Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25887 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 16/11/2020), n.25887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21706/2017 R.G. proposto da:

V.G., rappresentato e difeso da sè medesimo nonchè

dall’Avv. Antonino Piro, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Alessandria, n. 128-130;

– ricorrente –

contro

Va.Ol., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Verona

Goldstein, e Daniele Costi, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, vicolo dei Granari, n. 10/a;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566 della Corte d’appello di Milano depositata

il 10 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

In data 12 marzo 2013, Va.Ol. notificava un atto di precetto al coniuge separato V.G., intimandogli il pagamento di Euro 150.033,25 a titolo di mantenimento dei tre figli. La sentenza definitiva di separazione aveva, infatti, sancito a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di Euro 1.300 mensili, somma che la Va. affermava non esserle stata corrisposta dal (OMISSIS).

Il V. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo, in particolare, che dopo la sentenza di separazione i figli avevano vissuto con lui e che quest’ultimi e la moglie avevano comunque goduto di ulteriori somme che l’opponente aveva depositato sul conto corrente della Va.. L’opponente eccepiva, inoltre, la prescrizione dei ratei maturati anteriormente al febbraio 2008, la carenza di legittimazione della Va. per la quota di un terzo della somma richiesta in relazione al figlio maggiorenne ( D.) ed infine la compensazione con forme di mantenimento diverse erogate ai figli nel corso degli anni.

Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l’opposizione a precetto, ritenendo prescritti i ratei maturati sino a febbraio 2008 e dovuti quelli successivi, per un importo complessivo di Euro 75.503,40.

Il V. appellava la decisione, riproponendo i motivi relativi alla carenza di legittimazione attiva della Va. e alla compensazione dei controcrediti.

La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, confermando la decisione impugnata, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Avverso tale decisione V.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Va.Ol. ha resistito con controricorso ed ha depositato successive memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 febbraio 2017 e non risulta essere stata notificata. Pertanto, poichè la causa in primo grado è iniziata nel 2013, trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura di sei mesi introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 ord. giud. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01).

In considerazione di ciò, il termine per proporre il presente ricorso è scaduto il 10 agosto 2017, in applicazione del principio secondo cui per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum; nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013, Rv. 628576-01).

Ed invece, il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 11 settembre 2017, quindi oltre lo spirare del predetto termine.

Peraltro, il ricorso sarebbe risultato tardivo (di un giorno) anche se si fosse (erroneamente) ritenuta applicabile la sospensione feriale al termine per proporre il ricorso ex art. 327 c.p.c..

Tale causa di inammissibilità è assorbente di ogni altro profilo. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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