Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25891 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25891 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
CAPUANO Candida, CAPUANO Eleonora, CAPUANO Maria Immacolata, CAPUANO Restituta, CAPUANO Silvestro, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv. Gianpaolo Buono, con domicilio eletto
presso

lo studio dell’Avv.

Marco Montozzi in Roma,

via

Giuseppe rerrari í n, 12 i soala g;
– ricorrenti –

contro
MENNELLA Paola e CAPUANO Almerica, rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine della memoria, dall’Avv. Giuseppe Di Meglio, con domicilio per
legge presso la Cancelleria civile della Corte di cessazione, piazza Cavour, Roma;
– resistenti –

Data pubblicazione: 18/11/2013

C. U. +Cr.

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 5 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, pende, promosso da Candida Capuano ed altri contro Paola ~nella ed altra, un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione della defunta Luigia Calise.
Il Tribunale adito – premesso che parte attrice annovera
tra i beni ricompresi nella comunione ereditaria anche
l’appartamento sito alla via C. Colombo, nn. 22-24,

fg.

5, p.11a 32, sub 3, che tuttavia risulta oggetto di atto
di donazione della de cuius in favore della convenuta
Paola ~nella e che tra le stesse parti del giudizio di
divisione pende, dinanzi al medesimo Tribunale, altra
controversia avente ad oggetto la nullità/inefficacia
della predetta donazione – con ordinanza in data 5 novembre 2012 ha disposto la sospensione, per pregiudizialità dipendenza ex art. 295 cod. proc. civ., della causa
di scioglimento della comunione, essendo indubbio “che

2

Dott. Alberto Giusti.

la decisione che investe la domanda di nullità della donazione abbia portata pregiudiziale rispetto a quella di
divisione, poiché dal suo esito dipende la corretta individuazione dei beni per i quali è esperibile la divi-

Per l’annullamento di questa ordinanza, comunicata il 26
novembre 2012, Candida Capuano e gli altri istanti indicati in epigrafe hanno proposto regolamento di competenza, con ricorso notificato il 27 dicembre 2012.
Gli intimati hanno depositato una memoria difensiva.
Il ricorso, ad avviso del relatore, è fondato. Pendendo
le due controversie – di scioglimento della comunione
ereditaria e di accertamento della nullità/inefficacia
della donazione di uno dei cespiti asseritamente facenti
parte della massa – dinanzi al medesimo ufficio giudiziario (il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia) e nello stesso grado, l’istituto applicabile è,
non la sospensione per pregiudizialità-dipendenza, ma la
riunione delle cause».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza impugnata cassata;

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sione”.

che le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa
Corte seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.

pugnata e condanna le resistenti, in solido, al rimborso
delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che
liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per
compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza im-

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