Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25890 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25890

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15581-2013 proposto da:

P.C., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A., ((OMISSIS)), AC.AN. ((OMISSIS)),

A.M.B. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO

LONGO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

ALTOMANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 133/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORRADO MORRONE, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RUGGERO LONGO, difensore dei controricorrenti, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 9 luglio 2008, condannò P.C. a demolire la porzione del fabbricato dal medesimo realizzato in violazione della disciplina sulle distanze in relazione all’edificio frontista, che si apparteneva ad A.A., Ac.An. e A.M.B..

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 8 marzo 2013, rigettò l’appello proposto dal P..

In estrema sintesi, al fine di rendere rapidamente apprezzabile la vicenda, è utile chiarire che la Corte territoriale aveva riscontrato la violazione in parola in relazione a quella parte del fabbricato del P. prospiciente il cortile privato di (OMISSIS) “in quanto la rispettiva altezza era di mt 9,40 (contro i mt 7,00 prescritti) ed il distacco dal vicino edificio era di mt 12 (contro i mt 14,10 prescritti)”.

Il P. ricorre avverso la statuizione d’appello illustrando cinque motivi di censura. Resistono con controricorso gli A.. Il P., all’approssimarsi dell’udienza di discussione ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 99,101 e 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3), art. 156 c.p.c., comma 2, art. 159 c.p.c., in correlazione con l’art. 360 c.p.c., n. 4.

Assume il P. che la Corte d’appello aveva male interpretato gli atti, cadendo in travisamento. Il petitum degli A. presupponeva, il mancato rispetto della distanza legale dell’edificio frontista con l’area di loro proprietà di cui alla particella numero (OMISSIS). Inspiegabilmente la sentenza gravata, aderendo alle erronea valutazione della CTU, “dopo aver esonerato la costruzione del sig. P. da qualsiasi presunta inosservanza – sia in punto di “distanza legale”, che di “distacco dal confine”, così come anche di “altezza” – nei confronti della proprietà A., quasi a voler comunque scovare qualche irregolarità del contestato intervento edilizio del P. ha effettuato un ulteriore indebito riscontro, irrilevante ai fini di causa e ad esso del tutto estraneo, relativo ad una res aliena, il cortile privato di (OMISSIS), che non è di proprietà degli attori A.”. Con la conseguenza, conclude il ricorrente, che la sentenza era incorsa nel vizio di ultrapetizione.

Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione degli artt. 100,115,196 e 132 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3, correlati all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Riprendendo il discorso di cui al precedente motivo il P. lamenta che la Corte locale non si era avveduta che gli A. erano “totalmente privi di legittimazione attiva ed interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., proprio perchè quella porzione di fabbricato non riguardava direttamente la loro proprietà”. In altri termini, prosegue il ricorso, “la Corte territoriale non si era resa conto che in relazione alla questione del rispetto delle distanze legali dal cortile di (OMISSIS) (…) manca una condizione all’azione e gli attori A. non hanno alcun interesse ad agire essendo estranei alla questione e soggetti non titolari a far valere in giudizio interessi diritti altrui”.

Inoltre la consulenza tecnica, che non costituisce mezzo di prova, nè mezzo di ricerca della prova, “bensì un semplice strumento di valutazione dei fatti” non avrebbe dovuto svolgere accertamenti ed indagini in relazione al lato dell’edificio prospiciente il cortile alieno, essendo da escludere che possa in siffatta contrastata maniera introdursi per via officiosa tutela di soggetti estranei al giudizio.

Con il terzo motivo il P. si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo l’assunto impugnatorio la Corte di merito non aveva registrato l’irregolarità della CTU e cioè non si era accorta che non era stato assegnato al perito l’incarico di tener conto del lato dell’edificio prospiciente il cortile di terzi.

Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 873 c.c., in correlazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in correlazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche con il motivo qui al vaglio il ricorrente insiste nell’affermare che “la parte di fabbricato ritenuta illegittima in base alla disciplina delle distanze non è quella antistante la proprietà A., (che risulta regolare), ma quella posta di fronte ad altra distinta proprietà di terze persone, che non sono parte del giudizio e che non hanno agito contro il P.”.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2058 c.c. e art. 2933 c.c., comma 2, in correlazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in correlazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente prende le mosse dall’art. 2058 c.c., il quale dispone che “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile”. Chiarendo al comma successivo che “il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

Poichè il P. aveva, in via subordinata, allegato e dimostrato che la reintegrazione in forma specifica sarebbe risultata non agevole, oltre che diseconomica, sproporzionata ed eccessivamente onerosa per il debitore, la Corte locale non avrebbe potuto illogicamente sostenere che la dedotta eccessiva onerosità doveva escludersi a cagione della non rilevante consistenza della porzione dell’edificio da demolire. Di conseguenza, a parere del ricorrente, erano rimasti violati gli artt. 2058 e 2933 c.c..

I primi quattro motivi, contestualmente scrutinati in ragione della loro intima compenetrazione, risultano privi di giuridico fondamento.

Chiaramente fuori fuoco deve ritenersi la denunzia di ultrapetizione e violazione del principio dell’interesse: i resistenti avevano interesse ad agire nei confronti dell’odierno ricorrente in quanto assertori di violazione delle distanze tra edifici e, pertanto, e di converso, puntuale e pertinente risulta la decisione del Giudice di merito.

La pretesa di avere acquisito il diritto a costruire in spregio della normativa regolante le distanze sol perchè lo spazio intermedio si appartiene a terzi confligge con la consolidata interpretazione maturata in questa sede, secondo la quale le norme sulle distanze tra costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti, prescindendo dall’appartenenza di esso spazio a terzi (Sez. 6-2, n. 22081, 25/10/2011, Rv. 619954; Sez. 2, n. 6088, 18/6/1998, Rv. 516577; Sez. 2, n. 7511, 25/8/1994, Rv. 487769; Sez. 2, n. 3414, 23/3/1993, Rv. 481510).

Radicalmente destituito di giuridico fondamento è, poi, l’asserto di cui al terzo motivo: la Corte locale non è incorsa in alcun omesso esame, in quanto rientrava fra i compiti del consulente del giudice, sulla base della ricostruzione dei luoghi, verificare se fosse fondata la denunzia attorea, senza che possa assumere rilievo il fronte sul quale sia stata constatata la violazione.

Ovviamente, sulla base di quanto già chiarito, il terzo proprietario dell’area intermedia non doveva essere citato in giudizio, stante che i termini della controversia gli erano del tutto estranei e, pertanto, ancora una volta, non si registra alcuna violazione di legge od omesso esame.

Anche il quinto ed ultimo motivo è infondato. In questa sede si è già precisato che l’art. 2933 c.c., comma 2, il quale limita l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare, nel senso di vietare la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all’economia nazionale, deve rendersi riferibile alle sole fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza dell’intero Paese, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando, invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interesse individuali (Sez. 2, n. 8358, 25/5/2012, Rv. 622454).

Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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