Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25891 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23890-2018 proposto da:

J.L., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro

Praticò giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 1959/2018, depositato

il 9.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13.9.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

J.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Nigeria, regione dell’Edo State) dovuti al suo vissuto personale, narrando di essere fuggito dal proprio paese in quanto, era stato sorpreso da alcune persone mentre consumava un rapporto sessuale con un altro uomo, e temendo di essere denunciato ed arrestato, era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso, riguardante lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre a nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere il Tribunale ritenuto non credibile la vicenda narrata, senza attivare i poteri istruttori officiosi, al fine di accertare il rischio grave di minaccia in caso di rimpatrio in Nigeria;

1.2. con il secondo motivo di ricorso, riguardante la protezione umanitaria, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre al vizio di motivazione, per avere il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta protezione senza verificare la situazione generale del paese di provenienza;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

1.4. in materia di protezione internazionale questa Corte di legittimità si è da tempo espressa nel senso che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 dei 2007, art. 3, comma 5, lett. c);

1.5. l’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340/2019);

1.6. poste tali premesse, la valutazione sul punto svolta dai Giudici di merito si sottrae a sindacato di questa Corte di legittimità, avendo il Tribunale, con ampia motivazione (il che esclude la sussistenza del lamentato vizio di motivazione omessa o apparente), ritenuto non credibile la narrativa del richiedente in quanto inverosimile e contraddittoria;

1.7. il ricorrente, a fronte dell’indicata motivazione reitera, quindi, inammissibilmente dinanzi a questa Corte di legittimità i contenuti di quel racconto sostenendone il carattere circostanziato, plausibile e lineare, nell’osservanza del dedotto ragionevole sforzo richiesto dalla norma, senza nulla aggiungere in termini di concludente critica;

1.8. la censura, svolta con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg., con riferimento alla credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente protezione, è inoltre inammissibile anche considerando che il ricorrente ha dedotto in modo del tutto generico la violazione delle norme di legge sopra indicate, attraverso il richiamo delle disposizioni asseritamente disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale, sebbene questa Corte abbia più volte affermato il principio, secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015) ed “il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (cfr. Cass. n. 7394/2010);

1.9. in relazione, poi, alla censura di mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale dei Paese di provenienza deve rilevarsi che il Tribunale ha esaminato anche la situazione della Nigeria, regione dell’Edo State, come evincibile da report ufficiali aggiornati, puntualmente citati in motivazione (report Amnesty International, UNHCR, Human Rights Watch, EASO), ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che la zona di provenienza del richiedente – regione dell’Edo State in Nigeria – era immune da situazioni di violenza indiscriminata;

1.10. da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata fatta e la sottostante valutazione attiene al merito;

1.11. quanto all’asserzione secondo cui il Tribunale di Milano si sarebbe limitato a generiche affermazioni circa l’assenza di rischi in caso di rientro coatto del richiedente nel suo paese, non tenendo conto delle diverse risultanze emerse dalla documentazione costituita da giurisprudenza di merito (peraltro non contestualizzata) è sufficiente osservare che la censura attiene al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al Giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal Giudice di merito, à quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. nn. 24679/2013, 27197/2011, 7921/2011, 20455/2006, 7846/2006, 18134/2006, 2357/2004);

1.12. le censure sono inammissibili anche con riguardo alla protezione umanitaria, misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 23604/2017);

1.13. il ricorrente non ha, infatti, allegato ragioni personali di vulnerabilità diverse da quelle esaminate dal Tribunale anche per le altre forme di protezione, la cui statuizione è stata dianzi esaminata, e la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, su cui è interamente articolato il motivo, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella dei suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti;

1.14. la sentenza impugnata, peraltro, ha accertato, come si è detto, l’insussistenza di condizioni di insicurezza nella zona di provenienza del richiedente, idonee ad integrare le fattispecie legai per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo sia al pericolo di atti persecutori nei confronti del richiedente, sia alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia implicitamente ai rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali;

1.15. si tratta, anche in tal caso, di un apprezzamento di fatto, con il quale è stata esclusa la sussistenza delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione richiesta, che inammissibilmente il ricorrente vorrebbe sovvertire;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come Ca dispositivo.

4. non sussistono le condizioni per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente ai pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2,100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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