Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25890 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25890 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
SANTUCCI Ughetta, rappresentata e difesa, in forza di N. 1-1(-7
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Pietro Gustinucci e Stefano Di Meo, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;
– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIA GENOVA N. 11 a VIAREGGIO, in persona
dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso,
in forza di procura speciale a margine della memoria,
dagli Avv. Renzo Nobili e Maria Saracino, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Appia Nuova, n. 251;
– resistente –

Data pubblicazione: 18/11/2013

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in data 26 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore

uditi gli Avv. Stefano Di Méo e Maria Saracino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

tuto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha
concluso: “nulla osserva”.
Ritenuto

che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 7 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, pende, promossa da Ughetta Santucci, una causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il .
quale le era stato intimato il pagamento, in favore del
Condominio di via Genova, n. 11, a Viareggio, della somma di euro 9.652,11, oltre interessi legali e spese, a
titolo di riparto delle spese dei lavori afferenti i
balconi condominiali, in forza della delibera adottata
dal Condominio nella assemblea del 7 gennaio 2008.
Poiché questa delibera era stata Impugnata dalla condomina ex art. 1137 cod. civ. e la causa, inscritta al NRG
10252/08, pendeva, tra le medesime parti, dinanzi allo
stesso Tribunale, sezione distaccata di Viareggio, il

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Dott. Alberto Giusti;

giudice, all’udienza del 14 luglio 2009, ha sospeso,

ex

art. 295 cod. proc. civ., la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con sentenza in data 4 giugno 2012, n. 246, il Tribunale

sentenza è stata impugnata dal Condominio soccombente ed
il giudizio d’appello pende dinanzi alla Corte di Firenze.
La Santucci ha chiesto la prosecuzione del giudizio di
opposizione, ma il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con ordinanza in data 26 novembre 2012,
ha mantenuto la sospensione del giudizio, rilevando
che, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., la causa
sospesa può essere proseguita nell’ipotesi tassativa del
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia civile di cui all’art. 295 cod. proc. civ.
Per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione la Santucci ha proposto ricorso per regolamento di competenza,
con atto notificato il 21 dicembre 2012.
Il Condominio ha resistito, depositando memoria ex art.
47 cod. proc. civ.
L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio
appare infondata, perché, ai

sensi

dell’art. 42 cod.

proc. civ., possono essere impugnati con il regolamento
necessario di competenza non solo l’ordinanza che, pro-

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ha dichiarato la nullità della delibera impugnata. La

nunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39
e 40 cod. proc. civ., non decide il merito della causa,
ma anche i provvedimenti sulla sospensione del processo.
Nel merito, il ricorso appare fondato.

sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione
specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in
giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di
pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile
la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai
sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae
dall’interpretazione sistematica della disciplina del
processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282
cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di
primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti
in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia
l’autorità della sentenza di primo grado (Cass., Sez.
Un., 19 giugno 2012, n. 10027).
Pertanto, ha errato il Tribunale a disporre, a fronte
della istanza di prosecuzione della parte opponente, il
mantenimento della sospensione necessaria del processo
di opposizione a decreto ingiuntivo, motivandolo con

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Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio

l’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., quando
nella causa pregiudicante era già intervenuta sentenza
di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza della quale il decreto era stato emesso.

dente, ma ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., ove
non avesse inteso riconoscere l’autorità dell’altra decisione: sulla base, cioè, di una valutazione della
plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta
con l’atto di appello abbia fatto emergere».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza impugnata cassata;
che le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa
Corte seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e condanna il Condominio resistente al rimborso
delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che

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Il giudice avrebbe potuto sospendere il processo dipen-

liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per
compensi e 200 per esborsi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 4 ottobre 2013.

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