Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2589 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 29/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, e (2) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, entrambi domiciliati in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li

rappresenta e li difende;

– ricoprenti –

contro

la s.p.a. Vincenzo ZUCCHI, con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata (giusta

comunicazione del 2 febbraio 2009) in Roma alla Via Cardinal Del

Duca n. 10 presso lo studio dell’avv. GIONTELLA MARCO che la

rappresenta e difende in forza della procura speciale per notar Luca

Bollini;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 9/24/03 depositata il 18 febbraio 2003 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2009

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Paola ZERMAN

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), per le amministrazioni

ricorrenti, e dall’avv. Marco GIONTELLA, per la società;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.p.a. Vincenzo ZUCCHI il 16 dicembre 2003 (depositato il 5 gennaio 2004), il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che il 5 novembre 1999 il competente Ufficio IVA aveva comunicato a detta società che “non avrebbe dato luogo alla liquidazione” degli interessi (sollecitati dalla medesima con nota del 15 ottobre 1999) sulla somma di L. 1.000.000.000 rimborsata alla stessa con “ordinativo di pagamento” del 22 novembre 1993 a titolo di “sorta capitale IVA scaturente dalla dichiarazione… per l’anno d’imposta 1987 (c.d. rimborso accelerato)” per essere intervenuta la “prescrizione decennale del credito per interessi” -, in forza di un sol motivo, chiedevano di cassare (“con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite”) la sentenza n. 9/24/03 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 18 febbraio 2003) che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (266/33/00) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale aveva accolto l’impugnazione di detto diniego proposta dalla società affermando che “il detto termine decennale di prescrizione fosse da intendersi decorso dalla data di effettivo rimborso (22 novembre 1993)”.

Nel controricorso notificato il 23 gennaio 2004 (depositato il 5 febbraio 2004) la società intimata instava per il rigetto dell’avverso gravame, “con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio”.

Il 24 settembre 2009 la stessa società depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevata e dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero per non avere questo ente (dedotto di aver) preso parte al precedente grado o fase del giudizio nè (allegato e provato) di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; 3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.) ad impugnare.

In proposito, va ricordato che il titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha operato un trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra le quali, l’Agenzia delle Entrate), le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1: per effetto ed in conseguenza di tale trasferimento ciascuna Agenzia è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento divenendo titolare esclusiva degli stessi, e, di conseguenza, unica legittimata processualmente.

Nel caso, dalla decisione qui gravata risulta che l’appello è stato proposto dall'”Agenzia Entrate Ufficio Milano (OMISSIS)” con atto “depositato il 21 giugno 2001”, quindi con ricorso proposto dopo il primo gennaio 2001 detto per cui il processo, in appello, si è svolto esclusivamente tra il contribuente e l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

In base a tanto deve ritenersi verificata (Cass., trib.: 8 luglio 2008 n. 18640; 2 aprile 2007 nn. 8167 – 8169; 30 ottobre 2006 n. 23347; 23 dicembre 2005 n. 28759; 30 dicembre 2004 n. 24245), sia pure per implicito, l’estromissione dal giudizio del dante causa Ministero delle Finanze, di tal che l’unico soggetto attivamente legittimato a proporre ricorso per cassazione è l’Agenzia detta.

2, Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale – ricordato che “il rimborso è stato liquidato il 22 novembre 1993” – ha disatteso l’appello dell’Ufficio dichiarando di condividere il “principio” affermato da questa Corte (“sentenza n. 5915 del 4 novembre 1980”) “secondo il quale la prescrizione non può decorrere se non dopo che gli interessi siano diventati esigibili” in quanto si può avere “la certezza…, sia in ordine all’an, che al quantum,… soltanto con l’atto con cui l’ufficio dispone il rimborso del credito e degli interessi maturati”: di conseguenza, dal detto giorno in cui “il rimborso è stato liquidato” alla “data del 15 ottobre 1999” (“giorno nel quale la società ha sollecitato il pagamento degli interessi”) “la prescrizione eccepita non si era maturata”.

