Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25890 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 23/09/2021), n.25890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11712-2020 proposto da:

D.A.D., elettivamente domiciliato presso l’avvocato

PAOLONE CLAUDIO dal quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 836/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 31/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

D.A.D., cittadino della Guinea, impugnò innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; il ricorso è stato respinto con decreto del 31.1.20, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente erano generiche e non circostanziate in ordine al timore di subire persecuzioni di natura politica per la sua appartenenza al partito Peul, in caso di rimpatrio, nonché contraddittorie tra quanto dichiarato e quanto esposto nel ricorso al Tribunale (sulla morte dei genitori); dalle fonti esaminate non si desumevano i presupposti della protezione sussidiaria, mentre non vi erano indici di vulnerabilità.

D.A.D. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7 e 8 e art. 14, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver il Tribunale negato lo status di rifugiato, senza tener conto delle violazioni dei diritti subite dal ricorrente per la sua appartenenza politica e degli scontri dei militari nel paese, omettendo di espletare il dovere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver il Tribunale omesso di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, derivante dai rischi di violazione dei diritti fondamentali che correrebbe in caso di rimpatrio.

Il terzo motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo il Tribunale escluso la protezione sussidiaria ed umanitaria senza valutare la situazione interna del paese di provenienza, la minore età del ricorrente alla data dell’espatrio e il suo basso livello scolastico.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generico e tende al riesame della questione sull’onere di cooperazione istruttoria, che il Tribunale ha assolto mediante l’esame di fonti aggiornate, nonché al riesame dei fatti inerenti allo status di rifugiato.

Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, il secondo motivo è fondato genericamente sui rischi che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio, senza alcuna specificazione degli stessi, mentre il terzo motivo esprime una doglianza declinata attraverso fattispecie inapplicabili ratione temporis riguardo a vizi della motivazione, in realtà comunque insussistenti, avendo il Tribunale motivato adeguatamente sulla mancanza dei presupposti delle protezioni sussidiaria ed umanitaria, con argomenti incensurabili in questa sede.

Inoltre, il riferimento alla minore età e al basso livello scolastico configurano questioni nuove, non oggetto del giudizio di primo grado.

Nulla per le spese, dato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

 

 

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