settembre 2006, n. 20425; Cass., Sez. lav., 19 gennaio 2007, n. 1173; Cass., Sez. lav., 5 agosto 2010, n. 18288).

2. – Il secondo mezzo (difetto e contraddittorietà della motivazione) lamenta che il giudice del gravame non abbia ritenuto applicabile il principio del favor rei del D.Lgs. n. 56 del 2004, ex art. 6, comma 6, che avrebbe comportato l’applicazione di una sanzione minore. Ad avviso del ricorrente, la regola delle retroattività della legge penale più favorevole deve considerarsi espressiva di un principio generale dell’ordinamento, derogabile soltanto in caso di gravi motivi di interesse generale. Essa sarebbe applicabile anche in rapporto all’illecito amministrativo, il quale rientra nel campo di applicazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2.1. – La censura è priva di fondamento.

2.1.1. – Essa muove da un inesatto presupposto interpretativo, essendo da escludere che il D.Lgs. n. 56 del 2004, sopravvenuto rispetto alla commissione dei fatti, contempli un trattamento sanzionatorio più favorevole per l’autore dell’illecito amministrativo.

Infatti, l’art. 5, comma 1, del decreto-legge antiriciclaggio del 1991, nel testo risultante dalla Legge di Conversione n. 197 del 1991, prevedeva che “Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell’importo trasferito”.

Il D.Lgs. n. 56 del 2004, art. 6, comma 6, ha modificato il citato art. 5, comma 1, sostituendo alle parole “una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento” le parole “una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento”.

Il confronto tra le previsioni normative consente di evidenziare che è rimasto identico il tetto massimo della sanzione (pari al 40 per cento dell’importo trasferito) e che, quanto al trattamento minimo edittale, una sanzione amministrativa pecuniaria ragguagliata all’1 per cento dell’importo trasferito era suscettibile di essere applicata anche prima delle modifiche apportate nel 2004, attesa la mancata previsione di una soglia minima nella sanzione amministrativa proporzionale fissata dal legislatore.

2.1.2. – In ogni caso, va qui ribadito che in tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni (Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1105; Cass., Sez. lav., 22 gennaio 2016, n. 1187; Cass., Sez. 6-lav., 21 aprile 2017, n. 10178).

Siffatto approdo interpretativo è confermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 1,impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 117 Cost., comma 1, artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui – nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati – non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha sottolineato:

che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale;

che l’invocato intervento additivo risulta travalicare l’obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale, giacchè nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative;

che non sussiste un analogo vincolo costituzionale poichè rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore;

che il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 preleggi);

che la scelta legislativa dell’applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell’ordinamento non può poi ritenersi in sè irragionevole: la qualificazione degli illeciti amministrativi, espressiva della discrezionalità legislativa, si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti, sicchè risulta sistematicamente giustificata la pretesa di potenziare l’effetto preventivo e dissuasivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi; il limitato riconoscimento della retroattività in mitius risponde a scelte discrezionali di politica legislativa, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata difetterebbe di adeguata motivazione con riferimento alle ragioni che avrebbero indotto il Ministero ad irrogare la sanzione nei termini percentuali applicati. Si sostiene in particolare che il Galati avrebbe ricevuto un compenso pari all’1% delle somme trattate e non – come ritenuto dalla Corte d’appello – un profitto massimo.

3.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha giudicato la sanzione determinata nella misura del 5% del valore delle movimentazioni finanziarie contestate adeguata al numero ed all’importo dei movimenti finanziari illeciti, tenuto conto anche del fatto che il trasgressore non ha saputo neppure compiutamente indicare le generalità dei soggetti a favore dei quali ha posto in essere il cambio degli assegni.

Nel giungere a tale conclusione, la Corte del merito ha in particolare considerato: la rilevanza complessiva delle movimentazioni finanziarie, pari a circa tre milioni di Euro; la frequenza di tali movimentazioni in un arco di tempo relativamente breve (un anno e mezzo).

L’una e l’altra circostanza sono state ritenute dal giudice a quo indicative di un atteggiamento psicologico del trasgressore del tutto consapevole e finalizzato alla realizzazione del massimo profitto attraverso una condotta di chiara agevolazione del riciclaggio di denaro di sospetta provenienza.

La determinazione dell’entità della sanzione amministrativa pecuniaria operata dal giudice del merito si sottrae alle censure articolate dal ricorrente, essendo stati rispettati i limiti edittali (la sanzione irrogata corrisponde ad un ottavo del massimo della sanzione edittale) ed essendosi tenuto conto, nella quantificazione, dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, in particolare della gravità della violazione.

Deve escludersi, al riguardo, che il compenso percepito dal trasgressore per il cambio degli assegni, pari all’1% delle somme movimentate, imponesse al giudice dell’opposizione di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria non superando l’entità della provvigione conseguita. Correttamente, e con adeguata motivazione, la Corte del merito, nel commisurare l’entità della sanzione all’effettiva gravità del fatto concreto, ha considerato la rilevanza complessiva delle movimentazioni finanziarie in un ristretto arco temporale, sottolineandone l’inequivoco significato di agevolazione del riciclaggio di denaro di sospetta provenienza attraverso una condotta consapevole e mirante alla realizzazione del massimo profitto.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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