3. Con l’unico motivo del suo ricorso l’Agenzia – ritenendo “assolutamente ingiustificata ed ingiustificabile”, “in linea di diritto”, tale “statuizione” – denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, e dell’art. 2935 c.c.”, nonchè “insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia” osservando che la decisione impugnata, “stravolgendo o in ogni caso ignorando la chiara disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis”, (“assai chiara nella sua enunciazione”, “a norma del quale… gli interessi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione contenente la contestuale domanda di rimborso dell’eccedenza versata”), “ha deliberatamente ancorato ad un parametro totalmente diverso (quello della data di effettivo pagamento del rimborso) la decorrenza del relativo termine prescrizionale”.

La ricorrente aggiunge non potersi “fondatamente” obiettare che “l’esercizio del diritto alla richiesta degli interessi di cui si tratta sarebbe subordinato alla esatta individuazione dell’an e del quantum dei rimborso” perchè “tale argomento… si pone in stridente contrasto con la sopra ricordata lettera della legge, la quale direttamente abilita il contribuente all’esercizio del suddetto diritto già successivamente al decorso di novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione”: “il problema della quantificazione degli interessi”, infatti, secondo l’Agenzia, “non è problema del contribuente, ma del fisco che deve procedervi ove ve ne sia stata tempestiva richiesta” atteso che “il contribuente ben può verificare a posteriori l’esattezza del relativo computo, ma ciò non significa in alcun modo che egli sia impossibilitato a chiedere la corresponsione degli interessi anche prima che di questi sia esplicitata la quantificazione”.

Per l’Agenzia, quindi, “vale… in pieno la regola generale di cui all’art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: e cioè, stando all’art. 38 bis citato, dalla scadenza del termine assegnato agli Uffici IVA per l’esecuzione dei rimborsi (quanto al credito d’imposta) e dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione contenente l’istanza di rimborso (quanto agli interessi)”, con la conseguenza che è “corretta e ineccepibile la conclusione dell’Ufficio finanziario nel senso che, alla data in cui la contribuente ebbe a chiedere per la prima volta la corresponsione degli interessi sull’ottenuto rimborso d’imposta, la prescrizione decennale (in mancanza di qualsivoglia atto interruttivo:… elemento pacifico) era già abbondantemente intervenuta”.

4. La società oppone:

– “la previsione” di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, (“gli interessi decorrono dal novantesimo giorno successivo a quella in cui è stata presentata la dichiarazione”) “non riveste alcuna valenza in ordine all’inizio della decorrenza del termine prescrizionale” perchè “l’unica norma applicabile in tema di decorrenza della prescrizione è l’art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”;

– il “termine di decorrenza fissato dal legislatore per sanzionare l’inerzia degli uffici finanziari, nelle pratiche di rimborso” è “slegato del tutto dal diritto di ottenere il rimborso …. che non si acquisisce nè con la presentazione della dichiarazione, nè decorsi 90 giorni dalla presentazione”: “la dichiarazione IVA, quale dichiarazione di scienza, costituisce, quindi, il momento genetico del procedimento amministrativo finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge stabilite per la legittimità del credito da essa emergente”; “la richiesta di rimborso di credito emergente dalla dichiarazione”, pertanto, “può… essere definita come un’ aspettativa e non come un diritto” perchè il “diritto di ottenere il rimborso dell’imposta.. sorge solo quando l’Amministrazione… avrà concluso il procedimento… con l’emanazione di un provvedimento di riconoscimento del credito” e “solo da quel momento inizieranno a decorrere i termini di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.”;

– “se fosse vero quanto sostenuto nel ricorso erariale, l’Amministrazione dopo 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione non avrebbe più poteri di accertamento” mentre nel caso “l’Ufficio… richiese… la documentazione necessaria per verificare l’esistenza del diritto di credito” ben “cinque anni dopo la presentazione della dichiarazione”;

– “fino a quando non venga emanato il provvedimento di rimborso del credito d’imposta il contribuente non può sapere se l’Ufficio provvederà alla corresponsione dei relativi interessi” per cui “sarebbe… illogico ed irragionevole far decorrere il termine di prescrizione del diritto al rimborso degli interessi anteriormente all’emanazione dell’ordine di pagamento dell’Amministrazione”.

