Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25892 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25892 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata
di Monsummano Terme, nel procedimento tra la s.n.c. Dama
Intaglio Legno di Oliboni Mario & C. e la s.r.l. Orna Impianti.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 30 maggio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla s.n.c. DAMA Intaglio Legno di
Oliboni Mario & C. nei confronti della s.r.l. Orna Impianti, l’adito Giudice di pace, con ordinanza in data

Data pubblicazione: 18/11/2013

29 agosto 2011, ha dichiarato la connessione di detto
giudizio con quello pendente tra le stesse parti davanti
al Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, preventivamente adito.

staccata di Monsummano Terme, con ordinanza in data 23
ottobre 2012 ha chiesto d’ufficio a questa Corte il regolamento di competenza, rilevando

che

il Giudice di pa-

ce, pronunciando esclusivamente sulla connessione, avrebbe omesso di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, il che rientrava, funzionalmente ed
inderogabilmente, nella competenza del giudice
dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
La richiesta di regolamento di competenza appare inammissibile.
Il Tribunale confliggente non si duole del fatto che il
Giudice di pace abbia dichiarato la propria incompetenza
per ragioni di connessione e quindi non invoca
l’applicazione del principio secondo cui la competenza
per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita
dall’art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario
cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha
carattere funzionale ed inderogabile, stante
l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di

Riassunta la causa, il Tribunale di Pistoia, sezione di-

impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni
neppure per una situazione di connessione.
Piuttosto, il Tribunale, indicato come competente dal
Giudice di pace, propone il regolamento in ragione del

dice.
In tali termini, il conflitto è, appunto, inammissibile,
perché il regolamento di competenza può essere proposto
solo se con esso viene denunciata la violazione di uno
dei casi di incompetenza per ragione di materia o per
territorio ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ. A ciò
aggiungasi che la pronuncia con cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si dichiari l’incompetenza
del giudice che ha emesso il decreto, contiene, anche se
implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza
necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso; di conseguenza, ciò che
trasmigra al giudice ad quem non è propriamente la causa
di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il
rito ordinario (Cass., Sez. III, 11 luglio 2006, n.
15694)».
Considerato che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

3

mancato annullamento del decreto da parte del primo giu-

che, pertanto, il regolamento di competenza deve
essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale

P.Q.M.
La Corte

dichiara inammissibile il regolamento di

competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Pistoia,
sezione distaccata di Monsummano Terme.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

le parti non hanno svolto attività difensiva.

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