Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25892 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.15/12/2016), n. 25892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4228-2011 proposto da:
G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA I
88, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CORSINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBERTO WOLLEB;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato ROMA, POLLAIOLO 3,
presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BARBERIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato FABIO VALGUARNERA;
– ricorrente incidentale –
nonchè contro
AMAP SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1362/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2016 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI CARMELLO che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i
ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato innanzi al Tribunale di Palermo in data 23 novembre 2000, G.L., premettendo di essere proprietario di un locale cantinato facente parte del condominio in (OMISSIS), munito di ingresso autonomo dal civico n. (OMISSIS), deduceva che a far data dal mese di ottobre del 2000 aveva riscontrato la fuoriuscita di liquami dalle tubazioni della condotta fognaria condominiale, posta sul soffitto del locale di sua proprietà, i quali inondavano il locale medesimo.
Attesa l’inerzia del condominio, chiedeva ordinare in via di urgenza a quest’ultimo di pone rimedio allo stato di pericolo generatosi per effetto della rottura della condotta fecale.
Si costituiva il condominio il quale assumeva che la responsabilità dell’accaduto era da ascrivere all’AMAP S.p.A. in quanto la fuoriuscita dei liquami era riconducibile ad un guasto della rete fognaria pubblica.
Autorizzata la chiamata in causa della detta azienda e disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale con ordinanza del 31 maggio 2001, preso atto che in sede di verifiche del consulente d’ufficio era emersa la cessazione della causa delle infiltrazioni, disponeva la riunificazione della fase cautelare e di quella di merito, rinviando per quest’ultima ad una successiva udienza.
Quindi disposti ulteriori accertamenti a mezzo consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Palermo con la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., all’udienza dell’11 marzo 2004, accoglieva la domanda del G., e ravvisata la responsabilità esclusiva del Condominio, lo condannava al risarcimento dei danni in favore dell’attore, quantificati in Euro 18.300,00, oltre interessi legali e spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’asserita mancanza di una domanda risarcitoria da parte dell’attore, nonchè la violazione degli artt. 196 e 193 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., non potendosi ritenere fornita la prova dei danni effettivamente subiti dal G..
La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1662 del 24/9/2010 accoglieva parzialmente l’appello limitando la condanna del condominio al pagamento della sola somma di Euro 1.000,00, assumendo in motivazione che la domanda risarcitoria non risultava proposta nel ricorso ex art. 700 c.p.c., laddove la successiva richiesta del difensore del G. di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni era da reputarsi tardiva e comunque non supportata da alcuna allegazione (e tantomeno di prova in merito all’an ed al quantum, non potendosi comunque fare riferimento, come si evinceva dalla richiesta del difensore dell’attore di cui all’udienza del 18/3/2003, ai risultati della CTU la quale non può supplire all’onere di allegazione e di prova che grava sulla parte.
Averso questa sentenza propone ricorso per cassazione il G. sulla base di tre motivi.
Resiste il solo Condominio con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale e due motivi di ricorso incidentale condizionati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con dichiarazione sottoscritta dai difensori del ricorrente principale e della ricorrente incidentale del 17 novembre 2015, si dà atto della conclusione di una transazione del 22 gennaio 2014, che pur indicata tra gli allegati alla nota, non è stata però prodotta, nemmeno all’esito del rinvio della precedente udienza pubblica del 9/12/2015.
Tuttavia, non essendo contestata la conclusione della transazione, ed avendo le parti concordemente nella detta istanza riferito di avere in tal modo posto fine ad ogni controversia si palesa una situazione idonea a comportare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente inammissibilità di entrambi i ricorsi, quello principale e quello incidentale, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a tale decisione – ed in relazione alla domanda originariamente formulata – che tale interesse va valutato (Cass. SU 2911-2006 n. 25278).
Attesa la concorde prospettazione della complessiva sistemazione dei rapporti giuridici pendenti e la richiesta espressa in tal senso, formulata dai difensori del ricorrente principale ed incidentale, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016