Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25888 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/09/2021), n.25888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10868-2020 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIAFARDINI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI

ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 2513/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 28/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona del 28 febbraio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente K.R. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed era stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità del decreto ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria o apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee, contraddittorie ed illogiche per giustificare il rigetto del gravame.

Il motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato risulta essere diffusamente motivato

con riguardo alle diverse forme di protezione internazionale domandate: come è noto, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Il decreto non evidenzia alcuna di tali gravi carenze motivazionali.

2. – Il secondo mezzo oppone violazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, 2 e 3 CEDU, nonché difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi.

Il motivo replica in parte le censure svolte col primo mezzo: esso si rivela inammissibile in quanto cumula in modo confuso più profili di doglianza. Infatti, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).

La deduzione (svolta a pag. 5 del ricorso) – per cui la decisione, a fronte della ritenuta non credibilità del richiedente, avrebbe mancato di evidenziare, in concreto, quali sarebbero stati “i fatti non credibili narrati ed i motivi di tale assunto” – è peraltro sconfessata dalle articolate considerazioni svolte a pagg. 5 s. del decreto impugnato.

3. – Quest’ultimo rilievo dà ragione dell’infondatezza del terzo motivo, con cui si oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere il Tribunale applicato e il principio dell’onere probatorio attenuato né valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dai richiamati articoli.

4. – Il quarto mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, come meglio definita nella sentenza della Corte di giuditizia C-465/07”.

Il motivo è infondato.

Sostiene il ricorrente che ai fini del rigetto della domandata forma di protezione non sia sufficiente affermare l’assenza di conflitti nel paese di provenienza sulla base di generiche fonti internazionali, dovendo il giudice del merito dar conto di elementi certi che provino che lo straniero non corre alcun tipo di pericolo facendo ritorno in patria.

Per contro, il Tribunale, richiamando il rapporto Country Polig and Information Note relativo al Bangladesh del gennaio 2018, ha negato l’esistenza di un conflitto in atto in quel paese, precisando che il numero di persone che sono interessate alla violenza politica rimane basso in proporzione al numero dei membri dei maggiori partiti: con ciò ha negato l’esistenza della condizione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (pag. 4 del decreto): è poi appena il caso di ricordare che l’accertamento della situazione di “violena indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” che sia causa, per il richiedente, di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105).

5. – Col quinto motivo l’istante censura il decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: lamenta che il giudice dell’impugnazione non abbia riconosciuto i motivi umanitari che consentivano la concessione della protezione di cui alla richiamata norma.

Il ricorrente depreca le condizioni socio-economiche e sanitarie del paese di origine; aggiunge di aver sempre svolto nel nostro paese una regolare attività lavorativa.

Nondimeno, la situazione di vulnerabilità che dà titolo alla protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione).

6. – Il ricorso è respinto.

7. – Non è luogo a statuizione in punto di spese.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

 

 

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