Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25888 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2870/2014 proposto da:

L.L., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LAURA GAUDENI;

– ricorrente –

contro

P.G., ((OMISSIS)), titolare dell’omonima DITTA

P.G. (p.iva (OMISSIS)), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BACALINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che la signora L.L. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Ancona che, riformando la sentenza del tribunale di Fermo, ha rigettato la domanda di risarcimento danni da lei proposta avverso la ditta P.G., in ragione dei vizi riscontrati nei lavori di pavimentazione di un immobile di sua proprietà;

che la corte distrettuale, accogliendo il gravame proposto dal sig. P.G., dopo aver confermato la riconducibilità della fattispecie all’art. 1669 c.c., ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che non si potesse ritenere provato l’elemento del nesso di causalità tra le opere eseguite dall’impresa e ultimate nel maggio ‘98 e le fessurazioni verificatesi a partire dalla fine del 2002;

che, secondo il giudice di secondo grado, il riferimento operato dal c.t.u. al carattere concausale della mancata posa in opera dei giunti di dilatazione da parte dell’impresa non sarebbe stato sufficiente a sostenere un’affermazione di responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, essendo tali fessurazioni, secondo il consulente d’ufficio, assai più probabilmente riconducibili ad un leggero cedimento strutturale dell’edificio, dovuto a movimenti di assestamento, anche in considerazione del fatto del suo carattere vetusto e delle sopraelevazioni in cemento armato realizzate in tempi recenti;

che la ditta P. ha resistito con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 20 giugno 2017, per la quale non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e delle regole tecniche del settore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando la responsabilità dell’appaltatore (ancorchè dalla c.t.u. emergesse che l’imperizia di costui nella posa dei giunti avesse recato un apporto concausale al verificarsi delle fessurazioni de quibus) sul presupposto che competesse alla committente provare l’imputabilità delle fessurazioni all’opera dell’appaltatore, e non, invece, a quest’ultumo provare di essere esente da colpa;

che, secondo la ricorrente, i movimenti di assestamento dei fabbricati sono eventi frequenti e prevedibili, cosicchè l’appaltatore avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti tecnici idonei a scongiurare la verificazione di danni quali quelli per cui è causa;

che ancora, secondo quanto argomentato nel mezzo di gravame, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, poichè nessuno degli ambienti aveva una superficie superiore ai 60 metri quadri, anche la posa dei giunti a regola d’arte (vale a dire ogni 60 metri quadri di pavimentazione) non avrebbe impedito la verificazione dell’evento dannoso;

che infatti, si deduce nel ricorso, la suddetta argomentazione della sentenza gravata urterebbe con le regole dell’arte, che prevedono l’applicazione dei giunti ogni 20 metri quadri e sempre in corrispondenza dei varchi delle porte, mentre l’impresa avrebbe realizzato un massetto continuo lungo tutto l’appartamento (fatta eccezione per il bagno), per una superficie complessiva di metri 115;

che quindi in definitiva, secondo la ricorrente, la corte marchigiana avrebbe errato nel non rilevare che, ove i giunti fossero stati posizionati correttamente, le fessurazioni non si sarebbero verificate;

che il motivo va disatteso, perchè, sotto la rubrica intitolata alla violazione e falsa applicazione di legge, mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto operato dalla corte di merito;

che la corte d’appello, infatti, ha escluso la responsabilità dell’appaltatore non sulla base di un giudizio di insufficienza della prova della relativa responsabilità, bensì sulla base di un positivo giudizio di esclusione di qualunque concorso causale della sua opera nella verificazione di fessurazioni nel pavimento;

che dette fessurazioni sono state collegate dalla corte territoriale esclusivamente al verificarsi di cedimenti differenziati della struttura della costruzione, sulla base del giudizio di fatto che, nella specie, non era necessario realizzare giunti di frazionamento nella stesura del massetto;

che detto giudizio di fatto (motivato con la duplice considerazione che il massetto risultava steso separatamente nelle varie stanze, giacchè era stato posto in opera senza la rimozione dei tramezzi interni dell’appartamento, e che per la relativa realizzazione erano stati utilizzati materiali ceramici con caratteristiche di indeformabilità) non è stato censurato dal ricorrente con l’unico mezzo con il quale esso sarebbe stato censurabile in sede di legittimità, ossia il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo attualmente vigente (e già applicabile nel presente procedimento avendo l’impugnazione ad oggetto una sentenza depositata nel dicembre 2012);

che con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 132 c.p.c.;

che, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata affermerebbe in maniera del tutto apodittica l’insussistenza di corrispondenza tra il quadro fessurativo e le zone di allettamento degli impianti, ignorando le osservazioni del consulente di parte della odierna ricorrente, il quale aveva invece constatato tale corrispondenza attraverso l’uso di un rilevatore di metalli, congiunto all’esame del progetto dell’impianto;

che detta corrispondenza costituirebbe un fatto decisivo, in quanto sintomatico di un ulteriore profilo di imperizia da parte dell’impresa P.;

che il motivo va disatteso perchè la motivazione della sentenza gravata non può giudicarsi meramente apparente;

che, infatti, la doglianza prospettata dal ricorrente in ordine all’omessa considerazione dei rilievi svolti dal consulente di parte dell’attrice sulla prossimità tra i fenomeni fessurativi e la presenza di tubazioni installate del massetto, potrebbe astrattamente configurare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non il vizio, dedotto col mezzo di gravame in esame, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che, in ogni caso, la doglianza non potrebbe trovare accoglimento nemmeno riqualificando la rubrica del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il fatto che costituisce oggetto delle considerazioni del tecnico di parte della sig.ra L. ha formato oggetto di esame nella sentenza gravata, laddove la stessa riporta il giudizio del c.t.u. secondo cui “le rotture di piastrelle del pavimento non si trovano in corrispondenza delle tubazioni o canalizzazioni annegate del massetto”;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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