Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25892 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23088-2010 proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRASSO BIAGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5021/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/11/2009, depositato il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 23 novembre 2009 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato un ricorso del sig. R.R., il quale aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondergli un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio da lui promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel giugno 1994 ed ancora pendente.

La corte d’appello ha fondato la propria decisione sul rilievo che il ricorrente non aveva depositato dinanzi al giudice amministrativo alcuna istanza sollecitatoria, dimostrando perciò di non avere un reale interesse alla rapida definizione del giudizio pendente.

Per la cassazione di tale decreto il sig. R. ha proposto ricorso.

L’amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente si duole: a) del fatto che la corte d’appello, pur avendo constatato l’eccessiva durata del processo del quale si discute, abbia ritenuto di poter superare la presunzione del conseguente danno non patrimoniale subito dalla parte facendo leva su circostanze non dedotte dall’amministrazione convenuta; b) del fatto che sia stato dato rilievo dirimente alla mancata presentazione, nel corso del giudizio amministrativo, di un’istanza di prelievo che, viceversa, la parte non aveva alcun onere di proporre.

Il rilievo sub a) non è condivisibile, dovendo il giudice valutare come infondata e perciò rigettare la domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una causa quando dagli atti risultino elementi tali da far escludere l’esistenza del pregiudizio da indennizzare, che è uno degli elementi costitutivi di detta domanda, indipendentemente dalla proposizione di specifiche eccezioni sollevate al riguardo dall’amministrazione convenuta. E ciò dicasi anche per l’ipotesi in cui l’infondatezza della domanda dipende dalla circostanza che la causa di merito si presenti come una lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio (cfr. Cass. 9 aprile 2010, n. 8513).

l rilievo sub b) è invece fondato, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento di questa corte secondo cui la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla ritardata presentazione di essa, potendo tale evenienza incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art 2056 c.c., all’avente diritto (cfr., ex multis, Cass. 18 giugno 2010, n. 14753).

Giova poi aggiungere che non risulta qui applicabile, ratione temporis, da disposizione dettata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, mentre l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008, citato art. 54, non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo; con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (in tal senso Cass. 18 marzo 2010, n. 6619).

L’accoglimento del ricorso, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, comporta la cassazione dell’impugnato decreto.

Non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere senz’altro la causa nel merito, accogliendo la domanda di equo indennizzo proposta dalla parte. Nel determinare il quantum della condanna, si deve tener conto del fatto che il giudizio amministrativo di cui si discute è stato promosso nel giugno del 1994 e risultava ancora pendente quando è stata presentata, nel luglio 2008, la domanda di equa riparazione. Tenuto conto dei parametri usualmente adoperati in questa materia, appare dunque equo liquidare il danno non patrimoniale derivante dal ritardo di giustizia nell’importo di complessivi Euro 7.000,00 sul quale andranno computati interessi a far tempo dalla domanda.

L’esito della lite comporta che l’amministrazione intimata debba essere altresì condannata al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 490,00 per diritti) e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00 (di cui Euro 865,00 per onorari), oltre in entrambi i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

PQM

La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 7.000,00, con interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.140,00 e del giudizio di legittimità, liquidate in complessivo Euro 965,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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