Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25887 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12466-2013 proposto da:

D.E.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 327, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI SIMONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA MAURO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

BANCA DI CREDITO COOPIRATIVO DI MONTERENZIO;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.E.L. accettò con beneficio di inventario l’eredità del padre D.E.R., deceduto a (OMISSIS) senza lasciare testamento ed a seguito di rinunzia all’eredità da parte degli altri eredi legittimi.

Dopo la redazione dell’inventario, essa trasmise ai creditori l’invito a formulare le rispettive dichiarazioni di credito, facendosi successivamente autorizzare dal Tribunale di Bologna alle alienazioni necessarie per la liquidazione delle attività; tale ultimo incombente si rivelò particolarmente difficoltoso, poichè nell’asse ereditario erano compresi cespiti immobiliari gravati da ipoteche ed il cui valore appariva difficilmente stimabile.

Nel contesto della procedura, la Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio, affermatasi creditore del de cuius, chiese al tribunale la fissazione di un termine per la liquidazione delle attività; con ordinanza del 22.9.2009 il Tribunale di Bologna assegnò un termine di dodici mesi per la liquidazione e di tre mesi per la formazione dello stato di graduazione, termini successivamente prorogati – su istanza dell’erede ed in ragione delle richiamate difficoltà – sino al 30.4.2011.

Una successiva istanza di proroga venne poi respinta dal Tribunale in composizione monocratica; il reclamo della D.E. fu rigettato dal collegio poichè l’istanza di proroga risultava presentata dopo la perenzione del termine già concesso.

Avverso l’ordinanza di rigetto D.E.L. ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato ad un solo motivo.

La società intimata non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente invoca una precedente statuizione delle Sezioni Unite (sent. n. 1521/2005) che ha consentito la proposizione di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., ha disposto la revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c. all’erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.

Il richiamo non è tuttavia pertinente; la fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite riguarda infatti un provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell’erede, in contrapposizione ai creditori del defunto, e proprio sul presupposto che il diritto pregiudicato scaturisca dal provvedimento di proroga, di cui si contesta l’illegittimità della successiva revoca. In particolare si trattava di un provvedimento successivamente adottato dal Tribunale con il quale era stato revocato un provvedimento di proroga a suo tempo già accordato all’erede beneficiato, e che aveva fatto quindi sorgere il diritto del beneficiato a compiere le ulteriori attività nel termine a tal fine concesso, in tutt’affatto diversa è la presente fattispecie, nella quale si discute in merito alla concessione della proroga; provvedimento, questo, sempre modificabile o revocabile e, come tale, privo dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per ammettere il ricorso straordinario per cassazione.

stato infatti affermato che “in tema di assegnazione di termine all’erede per liquidare le attività ereditarie, il decreto con il quale il tribunale rigetta l’istanza di proroga del termine per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell’art. 742 c.p.c.. Ciò anche nell’ipotesi in cui si tratti di richiesta di proroga di termine in precedenza assegnato a seguito di istanza dei creditori” (v. Cass. n. 20132/2014; Cass. n. 2721/2010).

Il Collegio intende dare continuità al proprio orientamento ed a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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