Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2589 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017), n. 2589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26683/2015 proposto da:
CABITAL DI B.A. E C. S.A.S., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato MARIO
PISTOLESE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA
ACERBIS;
– ricorrente –
contro
CUORFLEX DI R.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 17874/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 10/09/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“La Corte di Cassazione, 2^ Sezione civile, con sentenza 10 settembre 2015, n. 17874, ha così provveduto: “dichiara estinto il giudizio quanto al ricorso principale proposto da Cuorflex di G.R.; accoglie il ricorso incidentale proposto da Impresa Acerbis; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, anche per le spese di questo giudizio”.
Per la revocazione della sentenza di questa Corte Cabital di B.A. e C. s.a.s., già Cabital di C.I. e C. s.a.s., ha proposto ricorso, con atto notificato in data 17 novembre 2015, sulla base di un motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con l’unico mezzo, la ricorrente lamenta omessa pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., per errata percezione di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, tale da aver indotto la Corte a considerare inesistente un fatto positivamente accertato. In particolare, il vizio revocatorio consisterebbe nel fatto che la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per la posizione Cuorflex – Cabital, senza pronuncia in merito alle spese di lite sostenute dalla controricorrente. Questo sarebbe dipeso da una errata percezione dei fatti individuabile nella frase “in questa sede Cabital è rimasta intimata”.
Ad avviso del relatore, sussistono i presupposti per il rinvio della trattazione del ricorso per revocazione alla pubblica udienza.
Dalla sentenza impugnata, infatti, risulta che la Cabital di C.I. & C. è rimasta intimata; laddove dagli atti di causa emerge per tabulas che la Cabital si è costituita con controricorso per mezzo degli Avv. Giovanni De Biasi e Mario Pistoiese e che la stessa ha ricevuto la notifica della rinuncia al ricorso dichiarata da R.G., titolare della ditta Cuorflex, senza aderire alla rinuncia stessa.
La mancata pronuncia sulle spese dipende, pertanto, dall’aver considerato non costituita in giudizio la società Cabital, laddove questa era controricorrente.”
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere rinviato alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..
PQM
La Corte rinvia il ricorso alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017