Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25889 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 23/09/2021), n.25889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15832-2020 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PANZINI MARCELLO;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE IN

1ERN AZIONALE;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 716/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 16/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.D., cittadino del Mali, ricorre con unico motivo avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle protezioni internazionali maggiori e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

Nel racconto reso in fase amministrativa il richiedente aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per dissidi insorti con il suo datore di lavoro.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c..

2. Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 3 D.Lgs. n. 251 del 2007, mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sul mancato riconoscimento della protezione internazionale maggiore, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente contesta il giudizio di scarsa credibilità del racconto formulato dal tribunale e la ritenuta insussistenza nella narrata vicenda e nella condizione del Paese di origine dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

Il motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità per genericità.

Il giudizio sulla credibilità è integrativo di accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa (Cass. n. 13578 del 02/07/2020).

Il tribunale ha escluso la credibilità del racconto, nei termini sopra indicati, ritenuto il narrato ricco di imprecisioni e comunque estremamente vago e generico e quindi per un giudizio che, componendo gli esiti delle dichiarazioni rese con congrue valutazioni, si sottrae al sindacato di questa Corte sotto il profilo del “fatto omesso”-vizio che manca, in ricorso, di essere poi dedotto nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. SU n. 8053 del 07/04/2014)-, oltre che della motivazione mancante attesa la presenza della stessa, nei termini indicati, tale da consentire un controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio e da attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (vd. Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 13248 del 30/06/2020).

Nel resto il motivo è generico ed assertivo quanto al contestato giudizio di insussistenza dei presupposti integrativi della protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) (Cass. n. 4037 del 18/02/2020) e del diritto a quella umanitaria (Cass. n. 13573 del 02/07/2020) contenendo lo stesso pressoché, esclusivamente, astratte enunciazioni giuridiche ed affermazioni di principio, senza confrontarsi con le singole rationes deadendi dell’impugnata pronuncia.

Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis,.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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