Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25891 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 177-2019 proposto da:

ACQUE MADONNA DEL CARMINE SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

107, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TORINO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIAMPIERO D’AGATA;

– ricorrente –

contro

ASEC TRADE SRL – AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA, in persona del

Presidente di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR,

ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LA ROSA MONACO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 la società ASEC Trade s.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti della società Acque Madonna del Carmine s.p.a. per l’importo di 138.245,16 Euro.

A fondamento del ricorso monitorio la ASEC Trade dedusse di essere creditrice della Acque Madonna del Carmine del corrispettivo dovuto a fronte della somministrazione di energia elettrica.

2. La Acque Madonna del Carmine propose opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, deducendo non esservi prova che i costi addebitati corrispondessero ai consumi reali.

La ASEC Trade si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione. Dedusse la pretestuosità di quest’ultima e sottolineò che la società opponente non aveva né pagato, né offerto di pagare, nemmeno il corrispettivo dei minori consumi che pur ammetteva essere dovuto.

3. Con sentenza 19 aprile 2013 n. 1326 il Tribunale di Catania, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannò la Acque Madonna del Carmine al pagamento in favore di ASEC Trade della somma di Euro 57.492,19, oltre accessori e le spese di lite.

La sentenza fu impugnata dalla ASEC Trade.

A fondamento del gravame la ASEC Trade dedusse, da un lato, che la sentenza di primo grado era basata sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio erronea; dall’altro lato che il Tribunale aveva trascurato di addossare alla società debitrice tanto gli interessi corrispettivi, quanto quelli moratori.

4. Con sentenza 15 maggio 2018 n. 1092 la Corte d’appello di Catania accolse in parte il gravame e condannò la Acque Madonna del Carmine al pagamento in favore della ASEC Trade degli interessi moratori sull’importo di Euro 49.845, con decorrenza “dalla scadenza delle singole fatture” fino all’effettivo pagamento.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Acque della Madonna con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la ASEC Trade.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1218,1219 e 1224 c.c.; D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 3 e 4.

Deduce di essere stata illegittimamente condannata al pagamento degli interessi moratori al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002.

1.1. L’illustrazione del motivo contiene due censure.

Con una prima censura la ricorrente sostiene che la condanna al pagamento degli interessi moratori presuppone da un lato che il ritardo nell’adempimento sia colpevole, e dall’altro che il credito sia determinato o determinabile.

Nel caso di specie, invece, il credito vantato dalla ASEC ed indicato nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non era né determinato né determinabile, ed anzi per poterlo quantificare fu necessario ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio.

Questa impossibilità di quantificare ab origine l’esatta misura del credito, secondo la Acque della Madonna, “esime da colpa la società ricorrente”; e se dunque mancava la colpa, non potevano decorrere gli interessi moratori.

1.2. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che il calcolo degli interessi moratori era, nel caso di specie, impedito da una ragione di ordine pratico.

Deduce la ricorrente di essere stata condannata a pagare gli interessi moratori “dalla emissione delle singole fatture”.

Questa statuizione era tuttavia impossibile ad eseguirsi. Infatti il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale, nel ricalcolare l’intero credito della società fornitrice, aveva determinato globalmente l’importo effettivamente dovuto, e questo calcolo “non consentiva) di imputare a questa o a quell’altra delle fatture emesse” le varie somme dovute dalla società utilizzatrice, con conseguente impossibilità di individuare con certezza il dies a quo di decorrenza degli effetti della mora.

1.3. La prima censura è infondata.

Il credito vantato dalla ASEC Trade era un credito pecuniario.

I crediti pecuniari producono dal giorno della mora interessi in misura legale o, se ne era stata predeterminata la misura, convenzionale (art. 1224 c.c., comma 1).

La mora del debitore di una obbligazione pecuniaria tuttavia non è esclusa né dalla illiquidità del credito, né dalla difficoltà di determinarne l’esatto ammontare, né dalla contestazione della misura di esso da parte del debitore.

1.4. L’illiquidità del credito non esclude gli effetti della mora (lo riconosce del resto la stessa ricorrente, a p. 11 del ricorso), in quanto nel nostro ordinamento non vige il principio romanistico in illiquidis non fit mora (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014, Rv. 630721 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 20/11/1998, Rv. 520887 01; Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 14/05/1994, Rv. 486606 – 01; ma così già Sez. 1, Sentenza n. 1105 del 15/04/1959, Rv. 881782 – 01).

1.5. Nemmeno l’oggettiva difficoltà di determinazione dell’esatto ammontare del credito, o la contestazione del suo ammontare da parte del debitore, escludono gli effetti della mora.

La mora è infatti esclusa solo dall’impossibilità di adempiere derivante da una causa non imputabile (art. 1218 c.c.), ipotesi non concepibile con riferimento alle obbligazioni pecuniarie.

Infatti, quando il debitore contesti che la pretesa creditoria ecceda l’importo effettivamente dovuto, per sottrarsi agli effetti della mora ed in particolare al pagamento degli interessi ha l’onere di ricorrere agli istituti dell’offerta formale (art. 1207 c.c.) o secondo gli usi (art. 1214 c.c.), depositando la somma che ritiene effettivamente dovuta.

In mancanza, l’atto di costituzione in mora di un credito illiquido produrrà sempre i suoi effetti, sia pure limitatamente alla parte del credito che, all’esito del giudizio di accertamento, risulterà in concreto dovuta (così già Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 20/11/1998, Rv. 520887 – 01).

1.6. E’ fondata invece la seconda delle censure sopra indicate.

Con essa la ricorrente, in sostanza, invoca la nullità della sentenza per l’impossibilità di comprenderne il dictum giudiziale e metterla in esecuzione.

1.7. Come si è detto, la Corte d’appello di Catania doveva stabilire se alla società ASEC Trade fossero dovuti gli interessi di mora sui crediti maturati nei confronti della Acque Madonna del Carmine per i consumi fatturati fra il 5 settembre 2008 ed il 22 maggio 2009.

Tali crediti erano stati quantificati dalla società somministrante nell’importo di 138.000 Euro circa, e rideterminati dal Tribunale nella minor somma di circa 58.000 Euro.

Il minor debito della Acque Madonna del Carmine, dunque, costituiva una sommatoria di dfferenze: e cioè la somma algebrica della differenza tra importo preteso e importo risultato dovuto per ciascuna fattura.

1.8. La sentenza impugnata, dopo avere accertato ciò, ha condannato la Acque Madonna del Carmine al pagamento degli interessi per come contrattualmente previsti “dalla data di scadenza delle singole fatture inevase”. Nello stesso tempo, però, la sentenza non indica né quali siano le “fatture inevase”; né quali siano le rispettive scadenze; né – quel che più rileva – quanta parte del capitale produttivo interessi vada imputata all’una od all’altra fattura.

In definitiva, la sentenza impugnata contiene effettivamente una statuizione inintelligibile, e di impossibile esecuzione, a causa della mancanza di elementi essenziali per deteiminare sia il capitale produttivo di interessi moratori, sia il dies a quo degli stessi.

2. Il secondo motivo, col quale è censurata la regolazione delle spese del doppio grado, resta assorbito dall’accoglimento del primo.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA