Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25887 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3101-2014 proposto da:

IMMOBILIARE FLAGIELLO S.r.l., (p.iva (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PLATONE, 21, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA STEFANELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIETRO PIROZZI;

– ricorrente –

contro

A.R., ((OMISSIS)), I.L. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO PANICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3878/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

– che la società Immobiliare Flagiello s.r.l. ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Napoli che, riformando solo in parte la sentenza del tribunale partenopeo, l’ha condannata a restituire al sig. I.L. alcuni titoli cambiari da quest’ultimo girati alla società quale saldo del prezzo della compravendita stipulata tra la società ricorrente e la moglie del girante, sig.ra A.R. o, nel caso di mancata restituzione di tali effetti cambiari entro trenta giorni dal deposito della sentenza, a corrispondere al signor I. il relativo controvalore in denaro, pari ad Euro 67.139; (Lire 130.000.000);

che i signori I.L. e A.R. si sono costituiti con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 giugno 2017, per la quale il Procuratore Generale ha depositato una memoria;

che in prossimità dell’udienza il procuratore della ricorrente Immobiliare Flagiello s.r.l. ha depositato nella cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso, a spese integralmente compensate tra le parti, da lui sottoscritto e recante in calce l’accettazione sottoscritta dal procuratore dei contro ricorrenti;

che, provenendo la rinuncia e l’accettazione dai procuratori delle parti muniti dei necessari poteri, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

che, poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);

che non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione dei contro ricorrenti alla rinuncia.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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