Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25889 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3989/2014 proposto da:

D.P.R., ((OMISSIS)), D.P.M. ((OMISSIS)),

N.M.R. ((OMISSIS)), in qualità di eredi legittimi di

D.P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO

33, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VISONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FABIO VERILE;

– ricorrenti –

contro

MARITALIA S.r.l., (p.iva (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo Studio GREZ, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI FOLLIERI, ENRICO FOLLIERI;

– controricorrente –

e contro

ANAS – ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1308/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che i signori N.M.R. e D.P.M. e R., in qualità di eredi del sig. D.P.G., hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bari che, riformando la sentenza del tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal loro dante causa avverso la società Maritalia s.r.l. in ragione dei difetti di costruzione dell’immobile dal medesimo acquistato, sito in (OMISSIS) e facente parte del complesso residenziale denominato “Maritalia”;

che la corte distrettuale, in accoglimento dell’appello proposto dalla società Maritalia s.r.l. e nel contraddittorio dell’ANAS, chiamato in causa in primo grado dalla stessa Maritalia s.r.l., ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dell’attore dalla garanzia per vizi ex art. 1669 c.c., non condividendo l’assunto del primo giudice secondo cui il relativo termine sarebbe decorso dal momento in cui era stata depositata la relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo (14 marzo 2000);

che al contrario, secondo la corte barese, l’attore doveva ritenersi a conoscenza della gravità dei vizi dell’immobile (relativi all’inefficiente regimazione della acque meteoriche) e della loro riconducibilità alla società costruttrice già nel 1996, anno in cui si era verificato un evento alluvionale analogo a quello verificatosi nel luglio 1999, ed aveva dato mandato ad un tecnico di fiducia di effettuare le dovute indagini;

che la Maritalia s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre l’ANAS non ha spiegato attività difensiva in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 giugno 2017, per la quale tanto i ricorrenti quanto la società contro ricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e il vizio di motivazione della statuizione di accoglimento dell’eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1669 c.c., sollevata dalla società convenuta;

che, secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe posto a fondamento del proprio ragionamento decisorio un presupposto erroneo, vale a dire che l’evento alluvionale del 1996 si fosse verificato dopo l’acquisto dell’immobile da parte di D.P.G., il quale in tale occasione avrebbe incaricato l’arch. D.L. di eseguire i dovuti accertamenti;

che, al contrario, D.P.G. aveva acquistato l’immobile il 23 dicembre 1996 (mentre le copiose precipitazioni che aveva causato il primo evento alluvionale risalivano al precedente mese di settembre) e non aveva dato alcun mandato ad alcun professionista prima dell’evento del 1999;

che, inoltre, la circostanza che la società, in seguito a tale evento, abbia predisposto alcuni rimedi, poi rivelatesi del tutto inidonei a prevenire eventi dello stesso tipo, avrebbe dovuto essere valutata a favore dell’attore e non a suo sfavore, in quanto testimoniano la fiducia del D.P. che l’immobile acquistato fosse immune da vizi o che comunque questi fossero già stati prontamente eliminati; cosicchè nessuna conoscenza certa della gravità dei vizi poteva essere posseduta dall’attore prima degli eventi del ‘99 e degli accertamenti che solo allora erano stati richiesti al suo tecnico di fiducia;

che il motivo è inammissibile, perchè, da un alto, la denuncia di violazione di legge non attinge alcuna affermazione in diritto della sentenza gravata contrastante con il disposto dell’art. 1669 c.c., bensì il giudizio di fatto che il committente aveva raggiunto la conoscenza dei vizi già nel 1996; d’altro lato, la denuncia di vizio motivazionale non è formulata in conformità al paradigma fissato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile nel presente procedimento in ragione della data di deposito della sentenza gravata (17.10.13);

che infatti con il mezzo di ricorso in esame non si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ma si lamenta, per un verso, un vizio argomentativo (non censurabile con il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5) e, per altro verso, un errore di natura revocatoria, addebitandosi alla sentenza di basarsi sulla supposizione della verità di fatti (che l’attore fosse già proprietario dell’immobile al momento dell’allagamento del 1996 e, in tale veste, avesse incaricato l’arch. D.L. di verificare lo stato dei luoghi) assunti come veri, incontrastabilmente esclusi dagli atti e che non costituirono punto controverso su cui la sentenza si sia pronunciata;

che con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia contro la Maritalia s.r.l. che contro l’ANAS;

che infatti, secondo i ricorrenti, esclusa l’applicabilità della speciale disciplina di cui all’art. 1669 c.c., residuerebbe l’applicabilità della disciplina generale dell’illecito aquiliano, in relazione alla quale la prova della colpa della Maritalia s.r.l. sarebbe stata comunque acquisita agli atti;

che il secondo motivo è inammissibile, perchè non indica dove la domanda ex art. 2043 c.c., su cui la corte barese avrebbe omesso di pronunciarsi, sia stata proposta in primo grado e riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente Mariltalia s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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