La società aggiunge che – potendo (a) la prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., essere interrotta “dal riconoscimento del diritto” e (b) tale riconoscimento essere rappresentato “non solo da una dichiarazione esplicita, ma da qualsiasi fatto che implichi comunque l’ammissione dell’esistenza del diritto” – “nel caso… la prescrizione è stata ben tre volte interrotta” perchè (1) “gli eventi interruttivi della prescrizione del rapporto tributario principale (il credito capitale) estendono i loro effetti anche all’obbligazione accessoria degli interessi” e (2) “l’emissione dell’ordinativo di pagamento, qualificandosi come riconoscimento… di un diritto del contribuente al rimborso, interviene ad interrompere la prescrizione sia relativamente all’obbligazione principale (credito capitale) sia relativamente all’obbligazione accessoria (interessi)”.

5. Il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto perchè fondato.

A. Per il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, art. 1, comma 16, convertito con modificazioni in L. 6 febbraio 1992, n. 66, “gli interessi di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, come modificato dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.”.

A.1. In ordine a tale disposizione, invero, questa sezione (Cass., trib., 3 gennaio 2005 n. 66, invocata dalla società nella memoria depositata, in una con la successiva, conforme, 29 aprile 2009 n. 10033) – dopo aver ribadito (richiamando “S.U., n. 15808/2003; Cass. nn. 10738/1994, 4755/1984, 935/1984”) che “gli interessi moratori sulle eccedenze di versamento dell’IVA” costituiscono “obbligazione accessoria ed autonoma rispetto a quella per il pagamento della sorte capitale” – ha statuito:

(1) che “la prescrizione decennale del diritto agli interessi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento dell’IVA deve… farsi decorrere, secondo la specifica disposizione di legge menzionata…, dal giorno in cui gl’interessi medesimi divengono esigibili ed il relativo diritto può essere fatto valere” e (2) che “tale giorno non coincide con quello in cui gl’interessi iniziano a maturare” perchè “il credito inerente agli interessi maturati non si ritiene esigibile e quindi non può essere fatto valere (art. 2935 cit.) fino a che non sia divenuto definitivo l’accertamento del rimborso cui esso accede (Cass. nn. 16123/2004, 10605/2003)”, ovverosia o “fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla condictio indebiti (Cass. n. 23/1991)” oppure “fino alla definizione, operata dall’ufficio ed accettata dalla parte (Cass. n. 3717/1984), della somma dovuta a rimborso”, atteso che “prima di tale momento” non è “certo… se ed in quale misura gli interessi siano dovuti (Cass. nn. 1958/1988, 4755/1984)”.

A.2 L’ultima proposizione, relativa all’incertezza in ordine al “se” ed alla “misura” degli interessi dovuti sino al “momento” detto, decisiva al fine di stabilire quando (ai sensi dell’art. 2935 c.c.) il diritto relativo “può essere fatto valere”, non è condivisibile perchè:

– il “se” discende unicamente dalla accessorietà del debito degli interessi rispetto a quello principale ed afferisce alla sussistenza del diritto (tenuto conto che anche un diritto incerto perchè contestato è soggetto a prescrizione, decorrente comunque dal suo sorgere e non già dal suo accertamento, tanto che il debitore ben può eccepire l’eventuale prescrizione compiuta prima della, proposizione della domanda giudiziale tesa al riconoscimento di quel diritto) e non già alla sua azionabilità, cioè alla possibilità giuridica di farlo valere: si rivela, quindi, del tutto infondato l’assunto della società secondo cui “fino a quando non venga emanato il provvedimento di rimborso del credito dr imposta il contribuente non può sapere se l’Ufficio provvederà alla corresponsione dei relativi interessi” atteso che siffatta situazione è comune a qualsiasi creditore perchè nessun creditore sa, prima dell’effettivo adempimento, se il suo debitore onorerà il debito; tale situazione, però, non impedisce di certo il decorso della prescrizione essendo finalità propria di tale istituto circoscrivere, in un lasso di tempo predeterminato, l’esercizio del potere del creditore stesso di agire nei confronti del soggetto cui si attribuisce la qualità di debitore inadempiente;

