Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25889 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25889 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Puddinu Francesco

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Cagliari
n. 42/11/1 depositata il 25/2/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia attiene la definizione automatica, ai sensi dell’art. 3 del d.l.

40/2010. della controversia promossa dal Puddinu avverso l’avviso di rettifica IVA n
806301. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo goeceglimente

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

9333/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/11/2013

l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

10/10/2013 per

l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume l’Agenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 bis del d.l.
25/3/2010, n. 40, conv. in L. 22/5/2010 n. 73, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art.
62 del d.lgs. 546/92, laddove la CTC ha ritenuto che la controversia fosse definibile auto-

maticamente, nonostante che l’Amministrazione non fosse rimaste totalmente soccombente
in entrambi i gradi.
La censura è infondata. In tema di condono fiscale, l’art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo
2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede la
automatica definizione delle controversie

per le quali risulti soccombente l’Ammini-

strazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.
Dagli atti risulta che la sentenza della Commissione tributaria di I grado n. 443/1998 accolse il ricorso del contribuente per quanto riguarda l’accertamento di cui al punto 1
dell’avviso di rettifica; e che la Commissione di II grado di Sassari , con sentenza n.
6887/1991, rigettò l’appello dell’Ufficio. Orbene la circostanza che la sentenza della Commissione di II grado di Sassari avesse esaminato e ritenuto infondate le ragioni
dell’Amministrazione per motivi già presi in considerazione dalla sentenza di I grado, comporta che sul punto, oggetto della controversia pendente davanti alla CTC,
l’Amministrazione sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.
A riguardo va ulteriormente osservato che l’art. 29 comma 16-decies del d.l. 29/12/2011,
n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per i giudizi pendenti
dinanzi alla Commissione tributaria Centrale, con riferimento all’art. 3, comma 2-bis, lettera a), dispone: “la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento
alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni
previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della contro-, é
versia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione “.

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