Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25887 del 14/10/2019
Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17640/2018 proposto da:
D.U., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria Civile della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesca
Varone giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 1562/2018, depositato
il 19.4.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13.9.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
D.U. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;
la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Bangladesh) dovuti al suo vissuto personale, narrando di essere fuggito dal proprio paese in quanto minacciato di morte dalla matrigna e dai suoi parenti, motivo per il quale era fuggito raggiungendo l’Italia;
il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 7, 8, 10, 11 e 18, avendo il Tribunale di Milano omesso di fissare l’udienza di comparizione del richiedente nonostante la mancanza di videoregistrazione del colloquio del ricorrente nella fase amministrativa;
1.2. le censure sono fondate;
1.3. nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, come nel caso di specie, il Giudice deve, invero, necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio;
1.4. tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al Giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (cfr. Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass., 26/10/2018, n. 27182; Cass., 11/12/2018, n. 32029);
1.5 deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del Giudice di merito che, nel caso di specie, ha omesso di fissare l’udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene mancasse la videoregistrazione dell’audizione del medesimo dinanzi alla medesima Commissione;
2. le censure devono, di conseguenza, essere accolte, restando assorbiti i rimanenti motivi di ricorso, concernenti il merito della vicenda processuale;
3. l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnato decreto con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019