– la “misura” degli interessi concretamente dovuti trova nel “momento” indicato nella decisione in commento (in particolare, nel “tempo” della “definizione, operata dall’ufficio ed accettata dalla parte (Cass. n. 3717/1984), della somma dovuta a rimborso”) unicamente il suo (quand’anche necessario) parametro di riferimento temporale quantitativo (indispensabile, peraltro, solo in fase propriamente satisfattiva essendo, come noto, consentito, in via di cognizione, richiedere la condanna del debitore inadempiente alla corresponsione anche degli interessi maturandi, cioè degli interessi successivi alla proposizione della domanda (non ancora maturati) e sino all'”effettivo soddisfo”, quindi posteriori anche alla sentenza definitiva di condanna se questa precede il “soddisfo”: consegue che neppure la (determinazione e/o determinabilità della) misura degli interessi dovuti influisce sulla azionabilità del relativo diritto.

Si consideri, in proposito, (a) che la possibilità, comunemente riconosciuta, al creditore di agire in giudizio per il pagamento non solo della sorta capitale ma anche degli accessori (quindi pure degli interessi), sia anteriori (quando dovuti in virtù delle norme che regola la mora debendi) che posteriori alla domanda giudiziale, evidenzia, senza ombra dubbio, la sussistenza anche della concreta possibilità giuridica di agire per il pagamento degli interessi prima ed a prescindere dall’effettiva “definizione” (convenzionale e/o giudiziaria) della somma dovuta a titolo di sorta capitale (nella specie, a titolo di rimborso dell’eccedenza di imposta), e (b) che, di norma, giusta l’art. 1194 c.c., comma 1, “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.

A.3. La forza di tali principi, intuitivamente, vale solo per dimostrare l’inesistenza, in diritto, di qualsivoglia impedimento giuridico (quale considerato idoneo dall’art. 2935 c.c.) a far valere, in sede cognitiva – impugnando, quanto al processo tributario, l’esito, anche di silenzio rigetto, della domanda pur di quella formulata, come consentito, in sede di dichiarazione, annuale e/o periodica, una volta scaduto lo spatium deliberandi concesso dalle norme all’amministrazione finanziaria per vagliare la richiesta e per liquidare ex officio il dovuto riconosciuto spettante – il credito (accessorio) degli interessi anche prima (a) del riconoscimento formale del credito principale e, soprattutto, (b) dell’estinzione (con il pagamento), del credito principale cui accede quello accessorio, non già per contrastare o disconoscere il principio (reiterato ancora nella decisione 27 agosto 2007 n. 18119 di questa sezione) secondo cui “in tema di ritardato rimborso dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria, le leggi tributarie, a differenza di quelle civilistiche, non contengono regole espresse sulla imputazione, al capitale o agli interessi, del rimborso parziale eseguito dall’Amministrazione debitrice. Infatti, la materia, che è oggetto di una speciale e minuziosa disciplina, incomparabile incompatibile con quella civilistica, è stata apprestata dal legislatore in considerazione di esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell’imposta e a quelle degli uffici preposti allo svolgimento di complessi procedimenti restitutori; e il potere di accertare e liquidare la somma da restituire al contribuente è attribuito, in ragione della diversa natura dell’obbligazione tributaria, esclusivamente all’Amministrazione fiscale, senza che vi sia alcuna possibilità d’intervento del creditore” (cfr., Cass. civ. sentt. nn. 10653 del 2001, e 4767 del 2004)”.

A.4. A conferma, poi, della ritenuta decorrenza (per la sua azionabilità sin da allora) del termine di prescrizione degli interessi già dal giorno del sorgere del relativo diritto, indipendentemente dalla “definizione” (convenzionale e/o giudiziaria) della somma dovuta a titolo di sorta capitale, va evidenziata l’irrazionalità dell’effetto, necessariamente discendente dall’adozione della tesi opposta, per il quale, in stretta derivazione logica, il termine di prescrizione del diritto alla corresponsione degli interessi in questione dovrebbe, in estrema ipotesi, (1) decorrere dal giorno di estinzione per prescrizione del credito principale, essendo il debitore certamente vincolato sino a tal giorno all’adempimento (non paralizzabile con la corrispondente eccezione) ed essendo possibile, sino a tal momento, quella “definizione” dal cui verificarsi si afferma doversi iniziare a calcolare la decorrenza del termine di prescrizione del debito per gli interessi, e (2) cominciare a decorrere anche oltre il termine di prescrizione del credito principale ove il debitore compulsato per il pagamento del (solo) credito principale oltre il termine di prescrizione del credito stesso non eccepisca l’intervenuto effetto estintivo determinato dall’inutile decorso del tempo all’uopo fissato dalla legge e, quindi, quella “definizione” sia frutto di una domanda (limitata, beninteso, al solo credito capitale, valendo, altrimenti, anche per quello degli interessi la necessità che il debitore sollevi l’afferente eccezione di prescrizione) proposta oltre il termine di prescrizione dell’autonoma obbligazione concernente gli interessi legali.

