Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2589 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16921-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO

VENUTI 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ORSOMARSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SPARTICO CAPOCEFALO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2019/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2019 del 2018, dichiarava inammissibile il gravame proposto da P.A., nella qualità di erede di P.E., avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che, a seguito di disposta CTU, rigettava la domanda volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento;

a fondamento del decisum, la Corte territoriale osservava come l’atto di appello difettasse di motivi specifici, in particolare in ordine alla valutazione compiuta in merito al requisito sanitario; la parte ricorrente si limitava a denunciare una sottostima delle patologie accertate, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali le stesse (id est: le patologie) avrebbero avuto una maggiore incidenza ai fini del quadro invalidante;

quanto alle spese, la Corte territoriale liquidava le stesse in base al principio di soccombenza, in mancanza della dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione D.D.I., affidato a due motivi;

l’INPS ha depositato una procura alle liti, senza svolgere alcuna altra attività difensiva;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 93 c.p.c.;

secondo la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe inflitto una condanna alle spese, in totale dispregio della normativa sulla compensazione delle stesse, non trovando la statuizione alcuna giustificazione ” nè da un punto di vista giuridico, nè morale, nè processuale”;

il motivo è inammissibile;

è consolidato l’indirizzo di legittimità per cui: “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte” (ex plurimis, Cass. n. 24502 del 2017);

invero, mentre l’esercizio – da parte del giudice di merito – del potere di disporre la compensazione è stato, nel tempo, sottoposto a un controllo sempre più stringente (dalla formulazione dell’art. 92 c.p.c., alla riforma contenuta nella L. n. 263 del 2005, a quella della L. n. 69 del 2009 sino al D.L. n. 132 del 2014, con l’intervento, in ultimo, della Corte costituzionale per effetto della pronuncia n. 77 del 2018) con conseguente sindacabilità della motivazione posta a base dell’esercizio di quel potere, il mancato esercizio dello stesso non può essere dedotto quale motivo di illegittimità della pronuncia di merito che ha applicato il principio della soccombenza (Cass. n. 22224 del 2014);

nel caso che occupa, l’atto di appello è stato dichiarato inammissibile ed il giudice ha disciplinato le spese in base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.; la statuizione, in ragione dei principi esposti, non è dunque sindacabile;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., u.c. e della L. n. 11 del 2011;

anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

la corte territoriale, quanto alla statuizione sulle spese processuali, ha osservato come l’appellante, soccombente, non avesse “formulato alcuna dichiarazione ai fini dell’esenzione dal pagamento” delle stesse;

parte ricorrente non censura in modo adeguato il decisum, deducendo di aver formulato, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., l’apposita dichiarazione sostitutiva – e tanto meno la trascrive (cfr. Cass. n. 545 del 2015) – ma si dilunga, senza uno specifico riferimento alla decisione, sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 241 del 2017, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del citato art. 152, u.p., come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111 (relativo alla previsione della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio);

è noto che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata ne comporta l’inammissibilità “per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4” (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);

in definitiva, in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza adozione di provvedimento alcuno sulle spese, in mancanza di attività difensiva ad opera dell’INPS.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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