Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2589 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2589 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso 23200-2012 proposto da:
FRANCIA

ALESSANDRO

C.F.

FRNLSN67B05L750Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. A. SARTORIO
60, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO BORRI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4042

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134 presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in

Data pubblicazione: 02/02/2018

atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1392/2011 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/01/2012 R.G.N.

1824/2010.

R.G. n. 23200/2012

RILEVATO

che con sentenza in data 19 gennaio 2012 la Corte di Appello di Torino ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso
proposto da Alessandro Francia nei confronti di Poste Italiane Spa volto a
far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in

comma 1-bis del d. Igs. n. 368 del 2001, ai quattro contratti intercorsi tra le
parti tra il 20 giugno 2007 ed il 31 maggio 2008;
che avverso tale sentenza Alessandro Francia ha proposto ricorso affidato a
tre motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso, illustrato da
memoria;
che parte ricorrente ha depositato rinuncia, accettata dalla controparte;

CONSIDERATO

che a seguito della dichiarazione di rinuncia della ricorrente, a mente degli
artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo;
che, in ordine alle spese, essendovi adesione della controparte, non occorre
pronunciarsi,

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Cerbo

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Pr2-cc.(
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cogrE SUPREMI);
IV Sezione

CASSAZIOtlit-;°-,–

ragione dell’illegittima apposizione del termine apposto, ai sensi dell’art. 2

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