A.5. In definitiva, va confermato l’indirizzo di questa sezione (Cass., trib.: 9 febbraio 2007 n. 2945, da cui gli excerpta, che richiama “Cass. 2945/07, 15222/04 e 10738/94”, nonchè: 12 dicembre 2008 n. 29229 e 5 settembre 2008 n. 22460, quest’ultima adottata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.) per il quale (tenuto conto che “l’obbligazione del Fisco per gli interessi scaturenti dal tardivo adempimento del credito da rimborso, vantato dal contribuente per il pagamento di somme dallo stesso non dovute o versate in eccesso, costituisce una obbligazione pecuniaria autonoma rispetto all’obbligazione riguardante il capitale, onde le vicende dell’una sono autonome e distinte rispetto a quelle dell’altra”), come esposto nella (più recente) sentenza n. 7180 depositata il 2 5 marzo 2009, “la prescrizione decennale del diritto agli interessi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento dell’IVA deve… farsi decorrere dal giorno in cui gl’interessi medesimi divengono esigibili ed il relativo diritto può essere fatto valere e cioè”:

(a) in ipotesi di “rimborso” ordinario (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1), “dal giorno in cui il credito del contribuente evidenziato nella dichiarazione annuale I.V.A. si consolida” (“momento coincidente con il decorso di due anni senza che l’A.F. abbia notificalo alcun avviso di rettifica o di accertamento e gli stessi divengono esigibili dopo tre mesi da tale data ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 90 del 1990, ed applicabile” (anche) “nella specie trattandosi di credito relativo all’anno d’imposta 1987, per cui la prescrizione dovrebbe decorrere dal compimento del ventisettesimo mese”);

(b) in ipotesi (quale quello di specie) di “rimborso c.d. accelerato” (stesso art. 38 bis, comma 2), se “siano state adempiute tutte le formalità previste da tale norma”, dal “novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale e i relativi interessi de corrono da tale data”, cioè dal giorno in cui il relativo “credito diviene esigibile”.

A.6. L’evidenziata autonomia dell’obbligazione (accessoria) degli interessi rispetto a quella (principale) avente ad oggetto la c.d. sorta capitale esclude, per effetto della sua natura, qualsiasi possibilità di considerare idonei ad interrompere la prescrizione della prima, atti aventi ad oggetto solo l’obbligazione principale: “l’unitaria natura del credito (nel senso che gli accessori sono componenti del credito complessivo)”, infatti (Cass., lav., 8 agosto 2006 n. 17948, in fattispecie nella quale il giudice del merito aveva dichiarato “estinto per prescrizione il diritto… a percepire… accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico…”), “non esclude l’autonoma azionabilità delle parti che lo compongono (v. Cass. n. 12776 del 2004 e successive conformi;in senso contrario, Cass. 18485 del 2005)”.

Parimenti ed infine, l’estinzione della sola obbligazione principale, non accompagnata dalla (almeno promessa futura) corresponsione degli accessori afferenti la stessa, non contiene nessuna, neppure implicita, (manifestazione di) volontà del debitore di riconoscere (la debenza anche di) detti accessori e, pertanto, non è idonea a produrre nessun effetto interruttivo del corso della prescrizione di tali accessori.

B. In dipendenza di tal principio (a) la sentenza impugnata deve essere cassata perchè ha applicato la erronea contraria regula iuris e (b) la causa, siccome non necessitante di nessun accertamento fattuale, deve essere decisa nel merito da questa Corte in forza dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso di primo grado, della società contribuente.

6. Le difformità interpretative evidenziate nelle osservazioni che precedono consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie il ricorso dell’Agenzia; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della società; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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