Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25892 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2491-2020 proposto da:

R.G., I.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO DUCA DI GENOVA 15 int. 6, presso lo studio dell’Avvocato PIER

LUIGI TIBERIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CINZIA RUSSO;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, nelle persone dei suoi procuratori speciali pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonché

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI N. 5,

presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonché

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PANSADORO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PLINIO 25,

presso lo studio dell’avvocato WALTER LITTERA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonché

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PANSADORO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PANSADORO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché

E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PANSADORO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza n. 29505/2019 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE, depositata il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.G. e I.R. hanno chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., della sentenza di questa Corte 14 novembre 2019 n. 29505.

2. Il giudizio concluso dalla suddetta sentenza può riassumersi come segue:

-) R.G. e I.R. convennero dinanzi al Tribunale di Roma sei diversi medici ( P.V., S.P., P.A., E.P., B.F., P.A.) e la casa di cura “Pio XI”, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno;

-) a fondamento della domanda dedussero che i suddetti sanitari, nel sottoporre R.G. ad un intervento di prostatectomia, gli avevano per imperizia causato una grave lesione della salute (i cui effetti si erano riverberati par ricochet sulla di lui moglie, I.R.), né lo avevano preventivamente informato del suddetto rischio;

-) vennero chiamati in causa su istanza dei convenuti, tra gli altri, le società Zurich Insurance p.l.c. (assicuratore della responsabilità civile di P.V.) e Allianz s.p.a. (assicuratore della responsabilità civile di S.P., P.A. e B.F.).

La domanda venne rigettata dal Tribunale ed accolta parzialmente dalla Corte d’appello.

La Corte d’appello, in particolare, ritenne che le complicanze seguite all’intervento erano inevitabili, e non furono causate da imperizia dei medici; questi ultimi tuttavia avevano trascurato di informare il paziente della esistenza del rischio di complicanze.

Di conseguenza il giudice d’appello condannò i convenuti al risarcimento del solo danno non patrimoniale sofferto da R.G. e derivante dall’omissione della dovuta informazione preoperatoria.

3. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione da R.G. e I.R.. Il ricorso venne rigettato dalla suddetta sentenza di questa Corte n. 29535/19.

Quella sentenza ritenne che:

-) il motivo di ricorso col quale si censurava la sentenza d’appello nella parte in cui aveva accolto la domanda nei confronti del solo P.V., e non degli altri sanitari convenuti, era inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

-) il motivo di ricorso con cui si lamentava la violazione dell’art. 114 c.p.c. era inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, dal momento che la Corte d’appello non aveva deciso la causa secondo equità ex art. 114 c.p.c., ma l’aveva decisa in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

-) il motivo di ricorso con cui si lamentava il rigetto della domanda di I.R. di risarcimento del danno riflesso era inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, dal momento che la suddetta domanda era stata rigettata non perché il paziente non avesse subito un pregiudizio alla salute, ma perché quel pregiudizio non era derivato dall’operato dei sanitari);

-) il motivo di ricorso con cui si censurava il rigetto della domanda di restituzione del corrispettivo pagato alla clinica era infondato, dal momento che l’accoglimento della domanda presupponeva la proposizione di una azione di risoluzione del contratto di ospedalizzazione, nella specie mai ritualmente proposta;

-) il motivo di ricorso con cui si censurava il rigetto della domanda di rimborso dell’imposta di registro assolta sulla sentenza di primo grado era infondato, in quanto la suddetta domanda era stata formulata solo con la comparsa conclusionale in grado di appello;

-) i motivi di ricorso con cui si censurava la regolazione delle spese erano infondati, in quanto il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

4. Di tale sentenza R.G. e I.R. hanno chiesto la revocazione, assumendo che essa sia incorsa in vari errori percettivi. Hanno resistito con separati controricorsi B.F., E.P., P.V., S.P., P.A., la società Zurich Insurance p.l.c. (assicuratore della responsabilità civile di P.V.) e la società Allianz s.p.a. (assicuratore della responsabilità civile di S.P., P.A. e B.F.).

La Allianz ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sostengono i ricorrenti che la sentenza revocanda sarebbe incorsa nei seguenti errori materiali:

-) avere negato l’esistenza del danno biologico;

-) avere negato che “la responsabilità contrattuale comporta la risoluzione del contratto”;

-) non avere rilevato un vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata;

-) non avere preso in esame una memoria difensiva;

-) avere rigettato la domanda nei confronti dei membri dell’equipe chirurgica, senza tenere conto della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione;

-) avere pronunciato una sentenza contraddittoria;

-) non avere valutato le prove correttamente.

1.1. Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

La prima ragione è che esso non contiene alcuna chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’onere richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, a pena d’inammissibilità.

1.2. La seconda ragione è che il ricorso non contiene alcuna ragionata esposizione delle censure in esso contenute, ma costituisce un insieme di questioni di fatto e di diritto, esposte in modo disorganico e intricato.

Il ricorso oggi in esame, infatti:

a) tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della domanda, le eccezioni dei convenuti, il contenuto della decisione di primo e secondo grado;

b) contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati;

c) contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere (posto che nella presente sede un solo accertamento è possibile: se la sentenza revocanda contenga o non contenga un errore materiale e percettivo).

Un ricorso così concepito appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il p. 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).

1.3. La terza ragione di inammissibilità è che i motivi di ricorso, per quanto è dato comprendere dalla confusa esposizione dei fatti già rilevata, sono estranei alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

Infatti nessuna delle confuse critiche mosse dai ricorrenti alla sentenza revocanda ha ad oggetto un errore materiale o percettivo.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

A tal fine tuttavia gli intimati P.A., P.V., S.P. e E.P. vanno considerati come una parte sola, essendo difesi dal medesimo avvocato, ed avendo posizioni sovrapponibili.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna R.G. e I.R., in solido, alla rifusione in favore di B.F. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna R.G. e I.R., in solido, alla rifusione in favore di P.A., P.V., S.P. e E.P., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna R.G. e I.R., in solido, alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna R.G. e I.R., in solido, alla rifusione in favore di Zurich Insurance p.l.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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